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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15365/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (depositario)

La controversia

Un proprietario di autovettura agì per il risarcimento del danno da sottrazione del veicolo, avvenuta mentre era custodito presso un'autorimessa gestita dal convenuto. Il tribunale rigettò la domanda ritenendo provata la tesi difensiva del depositario, secondo cui il furto era avvenuto nel corso di una rapina e ciò integrava la prova liberatoria dell'art. 1780 c.c. In appello la decisione fu riformata: la corte territoriale riconobbe solo in parte il danno e condannò il depositario al pagamento di € 10.800,00, escludendo che la rapina fosse stata adeguatamente provata, anche perché la testimonianza di un custode dell'autorimessa fu ritenuta irrituale e comunque inattendibile. In cassazione il soccombente dedusse tre censure: nullità della sentenza per violazione degli artt. 231 e 253 c.p.c. e per avere la corte ritenuto irrituale la testimonianza; omesso esame di un fatto decisivo, cioè la rapina a mano armata che avrebbe determinato la sottrazione del veicolo; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese nonostante l'esito solo parzialmente favorevole in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello si fondava su due rationes autonome: irritualità della prova testimoniale e, soprattutto, inattendibilità della stessa; il ricorso non ha censurato compiutamente quest'ultima ratio, sicché la doglianza non poteva incidere sulla decisione. Ha dichiarato infondato il secondo motivo perché la corte territoriale non aveva affatto omesso l'esame della rapina, che costituiva anzi il fulcro del giudizio di merito, ma aveva semplicemente escluso che fosse stata provata in modo adeguato, valutazione insindacabile in cassazione se logicamente motivata. Ha respinto anche il terzo motivo, ribadendo che la soccombenza va valutata in base all'esito finale unitario della lite e che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, senza obbligo di motivare il mancato esercizio di tale facoltà. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1780 c.c.

    la perdita della cosa depositata per fatto non imputabile al depositario costituisce prova liberatoria della responsabilità per la mancata restituzione.

  • art. 231 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la ritualità della modalità di escussione del teste, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancata attinenza a una ratio decidendi autonoma.

  • art. 253 c.p.c.

    invocato dal ricorrente con riferimento alle modalità di assunzione della testimonianza; la Corte non ne ha accolto la violazione.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato come vizio di nullità della sentenza per error in procedendo.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata respinta perché il fatto era stato esaminato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato per dedurre violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese.

  • art. 91 c.p.c.

    applicato secondo il criterio della soccombenza unitaria sull'esito finale della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è discrezionale e non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio della facoltà.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come rito camerale di trattazione del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del DPR 115/2002.

Massime di principio

  • Quando una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes rilevanti; se almeno una resta intatta, le censure sulle altre difettano di interesse e sono inammissibili.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per contestare, in modo mediato, la valutazione di attendibilità delle prove compiuta dal giudice di merito, che resta insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.
  • In tema di responsabilità del depositario, la prova liberatoria prevista dall'art. 1780 c.c. richiede l'allegazione e dimostrazione della perdita della cosa per causa non imputabile; se il fatto impeditivo (come una rapina) non è adeguatamente provato, la responsabilità permane.
  • Ai fini della condanna alle spese, il criterio della soccombenza va riferito all'esito finale unitario della lite e non alle singole fasi processuali; il mancato uso del potere di compensazione non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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