Cassazione Penale, Sentenza n. 27888/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una collaboratrice domestica condannata per avere sottratto, dall'abitazione del datore di lavoro, un cofanetto contenente una carta bancomat e per averne poi fatto uso indebito, effettuando un prelievo di euro 2.000 e un pagamento di euro 200 il 19/07/2019. La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del Tribunale di Torino per furto aggravato dall'abuso di prestazione d'opera e per uso indebito di carta di pagamento. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: travisamento della prova sull'orario di rientro della moglie della persona offesa; illogicità e omessa motivazione sulla pretesa conoscenza, da parte dell'imputata, del cofanetto e della sua ubicazione; omessa acquisizione di documentazione bancaria ritenuta decisiva; erronea applicazione delle regole del giudizio abbreviato e asserita inversione dell'onere della prova; omessa motivazione sulla cd. ipotesi alternativa, cioè la possibile responsabilità di alcuni operai presenti in casa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza di merito fosse congrua e logica, fondata su un solido quadro indiziario: l'arco temporale certo del furto, l'assenza di effrazione e quindi la probabile introduzione lecita nell'abitazione, la presenza in casa della sola persona offesa, dell'imputata e di alcuni operai, l'orario di allontanamento dell'imputata compatibile con l'uso indebito della carta e soprattutto la corrispondenza tra l'imputata e la donna ripresa dalle telecamere della banca al momento del prelievo. Il primo motivo è stato reputato aspecifico e privo dell'indicazione decisiva dell'atto asseritamente travisato; il secondo manifestamente infondato perché il fatto che l'imputata conoscesse o meno il cofanetto non era decisivo; il terzo generico, poiché le dichiarazioni della persona offesa erano state ritenute intrinsecamente credibili e riscontrate dalle immagini di videosorveglianza; il quarto inammissibile per difetto di interesse, essendo irrilevante l'asserita erronea applicazione del rito abbreviato rispetto alla correttezza dell'apprezzamento probatorio; il quinto inammissibile perché la cd. ipotesi alternativa non era stata specificamente dedotta in appello e, comunque, era implicitamente smentita dai dati di causa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del furto contestato in concorso con l'aggravante indicata in sentenza.
circostanza aggravante contestata, riferita all'abuso di prestazione d'opera/professione nel rapporto di collaborazione domestica.
norma incriminatrice richiamata per l'uso indebito della carta bancomat sottratta.
richiamato per il motivo di ricorso relativo al travisamento della prova e ai limiti del controllo di legittimità sulla motivazione.
richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
richiamato per affermare che gli errori di diritto nella motivazione non comportano annullamento se non hanno influito in modo decisivo sulla decisione.
richiamato per dichiarare inammissibili le questioni nuove non dedotte specificamente in appello.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
richiamato solo implicitamente nel ragionamento sulla valutazione della prova e sulla sufficienza delle dichiarazioni della persona offesa, senza necessità di riscontri estrinseci in assenza di elementi di dubbio.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il ricorrente identifica specificamente l'atto processuale, il dato probatorio incompatibile con la motivazione, ne dimostra l'effettiva esistenza e spiega perché l'errore comprometta in modo decisivo la tenuta logica dell'intero ragionamento decisorio.
- La censura sulla motivazione è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto alla ricostruzione del giudice di merito, senza evidenziare vere aporie logiche o omissioni decisive.
- La conoscenza da parte dell'agente della precisa ubicazione del bene da sottrarre non è elemento sempre decisivo ai fini della configurabilità del furto, potendo la sottrazione avvenire anche mediante rinvenimento occasionale del bene.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità se il giudice ne valuta con particolare rigore la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca; riscontri esterni sono necessari solo quando emergano specifici elementi di dubbio.
- La richiesta o celebrazione del giudizio abbreviato non abbassa lo standard probatorio richiesto per la condanna, né trasferisce sulla difesa un inesistente onere di allegare prove a discarico per rendere necessaria l'acquisizione di ulteriori riscontri.
- La deduzione in cassazione di un'ipotesi alternativa di responsabilità è inammissibile quando tale scenario non sia stato specificamente e tempestivamente devoluto in appello; in ogni caso il giudice può ritenerla superata da un compendio probatorio logicamente incompatibile con essa.
- Gli errori di diritto della motivazione non determinano annullamento se, per la correttezza autonoma della ratio decidendi, non incidono in modo decisivo sull'esito della decisione.
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