Cassazione Civile, Ordinanza n. 22506/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il titolare di una ditta individuale impugnava l’avviso con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli revocava l’agevolazione sulle accise del gasolio da autotrazione per gli anni dal 2014 al 2017. La CTP di Arezzo rigettava il ricorso e la CTR Toscana respingeva l’appello. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nelle more rappresentava di avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla L. n. 197/2022, con versamento della prima rata e successive istanze di sostituzione della domanda e di adesione anche rispetto al diniego poi emanato dall’Agenzia sulla nuova domanda. A seguito dell’annullamento in autotutela del diniego relativo alla definizione agevolata, il contribuente dichiarava di rinunciare anche all’impugnazione incidentale e chiedeva infine la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione prodotta e ha dichiarato l’estinzione del giudizio, ritenendo sufficiente, ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata ai sensi dell’art. 1, comma 198, L. n. 197/2022. Quanto all’impugnazione del diniego della definizione, ha ritenuto operanti gli effetti estintivi anche in forza degli artt. 390 e 391 c.p.c. Il giudizio è stato quindi chiuso senza esame dei motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; è stata esclusa l’applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1, commi 186 e segg., L. n. 197/2022
definizione agevolata delle liti pendenti
La Corte rileva che il ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023 per le controversie tributarie pendenti.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
sufficienti, a tal fine, la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata
Ai fini dell’estinzione del giudizio è sufficiente la prova della domanda di definizione agevolata e del versamento della prima rata.
Richiamato in relazione alla rinuncia all’impugnazione del provvedimento di diniego della definizione agevolata.
Richiamato unitamente all’art. 390 c.p.c. per regolare gli effetti della rinuncia all’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, la definizione agevolata introdotta dalla L. n. 197/2022 produce l’estinzione del giudizio quando sia provata la presentazione della domanda e il pagamento della prima rata prevista dalla procedura.
- La successiva rinuncia all’impugnazione del diniego della definizione agevolata è idonea a determinare la chiusura del relativo subprocedimento e, se del caso, la cessazione della materia del contendere.
- Quando il processo si estingue per definizione agevolata o rinuncia, non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato previsto per il soccombente in cassazione.
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