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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23549/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 23/11/2022 di prima applicazione del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 41-bis sostenendo: insufficiente motivazione; valutazione apparente dello spessore mafioso e del ruolo apicale; errata valorizzazione di captazioni e colloqui (sostenendo che il richiedente il fucile sarebbe un altro soggetto); mancanza di prova della persistenza di collegamenti operativi con la consorteria; carenza di elementi concreti a giustificazione del trattenimento di corrispondenza e delle limitazioni del trattamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adeguatamente motivato il rigetto del reclamo richiamando: il curriculum criminale e le pregresse applicazioni del regime speciale a carico di Martorano; gli elementi emergenti dal titolo cautelare in atto (tra cui la qualità di vertice del clan Martorano-Stefanutti, episodi intimidatori e richieste di armi), le informative della DDA e della DNA, nonché prove di condotte e sistemi comunicativi usati per mantenere contatti dall'interno del carcere. La Corte ha affermato che per l'applicazione dell'art. 41-bis è sufficiente il pericolo che il detenuto, se sottoposto al regime ordinario, possa ripristinare o mantenere contatti con l'ambiente criminale; non è necessario provare la perdurante adesione attiva all'associazione. Il provvedimento ministeriale e la motivazione del Tribunale sono stati ritenuti effettivi e conformi ai parametri di legge, pertanto il mantenimento del regime differenziato è confermato.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen. (legge 26 luglio 1975 e succ. modd.)

    Applicabile quando sussiste il pericolo che il detenuto mantenga o ripristini contatti con la criminalità organizzata; la prova non richiede la dimostrazione della perdurante appartenenza attiva, ma elementi che rendano ragionevole tale rischio; può essere applicato anche in presenza di misura cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Usato come riferimento per la qualificazione della rilevanza mafiosa delle condotte e per valutare il ruolo del detenuto nel sodalizio; condanne o indizi relativi a tale fattispecie influenzano la valutazione della pericolosità.

  • art. 2, legge 15 luglio 2009, n. 94

    Richiamata in relazione alle modifiche normative sui criteri di applicazione dell'art. 41-bis e alla verifica dei presupposti per il regime differenziato.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione del provvedimento giurisdizionale; la Corte verifica che la motivazione non sia mero apparenza ma abbia effettiva base fattuale.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Distinzione tra vizio di motivazione rilevabile per violazione di legge e questioni di merito/illogicità non sindacabili in cassazione in questa materia.

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.

    Limita l'impugnabilità in cassazione delle ordinanze del Tribunale di sorveglianza in materia di 41-bis al solo vizio di violazione di legge.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le statuizioni conseguenziali al rigetto del ricorso (conseguenze procedurali e somme dovute).

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'art. 41-bis non è necessario dimostrare l'attuale adesione attiva all'associazione mafiosa: è sufficiente dimostrare un rischio concreto e ragionevole che il detenuto mantenga o ripristini contatti con la criminalità organizzata.
  • Il passato criminale, il ruolo ricoperto nel sodalizio (in particolare posizioni di vertice) e precedenti applicazioni del regime speciale sono elementi fortemente ponderati ai fini della valutazione della pericolosità.
  • Elementi probatori come informative della DDA/DNA, atti del procedimento cautelare, captazioni, trattenimento di corrispondenza e riscontri investigativi possono legittimamente costituire la base motivazionale per la misura; la difesa deve contestare tali elementi singolarmente e dimostrare che essi siano decisivi e infondati per incidere sull'esito.
  • La valutazione dell'adeguatezza della motivazione del provvedimento è sindacabile in Cassazione solo per violazione di legge (motivazione assente o meramente apparente), non per semplice contraddittorietà o diversità di valutazione di merito.
  • Il regime differenziato può essere applicato anche a soggetti sottoposti a misure cautelari, se sussistono i presupposti di pericolo di mantenimento dei contatti esterni.
  • Strategia difensiva efficace: produrre elementi concreti e contemporanei che smentiscano la persistenza di collegamenti operativi (es. documentazione che provi l'interruzione dei contatti, testimonianze, accertamenti sulla corretta identificazione nelle captazioni) e focalizzarsi su punti che, se valorizzati, possano risultare potenzialmente decisivi per l'esito del giudizio.

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