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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24623/2023 del 14/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un contribuente aveva opposto una cartella esattoriale con cui gli venivano richiesti dall’INPS contributi previdenziali per euro 8.035,66, commisurati a un maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato l’accoglimento, ritenendo prescritto il credito contributivo: secondo i giudici di merito l’INPS conserva un autonomo potere di verifica non condizionato dai controlli fiscali e l’accertamento tributario non vale, di per sé, come atto interruttivo della prescrizione. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e di norme speciali in materia di iscrizione a ruolo e accertamento dei contributi, sostenendo che l’avviso di accertamento fiscale notificato prima della maturazione del termine prescrizionale dovesse interrompere la prescrizione anche del credito contributivo dell’ente previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Lecce e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la questione della prescrizione attenendosi al principio secondo cui la notifica dell’avviso di accertamento fiscale, quando interviene prima dello spirare del termine prescrizionale, ha efficacia interruttiva anche del credito contributivo previdenziale. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è richiamato come vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2935 c.c.

    è invocato dal ricorrente nel quadro della censura sulla decorrenza e interruzione della prescrizione del credito contributivo.

  • artt. 1, 2 e 6 L. n. 233 del 1990

    sono richiamati dall’INPS a fondamento della disciplina dei contributi e del relativo accertamento.

  • art. 3-bis D.L. n. 384 del 1992 conv. in L. n. 438 del 1992

    è richiamato dall’INPS a supporto della disciplina applicabile alla contribuzione dovuta.

  • art. 1 D.Lgs. n. 462 del 1997

    la Corte lo interpreta nel senso che l’Agenzia delle Entrate svolge, nell’ambito del controllo automatizzato, attività anche sui contributi e premi omessi o evasi, con trasmissione all’INPS.

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte lo richiama per affermare che l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo sui dati dichiarati dal contribuente, con possibile richiesta di pagamento anche di contributi e premi omessi o evasi.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    è citato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • In materia di crediti contributivi collegati a un maggior reddito accertato fiscalmente, la notifica dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, se intervenuta prima della maturazione del termine prescrizionale, interrompe la prescrizione anche in favore dell’INPS.
  • Il controllo fiscale automatizzato sulle dichiarazioni del contribuente può incidere sia sul rapporto tributario sia sul rapporto contributivo previdenziale, quando l’accertamento riguardi redditi rilevanti anche ai fini dei contributi dovuti.
  • Il giudice di merito non può escludere l’efficacia interruttiva dell’atto di accertamento tributario in presenza di un consolidato indirizzo di legittimità che ne riconosce tale effetto per il credito previdenziale.
  • Nel caso di rinvio alla Corte d’appello, il giudice del rinvio deve riesaminare la prescrizione conformandosi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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