Cassazione Civile, Ordinanza n. 25847/2026 del 26/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La società concessionaria ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi all’imposta regionale sulle concessioni del demanio marittimo per le annualità 2013 e 2015, rispettivamente di euro 20.863,42 e di euro 18.631,10. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, con sentenza n. 773/2023 depositata il 24 luglio 2023, ha respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso. La contribuente ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha sostenuto che la riduzione dei canoni concessori conseguente all’adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 100 del d.l. n. 104/2020 dovesse ridurre, in misura corrispondente, la base imponibile dell’imposta regionale. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 295 c.p.c. per il mancato accoglimento dell’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di un’altra controversia, relativa alla medesima questione; il motivo è stato rinunciato con memoria del 31 luglio 2026. Con il terzo ha contestato la normativa regionale, prospettandone l’illegittimità costituzionale per contrasto con i principi di capacità contributiva e progressività, in quanto l’imposta era determinata nella misura del 25 per cento del canone. Con il quarto, assorbito, ha denunciato la violazione dell’art. 2033 c.c. in relazione alla debenza delle sanzioni. Con il quinto ha contestato la declaratoria d’inammissibilità di motivi d’appello diretti a censurare la determinazione originaria dei canoni demaniali, invocando l’art. 1956 c.c. e l’art. 100 del d.l. n. 104/2020.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: ai sensi dell’art. 100, comma 9, del d.l. n. 104/2020, la liquidazione e il pagamento tempestivo degli importi ridotti della definizione agevolata costituiscono, a ogni effetto, rideterminazione dei canoni per le annualità interessate. Poiché l’imposta regionale sulle concessioni marittime è commisurata al canone, la base imponibile deve essere calcolata sul canone effettivamente versato, anche quando ridotto per effetto della definizione agevolata. Il quarto motivo è stato assorbito. Il secondo è stato rinunciato. Il terzo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui prospettava direttamente una questione di legittimità costituzionale; la Corte ha inoltre escluso che, nel caso concreto, ricorressero ragioni per sollecitare il giudice a rimettere la questione alla Corte costituzionale, rilevando che la disciplina regionale differenzia le aliquote in relazione al tipo di concessione e che l’utilizzazione del bene demaniale per l’attività d’impresa esprime un’utilità economicamente rilevante. Il quinto motivo è stato rigettato: le contestazioni sulla determinazione originaria dei canoni avrebbero dovuto essere proposte nella sede giurisdizionale amministrativa competente e non potevano essere recuperate nel giudizio tributario sull’imposta, nel quale rileva il canone rideterminato in via agevolata. La sentenza è stata cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020
In base, cioè, al chiaro dettato normativo, la liquidazione, seguita dal pagamento nel termine di legge, dell’importo ridotto ex lege rappresenta “a ogni effetto” rideterminazione del canone dovuto per le annualità oggetto di definizione agevolata, quindi anche ai fini del calcolo dell’imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la cui base imponibile è costituita dal canone concessorio e, perciò, ad esso si aggancia.
La definizione agevolata, una volta perfezionata con la liquidazione e il pagamento nei termini previsti, ridetermina il canone dovuto per le annualità interessate anche ai fini dell’imposta regionale commisurata a tale canone.
art. 1, legge reg. Toscana n. 85/1995
A decorrere dall'anno d'imposta 2013, ai sensi della legge regionale della Toscana n. 85/1995, art. 1 (come modificato dalla legge regionale n. 77/2012, art. 12), “l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è commisurata, limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canone statale di concessione”.
Per le concessioni marittime l’imposta regionale è determinata in percentuale del canone statale di concessione; la base imponibile segue quindi la rideterminazione del canone.
Se ne è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile per la liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) al canone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2), anche se nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizione agevolata” (ex art. 100 d.l. n. 104/2020), altrimenti venendo meno “il presupposto dell’allineamento tra canone ed imposta” (Cass. 21594, 21595, 21596, 21597 del 2026; 11550/2023; 11536/2023).
La base imponibile dell’imposta regionale deve essere commisurata al canone effettivamente versato, compreso quello ridotto per effetto della definizione agevolata.
art. 1, legge reg. Toscana n. 2/1971
Se ne è, quindi, tratta la conclusione che “la base imponibile per la liquidazione dell’imposta deve essere commisurata (in percentuale) al canone effettivamente versato (arg. ex artt. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2), anche se nella consistenza ridotta ex lege dall’adesione alla definizione agevolata” (ex art. 100 d.l. n. 104/2020), altrimenti venendo meno “il presupposto dell’allineamento tra canone ed imposta” (Cass. 21594, 21595, 21596, 21597 del 2026; 11550/2023; 11536/2023).
La disciplina regionale, nel commisurare l’imposta al canone, comporta che la base imponibile sia calcolata sul canone effettivamente pagato, anche se ridotto in sede di definizione agevolata.
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la prospettazione di una questione di legittimità costituzionale, giacché è riservata al giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale (ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87), mentre identico potere di iniziativa non spetta alle parti, le quali possono solo presentare deduzioni nel processo dinanzi alla Corte costituzionale ed eventualmente limitarsi a sollecitare motivatamente il giudice a sollevare la questione di costituzionalità.
La parte non può far valere come autonomo motivo di ricorso per cassazione la questione di legittimità costituzionale: può soltanto sollecitare il giudice, con argomentazioni motivate, a rimetterla alla Corte costituzionale.
art. 53 Cost.
Risulta, quindi, privo di pregio l'argomento del ricorrente secondo cui il criterio di determinazione del tributo contrasterebbe con gli artt. 53 e 41 Cost., giacché la disciplina impositiva “assume quale indice di capacità contributiva quella utilità […] che deriva dal conferimento al concessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dello svolgimento della propria attività di impresa” (Corte Cost. 131/2024).
La capacità contributiva può essere espressa dall’utilità economica derivante dalla facoltà esclusiva di utilizzare un bene demaniale nello svolgimento di un’attività d’impresa.
La norma è menzionata soltanto nell’esposizione del motivo rinunciato e non è oggetto di interpretazione o applicazione da parte della Corte.
Il motivo relativo alla sospensione del giudizio è stato rinunciato e la Corte non ha deciso nel merito la questione.
La norma è richiamata soltanto nella descrizione del quarto motivo, che è stato dichiarato assorbito.
La Corte non ha esaminato nel merito la censura relativa alla debenza delle sanzioni.
La norma è menzionata soltanto nell’esposizione del quinto motivo e non è applicata o interpretata dalla Corte.
La Corte ha rigettato il quinto motivo in ragione della sede giurisdizionale competente per contestare la determinazione originaria del canone, senza svolgere un’interpretazione dell’art. 1956 c.c.
art. 23 Cost.
Come questa Corte ha in altre occasioni affermato con riguardo a fattispecie analoghe, la normativa regionale ha regolamentato il tributo nel pieno rispetto “dei principi desumibili dall'ordinamento comunitario (mancanza di misure agevolative che rilevino fattori di concorrenza dannosa, proporzionalità, non discriminazione) e dei criteri di riparto e dei principi previsti dagli artt. 23 e 53 della costituzione”.
La Corte ritiene che la disciplina regionale del tributo rispetti i principi costituzionali richiamati, tra cui la riserva di legge in materia tributaria, nel quadro dei criteri di riparto applicabili.
art. 41 Cost.
Risulta, quindi, privo di pregio l'argomento del ricorrente secondo cui il criterio di determinazione del tributo contrasterebbe con gli artt. 53 e 41 Cost., giacché la disciplina impositiva “assume quale indice di capacità contributiva quella utilità […] che deriva dal conferimento al concessionario della facoltà di utilizzare il bene demaniale ai fini dello svolgimento della propria attività di impresa” (Corte Cost. 131/2024).
La Corte esclude, nel caso concreto, il contrasto prospettato con l’art. 41 Cost., richiamando la rilevanza economica dell’utilizzazione del bene demaniale nell’attività d’impresa quale utilità assunta dalla disciplina impositiva.
art. 2 Cost.
La pretesa impositiva si giustifica, infatti, in ragione della capacità contributiva del privato (art 53 Cost.) e dei doveri inderogabili di solidarietà sociale ed economica di cui la Repubblica chiede l'adempimento a ciascun cittadino (art 2 Cost.).
La Corte richiama i doveri inderogabili di solidarietà sociale ed economica quale fondamento, insieme alla capacità contributiva, della pretesa impositiva connessa all’utilizzazione economica esclusiva del bene demaniale.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata dei canoni concessori è perfezionata con la liquidazione e il pagamento nei termini previsti e la legge stabilisce che essa costituisce, a ogni effetto, rideterminazione dei canoni dovuti, l’imposta regionale commisurata al canone deve essere calcolata sul canone ridotto effettivamente versato per le annualità interessate.
- La questione di legittimità costituzionale non costituisce, di per sé, un autonomo motivo di ricorso per cassazione: la parte può sollecitare motivatamente il giudice a rimettere la questione alla Corte costituzionale, ma la decisione di sollevarla compete al giudice.
- Nel giudizio tributario relativo all’imposta regionale commisurata al canone demaniale rileva il canone rideterminato con la definizione agevolata; le contestazioni sulla determinazione originaria del canone devono essere proposte nella sede giurisdizionale competente per l’impugnazione degli atti che lo hanno determinato e non possono essere trasferite al giudizio tributario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25831/2026 del 26/09/2026
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25836/2026 del 26/09/2026
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25837/2026 del 26/09/2026
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25838/2026 del 26/09/2026
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25839/2026 del 26/09/2026
- ordinanza_civile · 26 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25841/2026 del 26/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →