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Sentenza

Sentenza del 23/05/2024 n. 14484 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2005-2009, emessi dopo una verifica fiscale e il PVC consegnato il 20 dicembre 2010. L’Agenzia ha applicato la presunzione di residenza in Italia prevista dall’art. 2, comma 2-bis, TUIR per i cittadini italiani iscritti all’AIRE e trasferiti in uno Stato a fiscalità privilegiata. A.A. ha sostenuto di risiedere effettivamente a Monaco e di esservi giunto dagli Stati Uniti, non dall’Italia; ha contestato l’onere della prova, la valutazione delle prove sulla residenza, l’omessa motivazione, la decadenza dall’accertamento per il 2005 per mancato raddoppio dei termini e la nullità della sentenza regionale per il cambio del relatore. Ha inoltre formulato censure sulla partecipazione del rappresentante dell’Amministrazione e sull’anticipazione del giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché A.A. non aveva indicato come avesse provato il precedente trasferimento negli Stati Uniti e la cancellazione dall’anagrafe italiana; è stato comunque ritenuto infondato, poiché la presunzione non dipende dal fatto che il trasferimento nello Stato a fiscalità privilegiata sia avvenuto direttamente dall’Italia. Il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, è inammissibile per la doppia conforme: non sono state specificate le differenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. Le doglianze sulla valutazione delle prove non hanno dimostrato un’omessa pronuncia: i giudici di merito avevano considerato gli elementi addotti e ritenuto non superata la presunzione, a fronte di indizi quali immobili e attività lavorative in Italia, cariche societarie, rapporti finanziari e consumi domestici in Italia; la documentazione contraria è stata giudicata generica o insufficiente. La censura sulla decadenza per il 2005 è inammissibile perché proposta per la prima volta in cassazione; la Corte ha aggiunto che dalle verifiche era scaturito anche un procedimento penale. Il quarto motivo è stato respinto: il cambio del relatore tra magistrati dello stesso ufficio, in assenza di una sanzione di nullità, costituisce mera irregolarità interna; le ulteriori censure sono risultate generiche. A.A. è stato condannato alle spese, liquidate in 10.000 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. La Corte non ha modificato l’esito dei giudizi di merito, nei quali CTP e CTR avevano respinto le impugnazioni.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 2-bis, del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La normativa, che ha funzione antielusiva, non condiziona la propria operatività al fatto che il cittadino italiano si sia traferito in Paese dalla fiscalità privilegiata provenendo dall'Italia.

    La presunzione di residenza italiana opera anche se il contribuente sostiene di essersi trasferito nello Stato a fiscalità privilegiata partendo da un Paese terzo, purché ricorrano i presupposti previsti dalla norma. Spetta al contribuente fornire prova contraria idonea a dimostrare l’effettiva residenza all’estero.

  • Art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione "è inammissibile per violazione dell' art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., stante il rigetto dell'appello principale statuito dalla Corte di merito e non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, né dimostrando che esse sono tra loro diverse".

    In presenza di doppia conforme, una censura di legittimità che denuncia un vizio motivazionale è inammissibile se il ricorrente non indica le ragioni di fatto delle due decisioni e non dimostra che siano differenti.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell' art. 360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come segnalato dal P.M. nelle sue conclusioni, è inammissibile sussistendo un'ipotesi di c.d. "doppia conforme".

    Il vizio motivazionale non può essere esaminato quando ricorre la doppia conforme e il ricorrente non assolve l’onere di indicare e confrontare le diverse ragioni fattuali poste a base delle decisioni di merito.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La disposizione è richiamata per le censure di violazione di legge, ma la Corte le ha ritenute inammissibili o infondate: non è sufficiente riproporre la propria ricostruzione dei fatti o contestare genericamente la valutazione delle prove senza confrontarsi analiticamente con la motivazione impugnata.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per asserita violazione del principio di immutabilità del giudice è stata respinta: la sostituzione del relatore con un magistrato dello stesso ufficio, in mancanza di una specifica sanzione di nullità, non invalida il procedimento.

  • Art. 156, primo comma, c.p.c.

    ai sensi del primo comma dell' art. 156 cod. proc. civ. la nullità di un atto per inosservanza di forme non può esser pronunciata se non è comminata dalla legge e pertanto è configurabile una mera irregolarità, inidonea a produrre alcuna conseguenza negativa sugli atti processuali o sulla sentenza

    La nullità processuale non può essere dichiarata per una mera inosservanza formale se la legge non la commina; la sostituzione interna del giudice, nel caso esaminato, resta un’irregolarità priva di effetti invalidanti.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Per i cittadini italiani iscritti all’AIRE che risultano trasferiti in uno Stato incluso tra quelli a fiscalità privilegiata, la presunzione di residenza in Italia non viene meno solo perché il trasferimento sarebbe avvenuto da un Paese terzo anziché direttamente dall’Italia.
  • Per superare la presunzione non basta produrre un certificato di residenza estera, indicare un’abitazione o un’attività commerciale all’estero o richiamare dichiarazioni di terzi: occorrono elementi concreti, attendibili e coerenti, riferiti all’intero periodo d’imposta e idonei a dimostrare l’effettivo centro di vita all’estero.
  • La prova della residenza va valutata complessivamente. Immobili, attività lavorative, incarichi societari, rapporti finanziari e consumi familiari in Italia possono costituire indizi rilevanti, soprattutto se la documentazione relativa alla presenza all’estero è generica o poco verificabile.
  • In cassazione non è sufficiente chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove: il ricorrente deve indicare con precisione l’errore giuridico o processuale e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Se le decisioni di primo e secondo grado sono conformi, una censura motivazionale è soggetta ai limiti della doppia conforme: nel ricorso occorre indicare le ragioni fattuali poste a base di entrambe le decisioni e dimostrare che differiscono.
  • Le eccezioni di decadenza o altre questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito.
  • La sostituzione del relatore con un magistrato dello stesso ufficio non determina di per sé la nullità della sentenza: in assenza di una nullità espressamente prevista, è una questione organizzativa interna.

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