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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27406/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza di Corte d'appello che aveva disposto la prosecuzione della divisione giudiziale (vendita all'incanto) a seguito di appello del creditore. Il ricorso per cassazione si fondava su sei motivi: (i) vizio di forma dell'impugnazione in appello (atto introduttivo in forma di citazione e non di ricorso); (ii) errata applicazione dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c. e art. 788 c.p.c. (chiusura anticipata dell'esecuzione e sua estensione alla divisione endoesecutiva); (iii) violazione dell'art. 631-bis c.p.c. e dell'art. 788 c.p.c. in tema di vendita e deposito delle spese notarili; (iv) omessa considerazione di una proposta transattiva e conseguente violazione dell'art. 91 c.p.c. nella liquidazione delle spese; (v) nullità per violazione del giusto processo (art. 111 Cost.) e degli artt. 159, 161 e 279 c.p.c. per presunta inversione dell'ordine di pubblicazione di ordinanza e sentenza; (vi) nullità dell'ordinanza di vendita. Inoltre erano state depositate produzioni documentali sopravvenute che le ricorrenti intendevano far valere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili le produzioni sopravvenute non rilevanti ai sensi dell'art. 372 c.p.c. Ha affermato il principio di autonomia tra processo esecutivo e giudizio di divisione endoesecutiva e stabilito che la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di divisione è rimedabile con l'appello ordinario (non con i rimedi tipici dell'esecuzione). Ha ritenuto inammissibile o infondati i motivi che invocavano l'applicazione di norme processuali esecutive (art. 631-bis) anteriori alla loro operatività e ha precisato che l'art. 164-bis disp. att. c.p.c. può trovare applicazione alla divisione endoesecutiva ma costituisce uno strumento esecutivo la cui omissione non è sindacabile con il ricorso per cassazione; la chiusura anticipata ai sensi di tale norma è un provvedimento esecutivo impugnabile con opposizione agli atti esecutivi. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. al giudizio di esecuzione/divisione e ha richiamato che gli atti relativi alla vendita vanno impugnati con opposizione ex art. 617 c.p.c. Ha inoltre ritenuto non sussistente la nullità dedotta per pubblicazione anomala di atti e ha condannato le ricorrenti alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 164-bis disposizioni di attuazione c.p.c.

    La norma sulla chiusura anticipata dell'esecuzione può essere applicata anche alla divisione endoesecutiva; tuttavia si tratta di un provvedimento esecutivo (valutazione dell'inutilità della prosecuzione) impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi, non con il ricorso per cassazione.

  • art. 631-bis c.p.c.

    La disposizione è efficace solo dopo la data di entrata in vigore delle specifiche tecniche previste; nel caso di specie non era applicabile ratione temporis agli atti anteriori alla pubblicazione delle specifiche tecniche.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è il rimedio appropriato per impugnare gli atti relativi alla vendita (incanto) nella divisione; l'ordinanza che regola la vendita deve essere gravata con opposizione ex art. 617 e non con ricorso per cassazione.

  • art. 308 c.p.c. e art. 130 disp. att. c.p.c.

    I rimedi (reclamo vs appello) sono differenziati in base alla natura del provvedimento; la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di divisione non rende applicabili automaticamente i rimedi propri del processo esecutivo.

  • art. 788 c.p.c.

    Le norme dettate per il procedimento esecutivo sono richiamate nel procedimento di vendita in sede di divisione; l'apparato rimediale tipico dell'esecuzione si applica agli atti di vendita della divisione.

  • art. 91 c.p.c.

    La norma sulle proposte conciliative si applica solo quando la domanda è di condanna a prestazione quantificabile e frazionabile; non è applicabile al processo di esecuzione/divisione, che non è un giudizio di condanna.

  • art. 601 c.p.c.

    Prevede la sospensione dell'esecuzione per l'instaurazione del giudizio divisorio (effetto sospensivo per l'espropriazione di beni indivisi); sottolinea l'autonomia tra esecuzione e divisione.

  • art. 629 e 630 c.p.c.

    Norme sulla estinzione del processo esecutivo per rinuncia; distinzione tra estinzione e cessazione della materia del contendere ai fini dei rimedi esperibili.

  • art. 510 c.p.c.

    Le spese dell'esecuzione sono dovute per legge a favore del creditore procedente e degli intervenuti e non risultano determinate dal potere discrezionale del giudice dell'esecuzione.

  • art. 111 Cost. e artt. 159, 161, 279 c.p.c.

    Le censure sulla violazione del giusto processo e su presunte nullità formali sono state valutate ma ritenute infondate: pubblicazioni anomale di atti non hanno prodotto nulità della sentenza quando gli atti sono indipendenti e non hanno arrecato pregiudizio.

Massime di principio

  • La divisione giudiziale 'endoesecutiva' e il procedimento esecutivo, pur funzionalmente collegati, conservano autonomia: i rimedi processuali si applicano in base alla natura dell'atto impugnato.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio di divisione va impugnata con l'appello ordinario; non sono applicabili automaticamente i rimedi tipici dell'esecuzione.
  • Le decisioni sul punto di chiusura anticipata ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. sono provvedimenti esecutivi: vanno richieste e impugnate nei modi propri dell'esecuzione (opposizione agli atti esecutivi), non con ricorso per cassazione.
  • Gli atti relativi alla vendita nella divisione devono essere contestati mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; impugnazioni diverse rischiano l'inammissibilità.
  • Le norme processuali di nuova introduzione si applicano ratione temporis secondo il principio 'tempus regit actum': bisogna verificare la data di efficacia normativa e l'entrata in vigore delle disposizioni attuative.
  • L'art. 91 c.p.c. sulle proposte conciliative è limitato alle domande di condanna quantificabili e non si estende al processo esecutivo/divisione.
  • Documentazione sopravvenuta è ammissibile in Cassazione solo se incide definitivamente sull'oggetto della controversia (factum superveniens rilevante) o attesta formazione del giudicato/cessazione della materia del contendere.

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