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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27440/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Siner G avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva respinto il suo gravame contro la sentenza del Tribunale. La controversia originaria vedeva Gallone chiedere la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione del prezzo per un gommone con motore guasto, oltre al rimborso delle spese di riparazione e al risarcimento danni contro Siner G quale riparatore. Il Tribunale aveva dichiarato risolta la compravendita condannando Performance Mare alla restituzione del prezzo e Siner G al risarcimento di euro 5.573,73. In cassazione Siner G deduceva plurimi motivi (alcuni rinunciati): nullità per omesso contraddittorio e mancata integrazione del contraddittorio; omesso esame di eccezioni (decadenza dall'azione per vizi, concorso colposo dell'attore); vizio di motivazione apparente o contraddittoria; errata valutazione delle prove tecniche in mare e del consulente tecnico; violazione delle regole sulla prova e sulla ripartizione dell'onere probatorio. In sostanza Siner G contestava la legittimazione a imputarle la responsabilità e la correttezza del giudizio di fatto ed evidenza tecnico-scientifica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi proposti: molti profili erano o rinunciati o formulati in modo generico e non consentivano la verifica dell'omessa pronuncia; la Corte d'appello aveva correttamente interpretato l'atto di impugnazione della ricorrente come diretto esclusivamente alla parte di sentenza che la condannava al risarcimento per l'inutilità della riparazione (atto non notificato alla venditrice), e non aveva dunque escluso la sua legittimazione a contestare la declaratoria di risoluzione, ma aveva valutato che tale censura non fosse stata proposta dall'appello. Quanto alle questioni di merito (decadenza, concorso colposo, valutazione delle prove tecniche), la Corte ha ritenuto che la motivazione d'appello fosse adeguata e che non vi fosse omessa pronuncia o motivazione apparente. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, liquidate in euro 2.200 oltre oneri, e con rinvio all'art. 13 d.P.R. n.115/2002 per eventuale contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Rinvio ai motivi di cassazione (n.4 e n.5) utilizzato dalla ricorrente per denunciare nullità, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne ha valutato l'ammissibilità e il merito rigettando le doglianze come infondate o generiche.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contraddittorio e integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'appello fosse limitato e che la disciplina invocata non trovasse applicazione nel caso concreto.

  • art. 331 c.p.c.

    Norma sul contraddittorio e sulla partecipazione al giudizio; evocata per criticare la mancata integrazione delle parti in sede di appello, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché l'atto di gravame non mirava alle statuizioni relative alla venditrice.

  • art. 132 c.p.c. e art. 112 c.p.c.

    Riferimenti alle regole di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello corretta e non meramente apparente.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Rinvio alle regole sull'apprezzamento della prova e alla valutazione delle prove in fatto; la Corte ha ritenuto che la valutazione compiuta dall'appello fosse congrua e insindacabile in cassazione salvo vizi formali non emersi.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la ricorrente non avesse adeguatamente contestato la ripartizione dell'onere probatorio o fornito elementi tali da inficiare la valutazione dei giudici di merito.

  • artt. 2727, 2729 c.p.c.

    Norme relative alla prova per testimoni e periti (consulenza tecnica); citate implicano che la valutazione tecnico-consultiva è di pertinenza del giudice di merito e non facilmente rimproverabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 2226 c.c.

    Norma sui termini per proporre l'azione; richiamata nell'ambito delle eccezioni di decadenza, ma la Corte ha ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi da parte dell'attore.

  • artt. 342 e 100 c.p.c.

    Richiamate in relazione alla legittimazione ad impugnare le statuizioni principali; la Corte ha interpretato l'atto d'appello come non diretto a tali statuizioni, e dunque la censura resultava infondata.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis del d.P.R. n.115/2002

    Previsione di eventuale ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma.

Massime di principio

  • Chiarezza dell'impugnazione: l'atto di appello deve essere notificato alle parti pertinenti e deve esplicitare chiaramente quali parti della sentenza si intendono impugnare; la mancata notifica o la formulazione ambigua possono limitare la portata dell'appello.
  • Specificità dei motivi: in cassazione non sono ammesse doglianze generiche; i motivi devono essere formulati con precisione e corredati degli elementi necessari per consentire la verifica dell'omessa pronuncia o del vizio di diritto.
  • Onere della prova e valutazione tecnica: le valutazioni di merito sui fatti e sulla perizia tecnica spettano ai giudici di merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi giuridici o gravi contraddizioni nella motivazione; è necessario indicare dove la valutazione infrange criteri di diritto per avere successo in cassazione.
  • Eccezioni procedurali: eccezioni relative al contraddittorio o a omissioni procedurali richiedono dimostrazione del pregiudizio concreto subito; la sola asserzione non è sufficiente.
  • Concorso di colpa: per contestare efficacemente il nesso causale e invocare il concorso di colpa dell'attore è opportuno produrre elementi probatori specifici che dimostrino il comportamento colposo e la sua incidenza causale sull'evento dannoso.
  • Costi e contributi: il soccombente è condannato alle spese e possono aplicarsi contributi aggiuntivi previsti dall'art. 13 d.P.R. 115/2002; valutare il rischio economico prima di proseguire con impugnazioni successive.

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