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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33776/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, rilevando che il giudice di appello aveva omesso di pronunciarsi sulla doglianza relativa all'esenzione dal contributo unificato per reddito, espressamente dedotta nell'atto di appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato emesso per un ricorso per cassazione avverso una decisione del Consiglio di Stato. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in appello, che l'obbligo di pagamento fosse insussistente perché la lite originaria riguardava il pubblico impiego e, soprattutto, perché egli era esente dal contributo per ragioni di reddito, avendo allegato e documentato i relativi requisiti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello limitandosi a qualificare la materia come riconducibile al pubblico impiego. In cassazione il ricorrente ha dedotto, formalmente ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame dei motivi di appello, in particolare la mancata considerazione della censura relativa all'illegittima integrazione/sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato e, comunque, della domanda di accertamento dell'esenzione per reddito.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura è stata letta come denuncia dell'omesso esame, da parte del giudice di appello, di un motivo decisivo dedotto dalla parte.

  • art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    1. È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo quanto previsto dall'articolo 10; 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonchè per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego ...

    La Corte ha richiamato la disciplina del contributo unificato e la previsione di una misura specifica per le controversie di pubblico impiego, previdenza e lavoro.

  • art. 10, comma 6, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La ragione dell'esenzione dal contributo unificato deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

  • art. 3 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È stato richiamato per qualificare il personale come in regime di diritto pubblico ai fini della riconduzione della materia al pubblico impiego.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione il giudice deve esaminare i motivi di appello effettivamente dedotti e decisivi; l'omessa pronuncia su una specifica doglianza integra vizio censurabile in cassazione.
  • Quando la parte deduce l'esenzione dal contributo unificato per reddito, la relativa questione deve essere presa in considerazione dal giudice di merito se risulta ritualmente prospettata e documentata, non potendo la decisione fondarsi solo sulla diversa qualificazione astratta della materia controversa.
  • La disciplina del contributo unificato per le controversie di pubblico impiego non esaurisce l'indagine sul dovuto: resta rilevante anche l'eventuale esenzione soggettiva per reddito, che va verificata in concreto.
  • La motivazione della sentenza di appello non può prescindere dall'esame della specifica domanda di accertamento dell'esenzione dal contributo; il mancato scrutinio di tale domanda impone la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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