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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22753/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La sede secondaria italiana di una società avente sede all'estero ha impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La controversia riguardava avvisi di accertamento con cui, per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, erano stati recuperati a tassazione maggiori redditi ai fini IRES. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, da un lato, l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla pretesa assenza di normativa legislativa, negli anni indicati, per disciplinare il fondo della sede secondaria italiana di società estere; dall'altro, la violazione e falsa applicazione di varie norme del T.U.I.R., della Convenzione Italia-Austria, della Costituzione, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati e del TFUE.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione. Ha osservato che la ricorrente non aveva dimostrato il perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione, avendo prodotto soltanto le ricevute di spedizione delle raccomandate ma non gli avvisi di ricevimento. In mancanza della prova rituale della notifica, e non essendovi attività difensiva dell'intimata, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per difetto di attività difensiva della controparte; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • artt. 23, 81 e ss., 109, 151, 152, 162, 169 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    sono stati richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sul trattamento fiscale della sede secondaria italiana

  • artt. 7 e 24 della Convenzione Italia-Austria del 29 giugno 1981

    sono stati richiamati come parametri convenzionali della pretesa tributaria

  • artt. 23 e 53 Cost.

    sono stati richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura di legittimità della disciplina applicata

  • artt. 31, 32, 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969

    sono stati richiamati dalla ricorrente in relazione all'interpretazione delle norme convenzionali

  • art. 55 T.F.U.E.

    è stato richiamato dalla ricorrente tra i parametri europei invocati

  • art. 6, comma 1, legge 20 novembre 1982, n. 890

    è richiamato per il rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento nel caso di notifica postale

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte esclude che ricorrano i presupposti per la rinnovazione della notificazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    è richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto

  • Cass. 28/03/2019, n. 8641

    richiamata a sostegno del principio sulla prova del perfezionamento della notifica

  • Cass. 01/10/2015, n. 19623

    richiamata a sostegno del principio sulla prova del perfezionamento della notifica

  • Cass. 30/12/2015, n. 26108

    richiamata a sostegno del principio sulla prova del perfezionamento della notifica

  • Cass. 01/10/2018, n. 23793

    richiamata a sostegno del principio sulla prova del perfezionamento della notifica

  • Cass., Sez. U., 12/05/2010, n. 11429

    richiamata per affermare che la prova del perfezionamento della notifica può essere data fino all'udienza di discussione

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, il ricorrente deve dimostrare il perfezionamento della notificazione mediante produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione.
  • La sola produzione della ricevuta di spedizione non basta a provare la rituale notifica dell'atto introduttivo.
  • Se manca l'avviso di ricevimento e l'intimato non svolge attività difensiva, il ricorso è inammissibile; non può essere concesso un termine per integrare la prova e non ricorrono i presupposti per rinnovare la notificazione ex art. 291 c.p.c., salvo che sia chiesta e ottenuta la rimessione in termini con prova della tempestiva richiesta del duplicato.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto di prova della notifica preclude l'esame dei motivi di merito dedotti nel ricorso.
  • In assenza di attività difensiva della controparte, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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