Cassazione Civile, Sentenza n. 27446/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le Forlini impugnavano la sentenza d'appello che aveva qualificato come nuova costruzione (sopraelevazione di m.1,46) il recupero del sottotetto e aveva imposto l'arretramento a 10 m ex art.9 D.M. n.1444/1968, oltre ad aver escluso la servitù sulle bocche di lupo ritenendo che fossero state chiuse con il consenso delle Forlini. I Bettelli-Orizio chiedevano invece conferma della loro titolarità esclusiva del sottosuolo e difendevano le opere interrate da loro realizzate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso delle Forlini e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello limitatamente a tali profili, rimandando per nuovo esame alla stessa Corte territoriale in diversa composizione. In particolare: (i) ha ritenuto errata l'applicazione dell'art.9 D.M. n.1444/1968 da parte della Corte d'Appello perché non è stata verificata l'effettiva "frontistanza" tra la parete finestrata del fabbricato Bettelli-Orizio e la porzione ampliata delle Forlini (la distanza di 10 m è misurata entro segmenti di pareti che si fronteggiano e non radialmente); ha inoltre ordinato al giudice di rinvio di valutare, d'ufficio, l'incidenza delle norme sopravvenute (art.5 L.55/2019 e modifiche al T.U. edilizia per la qualificazione dell'intervento) e la zonizzazione (zona C) ai fini dell'applicabilità della distanza; (ii) ha ritenuto illegittimo l'uso di presunzioni semplici per desumere la rinuncia (estinzione) della servitù delle bocche di lupo: la rinuncia a un diritto reale immobiliare deve risultare da atto scritto ai sensi dell'art.1350 c.c.; pertanto la Corte d'Appello non poteva ritenere estinta la servitù per presunzione. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Sono state disposte le spese e previsto un eventuale contributo unificato aggiuntivo ai ricorrenti incidentali.
Norme richiamate
D.M. 2 aprile 1968 n.1444 (art. 9, comma primo n. 2)
"distanza di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti"
La Cassazione richiama la giurisprudenza secondo cui la distanza di 10 m si applica solo tra porzioni di pareti che si fronteggiano (frontistanza): la misura è lineare e non radiale; occorre verificare il segmento di parete antistante che, con l'avanzamento ideale, incontrerebbe l'altra parete
La proprietà comune comprende il suolo su cui sorge l'edificio; la Cassazione conferma che, in mancanza di titolo contrario, il sottosuolo riferibile all'area di sedime può presumersi di proprietà comune tra i condomini
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo; combinata con art.1117 n.1 giustifica la presunzione di comunione del sottosuolo/fondazioni in ambito condominiale
Riferimento al diritto di pari uso dei condomini: le opere che impediscono l'esercizio di tale facoltà possono essere rimosse (principio richiamato nel dispositivo di merito)
Codice civile, art. 1350 (n.4)
La Cassazione afferma che l'estinzione di diritti reali prediali (es. rinuncia alla servitù) deve risultare da atto scritto; non è ammissibile desumere la rinuncia esclusivamente da presunzioni semplici
Codice civile, art. 2729 (comma 2) e art. 2727
Nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni (es. rinuncia a diritti reali che richiede forma scritta) non è ammesso ricorrere a presunzioni semplici; le presunzioni usate devono avere precisione, gravità e concordanza
Richiamato in tema di onere della prova: la Corte ha ritenuto correttamente ripartito l'onere probatorio in relazione alla presunzione di comunione del sottosuolo, non essendo i Bettelli-Orizio riusciti a provare la proprietà esclusiva
L.R. Lombardia n.12/2005 (artt. 63 e 64)
Il permesso rilasciato in forza di tali norme veniva valutato in ordine alla qualificazione dell'intervento (recupero/ristrutturazione vs nuova costruzione) e all'applicabilità delle distanze
Interpretazione autentica che ha circoscritto l'ambito di applicazione dell'art.9 D.M. n.1444/1968 alla sola zona territoriale omogenea C; la Corte ordina di verificare l'ubicazione degli edifici alla luce di tale intervento sopravvenuto
Modifiche sopravvenute sul concetto di 'recupero' e 'nuova costruzione' che il giudice di rinvio dovrà considerare per decidere se l'intervento rientri nelle fattispecie esonerate dalle distanze o meno
Decreto Ministeriale 14.1.2008
Normativa tecnica di sicurezza richiamata in merito alle condizioni per il recupero del sottotetto; la Corte d'Appello aveva ritenuto assorbita la questione in ragione dell'applicabilità dell'art.9 D.M.1444/1968
Norma sulle distanze legali tra finiture e confini; la sua applicabilità può essere influenzata dalla qualificazione dell'intervento come ristrutturazione o nuova costruzione
Rinvocata con riferimento alla indennità per sopraelevazione; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dall'accertamento sulla qualificazione dell'intervento e sull'applicabilità delle distanze
D.P.R. 30 aprile 2002 n.115 (art.13 comma 1-quater)
Previsione procedurale richiamata per l'eventuale imposizione di un ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali
Massime di principio
- La distanza di 10 metri prevista dall'art.9 D.M. n.1444/1968 si applica solo quando esista una vera "frontistanza": va verificato se esiste almeno un segmento di pareti delle due costruzioni tale che, con l'avanzamento ideale, le pareti si incontrino; la misura è lineare e non radiale.
- La rinuncia o estinzione di una servitù prediale richiede atto scritto ai sensi dell'art.1350 c.c.; non è possibile desumerla unicamente da presunzioni semplici o da comportamenti verbali.
- In mancanza di titolo contrario, il suolo e il sottosuolo riferibili all'area di sedime di un edificio condominiale possono presumersi in comunione tra condomini (art.1117 n.1 combinato con art.840 c.c.); chi afferma proprietà esclusiva sul sottosuolo ha l'onere di provarla.
- La qualificazione dell'intervento edilizio (ristrutturazione/recupero vs nuova costruzione) è decisiva per l'applicabilità delle distanze legali: cambiamenti normativi sopravvenuti (es. L.55/2019, modifiche T.U. edilizia 2020) devono essere considerati dal giudice anche d'ufficio se rilevanti.
- Non sono ammesse presunzioni semplici per fatti per i quali la legge esclude la prova per testimoni; le presunzioni utilizzate devono avere requisiti di precisione, gravità e concordanza.
- In casi di dubbio sulla frontistanza o sulla documentazione di consenso/atto scritto, il giudice di merito deve effettuare un accertamento probatorio preciso e motivato; eventuali errori di diritto o di valutazione di presunzioni rilevanti giustificano la cassazione con rinvio.
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