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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42237/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 9 marzo 2022 con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 9/10/1990 n.309). Il ricorrente deduceva, in primo luogo, erronea applicazione degli artt. 192, commi 2 e 3, e 273 c.p.p. sostenendo che la gravità indiziaria fosse fondata soltanto su due chiamate in correità provenienti da collaboratori di giustizia (Fortunato Piezzo e Tommaso Schisa), prive di riscontri individualizzanti e non idonee a collegare direttamente l'indagato ai fatti; si assumeva inoltre la mancanza dell'affectio societatis e la possibile riqualificazione della sua condotta ai sensi dell'art. 73 DPR n.309/1990. In secondo luogo, censurava la motivazione relativa alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, ritenendola generica, presuntiva e non tenendo conto della posizione specifica dell'indagato e della sua condotta positiva in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto con motivi non consentiti in sede di legittimità, rilevando che il ricorrente si è limitato a proporre una lettura alternativa dei fatti già valutati nel riesame senza articolare un confronto critico-argomentativo adeguato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale che aveva valutato la gravità indiziaria nel suo complesso, evidenziando la centralità del ruolo dell'indagato quale "spesino" che favoriva l'ingresso di stupefacenti nella sezione penitenziaria con la complicità di terzi, compresi agenti di polizia penitenziaria. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state considerate convergenti, autonome e riscontrate nella loro costanza e specificità, con identificazione fotografica e richiamo al soprannome; sono stati inoltre indicati episodi temporalmente collocabili di trasporto della droga all'organizzazione. La pronuncia ha confermato l'adeguatezza della misura cautelare in relazione alla gravità, alla protrazione temporale della condotta durante la detenzione e ai gravi precedenti penali, nonché alla prognosi di recidiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamata in relazione al grado di gravità indiziaria; la Corte valuta che le chiamate in correità siano idonee, se convergenti e riscontrabili, a costituire parte della base indiziaria

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 192 nella censura sulla valutazione degli indizi; la Corte ritiene legittima la valutazione complessiva degli elementi indiziari operata dal Tribunale

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma incriminatrice relativa all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che la partecipazione al sodalizio è stata adeguatamente ravvisata in presenza di condotte reiterate e funzionali agli obiettivi del gruppo

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990 n. 309

    Richiamato dal ricorrente per sostenere una possibile riqualificazione della condotta in semplice cessione di stupefacenti; la Corte non ha ritenuto convincente tale ricostruzione alla luce degli elementi che evidenziano sistematicità e centralità dell'apporto dell'indagato

  • art. 94 disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti della Cancelleria e per la liquidazione delle somme dovute alla Cassa delle ammende; citata in relazione agli obblighi consequenziali della sentenza

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire base indiziaria rilevante se risultano convergenti, autonome e presentano elementi specifici (riconoscimento fotografico, soprannome, riferimenti temporali) che ne consentono il riscontro nel complesso probatorio
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione estensiva dei fatti già esaminati nel giudizio di merito o di riesame cautelare; le doglianze che ripropongono una diversa valutazione probatoria senza motivazione critica-argomentativa adeguata risultano inammissibili
  • Per la misura cautelare è determinante la valutazione complessiva della gravità indiziaria, della protrazione della condotta nel tempo e dei precedenti penali; tali elementi possono giustificare la custodia cautelare se la loro combinazione denota una posizione centrale e reiterata nell'associazione
  • Le censure sull'adeguatezza della misura cautelare devono essere articolate con riferimenti specifici alla posizione personale dell'indagato e a elementi concreti: rilievi generici o meramente prospettati non sono idonei a superare la valutazione motivata del giudice del riesame
  • La sussistenza dell'affectio societatis può essere desunta anche da comportamenti concreti e reiterati che favoriscono il funzionamento dell'associazione, non necessariamente da prove documentali dirette; la sistematicità e la funzionalità dell'apporto sono indici rilevanti

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