Cassazione Civile, Ordinanza n. 17308/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una verifica fiscale della Guardia di Finanza, conclusa con processo verbale di constatazione, cui seguivano avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010. La Commissione tributaria provinciale respingeva i ricorsi della società; la Commissione tributaria regionale accoglieva solo in parte l’appello, limitatamente alla corretta aliquota IRAP, rigettando il resto della pretesa. Contro tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione, poi anche ricorso per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. davanti alla CTR, che rigettava la revocazione. Avverso quest’ultima sentenza la società ricorreva in cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 64 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente supposto l’inesistenza di fatti invece positivamente risultanti dagli atti, in particolare l’avvenuta produzione di documentazione ulteriore rispetto al contratto con la società GE.Di. S.r.l., idonea a provare l’inerenza e la congruità dei costi infragruppo; 2) nullità per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe respinto la revocazione con argomentazione apodittica e senza confrontarsi con gli elementi dedotti a sostegno della deducibilità dei costi. Nelle memorie la ricorrente invocava inoltre giudicato esterno, rinvio pregiudiziale e questioni di legittimità costituzionale dopo una pronuncia della Corte EDU.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’errore di fatto revocatorio richiede una svista o falsa percezione immediatamente desumibile dagli atti, decisiva e non caduta su un punto controverso; nel caso concreto la CTR aveva invece valutato il materiale probatorio e rilevato che il giudice di merito aveva esaminato contratto, fatture e ulteriore documentazione, ritenendoli comunque non idonei a superare il giudizio di genericità delle fatture e la conseguente inattendibilità dei costi dedotti. È stato rigettato anche il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente: la CTR aveva esplicitato i presupposti dell’errore revocatorio e le ragioni per cui non ricorrevano nel caso concreto. Sono state dichiarate inammissibili le domande e questioni depositate con memoria, perché il rigetto della revocazione impediva di accedere alla fase rescissoria; la Corte ha altresì rilevato la pendenza di altro giudizio sulla sentenza di merito originaria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa
La revocazione è ammissibile solo per errore di percezione o svista materiale, quando il giudice suppone l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, sempre che il fatto non sia stato oggetto di controversia e l’errore sia decisivo.
integrale rinvio all'art. 395 c.p.c.
Le sentenze tributarie d’appello o di unico grado sono revocabili nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 395 c.p.c., compreso l’errore di fatto revocatorio.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per errori di procedura e motivazione apparente.
Consente il deposito di documenti in sede di legittimità nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio non coincide con un errore di valutazione delle prove: presuppone una falsa percezione immediatamente ricavabile dalla sentenza e dagli atti, senza necessità di argomentazioni induttive o confronti complessi con il materiale istruttorio.
- Non può parlarsi di motivazione apparente quando il giudice di merito indica le ragioni del proprio convincimento e dimostra di avere esaminato gli elementi essenziali della causa, anche se non abbia accolto la lettura probatoria proposta dalla parte.
- La revocazione per errore di fatto è inammissibile o infondata se l’asserito errore non è decisivo, cioè se la decisione avrebbe potuto essere la stessa anche considerando la documentazione invocata dalla parte.
- Nel giudizio di legittimità sulla revocazione, la fase rescissoria non può essere attivata se la revocazione viene respinta; ne consegue l’inammissibilità di domande nuove, eccezioni di giudicato esterno e richieste di sospensione o rinvio pregiudiziale formulate successivamente.
- La genericità delle fatture e l’insufficienza della prova documentale possono sorreggere il giudizio di non deducibilità dei costi, quando il giudice di merito abbia ritenuto non assolto l’onere probatorio della parte contribuente.
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