Cassazione Civile, Ordinanza n. 33199/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato ottenne dal Tribunale di Cassino un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni svolte per due clienti in diversi giudizi civili, tra cui un giudizio di cassazione. I clienti proposero opposizione e il Tribunale di Cassino si dichiarò incompetente per territorio, con riassunzione davanti al Tribunale di Roma ai sensi degli artt. 702-bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011. Nel giudizio di opposizione, i clienti chiesero la sospensione perché pendeva a Roma un diverso giudizio, introdotto da loro, nel quale avevano domandato anche il risarcimento dei danni per asserito inadempimento professionale dell'avvocato, fondato sul medesimo fatto che costituiva eccezione nel giudizio monitorio. Il Tribunale di Roma sospese il procedimento di recupero compensi ritenendo sussistente una pregiudizialità logico-giuridica e applicabile l'art. 295 c.p.c., escludendo la trattazione congiunta per la diversità dei riti. L'avvocato propose regolamento di competenza deducendo che la domanda di compenso non dipendeva dall'esito della causa di responsabilità professionale, o comunque non per le prestazioni oggetto del credito azionato; sosteneva quindi l’illegittimità della sospensione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto il provvedimento del Tribunale di Roma che aveva sospeso il giudizio sul compenso, valorizzando il principio secondo cui, nel procedimento ex art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, quando la domanda o l'eccezione del cliente introduce una questione pregiudiziale che richiede istruzione non sommaria, il giudice non deve sospendere per il solo fatto della diversità dei riti, ma deve valutare il passaggio alla cognizione piena; tuttavia, nel caso concreto, la domanda risarcitoria pendente davanti allo stesso tribunale condizionava l'esito della domanda di compenso, perché investiva fatti che incidevano sulla debenza dei compensi relativi alle prestazioni giudiziali, il cui diritto sorge alla cessazione della prestazione. La Corte ha quindi confermato la sospensione del procedimento pregiudicato e, non essendovi attività difensiva delle resistenti, ha disposto nulla sulle spese.
Norme richiamate
richiamato come rito sommario di cognizione utilizzato per la riassunzione del giudizio di opposizione e come disciplina rilevante per il cambio di rito in presenza di questioni che richiedano istruzione non sommaria
il giudice, se emerge la necessità di un'istruzione non sommaria, non può limitarsi alla sospensione ma deve disporre il passaggio al rito ordinario/cognizione piena
viene evocato per affermare che, se la domanda del convenuto richiede istruzione non sommaria, essa va separata e trattata con rito diverso
art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011
il procedimento per la liquidazione del compenso dell'avvocato resta soggetto a tale rito anche se il cliente contesta il rapporto o l'an debeatur, salvo che introduca domande ulteriori
applicabile al giudizio sul compenso quando la decisione dipenda da altra causa pregiudiziale pendente, anche davanti allo stesso ufficio giudiziario
richiamato in via generale come ipotesi di sospensione quando sia invocata l'autorità di una sentenza ancora impugnata
richiamati per la rimessione degli atti al capo dell'ufficio o per la possibile riunione delle cause pendenti nello stesso ufficio
indicato come regola che consente la riunione anche se i procedimenti sono soggetti a riti diversi
evocato nel ragionamento sulla possibile connessione tra procedimenti
art. 28 della L. n. 794 del 1942
indicato come base della controversia relativa alle spettanze giudiziali dell'avvocato
d.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1
richiamato per escludere che la sola contestazione del cliente renda inammissibile il procedimento
non richiamato espressamente nel testo come norma applicata, ma la decisione si fonda sul fatto che la pregiudizialità incide sulla prova e sulla debenza del compenso; tuttavia il testo non ne sviluppa un'interpretazione autonoma
Massime di principio
- Nel procedimento per la liquidazione del compenso dell'avvocato, la contestazione del cliente sull'an debeatur non comporta di per sé l'inammissibilità del rito sommario né impone automaticamente il passaggio alla cognizione piena.
- Se, però, il convenuto propone una domanda riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale che richiede un'istruttoria non sommaria, il giudice deve separare le domande e trattare quella pregiudiziale con il rito idoneo; la domanda sul compenso può quindi essere sospesa ex art. 295 c.p.c. quando dipenda dall'esito della causa pregiudiziale.
- La diversità di rito tra le cause connesse non impedisce, in linea di principio, la loro coordinazione processuale o riunione; tuttavia, quando la domanda pregiudiziale richiede cognizione piena e la causa pregiudicata resta nel rito speciale, opera la disciplina sul mutamento di rito e/o sulla sospensione della causa dipendente.
- Nel caso delle prestazioni giudiziali dell'avvocato, il diritto al compenso sorge con la cessazione della prestazione professionale, che coincide normalmente con la definizione del procedimento, la revoca del mandato, la rinuncia o eventi equiparabili; pertanto, una domanda risarcitoria relativa alla stessa vicenda professionale può incidere sulla debenza del compenso richiesto.
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