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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40365/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse il riesame relativo ad alcuni beni e aveva rigettato il gravame per altri. Il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme processuali sull'ammissibilità del riesame sostenendo che, quale presunto interponente ai sensi dell'art. 512-bis c.p., avrebbe interesse a impugnare il sequestro di beni intestati a terzi; 2) insufficienza del fumus commissi delicti in relazione al reato di interposizione fittizia (art. 512-bis c.p.), lamentando carenza dell'elemento soggettivo e prospettando che molte delle operazioni erano donazioni familiari anteriori alla notifica della proposta di misura di prevenzione e che le sue condanne precedenti erano di modesta rilevanza economica.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per carenza di interesse: il ricorrente non ha titolo alla restituzione dei beni intestati a terzi e quindi non è legittimato ad impugnare quella parte del sequestro. Ha poi rigettato il secondo motivo sul merito: la decisione del Tribunale del Riesame è risultata adeguatamente motivata e coerente con le emergenze investigative. La Corte ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti in relazione all'art. 512-bis sulla base di elementi quali la tempestività delle donazioni (alcuni trasferimenti il giorno successivo all'emissione della misura di prevenzione), precedenti sequestri per reati fiscali, condanne pregresse dell'imputato e la valutazione complessiva che tali trasferimenti avessero scopo elusivo. È stato affermato inoltre che il dolo specifico del reato può consistere nel fondato timore dell'avvio di una procedura di prevenzione e che le donazioni a familiari non escludono la fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Reato di interposizione fittizia/trasferimento fraudolento di valori finalizzato a eludere le misure di prevenzione; il dolo specifico consiste nello scopo elusivo e può essere concretizzato anche dal fondato timore dell'avvio della procedura preventiva

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Attribuisce la legittimazione astratta al riesame reale all'indagato e a chi ha diritto alla restituzione; tuttavia occorre anche un interesse concreto all'impugnazione

  • art. 568 comma 4 cod. proc. pen.

    Condizione di ammissibilità dell'impugnazione: deve sussistere un interesse attuale e concreto, ossia la possibilità che l'accoglimento produca un vantaggio giuridico immediato per l'impugnante

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Disciplina le ordinanze in materia di sequestro preventivo; il ricorso in Cassazione contro tali ordinanze è ammesso nei limiti delle violazioni di legge

  • art. 26 D.Lgs. 159/2011

    Previsione di una presunzione di interposizione fittizia per trasferimenti a prossimi congiunti; tale presunzione non impedisce la configurabilità del reato di cui all'art. 512-bis

  • art. 12-quinquies L. 356/1992 (ora 512-bis cod. pen.)

    Norma originaria che ha configurato la fattispecie ora codificata in art. 512-bis; conferma che l'attribuzione fittizia anche a familiari può integrare il reato

Massime di principio

  • Per impugnare un provvedimento di sequestro reale su beni intestati a terzi l'indagato deve dimostrare un diritto concreto di restituzione; in assenza di tale titolo sussiste carenza di interesse e il ricorso è inammissibile
  • Il dolo specifico per il reato di interposizione fittizia può essere ricostruito anche sulla base del fondato timore dell'inizio di una procedura di misure di prevenzione; non è richiesto che la misura sia già stata emanata
  • Trasferimenti o donazioni effettuati in prossimità temporale rispetto a misure cautelari o preventive, unitamente a precedenti condanne o sequestri, costituiscono indizi significativi di scopo elusivo
  • La qualificazione come donazione tra familiari non esclude di per sé la configurabilità dell'interposizione fittizia; la presunzione relativa di cui all'art. 26 D.Lgs. 159/2011 non impedisce l'accertamento del reato
  • In Cassazione non è possibile un nuovo esame del merito dei fatti ove la motivazione del giudice di merito sia logica e coerente: l'impugnazione è ammessa solo per violazioni di legge o per carenza assoluta della motivazione
  • Difesa pratica: chi è contestato per interposizione fittizia deve fornire prove concrete di effettiva titolarità o legittimità dell'atto e spiegazioni convincenti sul motivo e il timing delle operazioni patrimoniali

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