Cassazione Civile, Ordinanza n. 26333/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coeredi)
La controversia
Due eredi hanno agito per ottenere, in proprio, il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in euro 16.000 ciascuno, assumendo che un bonifico di euro 80.000, disposto pochi giorni prima del decesso della madre dal conto cointestato con un figlio e accreditato sul conto cointestato di quest'ultimo con la moglie, avesse leso i loro diritti successori. Il tribunale aveva respinto la domanda per mancata prova del pregiudizio all'asse ereditario; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che le somme fossero state già restituite ai ricorrenti e che non vi fosse intento appropriativo del fratello, ma una mera movimentazione di denaro con causale di prestito familiare, anche in funzione della distribuzione tra aventi diritto e del profilo fiscale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: violazione dell'art. 342 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato/non devoluzione, per avere la corte d'appello riconsiderato capi non appellati e coperti da giudicato formale; violazione di norme in tema di imposte di successione e donazione transfrontaliere e omesso esame di fatti decisivi, per l'erroneo richiamo a norme fiscali estere non applicabili; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, per avere la sentenza attribuito alle prove un significato incongruo, ritenendo sussistente una tacitazione/restituzione delle somme e una causale di prestito familiare dissimulatoria di atti restitutori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando il primo motivo nel merito e dichiarando inammissibili gli altri. Ha affermato che il giudice d'appello può confermare la decisione sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti e di una diversa qualificazione giuridica, purché resti entro il petitum e la causa petendi; ha poi ritenuto che il richiamo alla normativa fiscale straniera fosse solo ad colorandum e non decisivo, mentre la ratio della decisione impugnata poggiava sulla valutazione, non illogica né apparente, delle dichiarazioni rese dagli stessi ricorrenti in altro giudizio, dalle quali il giudice di merito aveva desunto che essi avevano già ricevuto somme con causale di prestito familiare. Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono state considerate inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio e del ragionamento inferenziale del giudice di merito. Nulla sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Il principio di specificità dei motivi di appello e il limite devolutivo non impediscono al giudice di appello di confermare la decisione sulla base di una diversa ricostruzione fattuale o qualificazione giuridica, purché resti nel perimetro del petitum e della causa petendi.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte dalle parti o abbia espressamente disatteso il principio di disponibilità della prova; non basta contestare la diversa valutazione del materiale istruttorio.
L'errore rilevante in sede di legittimità ricorre solo se il giudice applichi un criterio legale di valutazione a una prova liberamente apprezzabile o viceversa; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione delle prove.
I motivi formalmente inquadrati come violazione di legge o vizio motivazionale sono inammissibili quando, nella sostanza, mirano a censurare l'apprezzamento di fatto e la valutazione delle prove riservati al giudice di merito.
Richiamati dal giudice di primo grado per la verifica della distribuzione dell'asse ereditario e dei diritti degli eredi legittimari, ma non costituiscono il fulcro decisorio della pronuncia di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice di appello può confermare la decisione impugnata anche sulla base di una ricostruzione dei fatti diversa da quella del primo giudice e di una diversa qualificazione giuridica, purché non esca dai limiti del petitum e della causa petendi.
- La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o del principio tantum devolutum quantum appellatum non sussiste quando la decisione di secondo grado resti nel perimetro della domanda e si fondi su elementi di fatto emersi dagli atti, anche se non valorizzati dal primo giudice.
- Le doglianze che contestano l'apprezzamento delle prove, la loro attendibilità o il ragionamento inferenziale del giudice di merito non integrano di regola violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in cassazione.
- Il vizio di motivazione è configurabile solo se la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente o presenti contraddizioni radicali; non basta sostenere che il giudice avrebbe dovuto attribuire alle prove un significato diverso.
- In sede di legittimità, un richiamo a norme estranee al decisum o non decisive non incide sulla tenuta della sentenza se il ragionamento decisorio poggia su una ratio autonoma e sufficiente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26301/2024 del 09/10/2024
- ordinanza_civile · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26302/2024 del 09/10/2024
- ordinanza_civile · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26303/2024 del 09/10/2024
- ordinanza_civile · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26306/2024 del 09/10/2024
- ordinanza_civile · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26307/2024 del 09/10/2024
- ordinanza_civile · 9 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 26310/2024 del 09/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →