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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20119/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico affidato a un’ATI e da due subappalti stipulati con una società subappaltatrice, poi fallita. Quest’ultima aveva chiesto alla mandataria dell’ATI il pagamento dei corrispettivi per lavori asseritamente eseguiti e il risarcimento del danno per l’interruzione del rapporto contrattuale, poi deducendo in appello incidentale anche il diritto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. La mandataria ha resistito sostenendo, in sintesi, che non fosse legittimata passivamente, che la prova dei crediti fosse insufficiente perché i documenti prodotti non erano idonei a dimostrare l’esecuzione dei lavori, che non vi fosse prova del danno né base per la sua liquidazione, e che le domande fossero in parte nuove o comunque tardive. In cassazione, la mandataria ha impugnato la sentenza di rinvio deducendo: (1) l’omesso rilievo del difetto di legittimazione attiva della fallita e la formazione di un giudicato interno solo apparente; (2) la violazione dell’art. 384 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e di altre norme, per avere la corte di rinvio ritenuto provati i corrispettivi e il danno senza un effettivo riesame del materiale probatorio; (3) la violazione delle regole sulle spese. Il Fallimento, con ricorso incidentale, ha lamentato la mancata applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002. La ricorrente ha poi proposto un incidente condizionato subordinato all’eventuale accoglimento dell’incidentale avversario.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale della mandataria e dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Fallimento. Resta quindi ferma la decisione di merito della corte territoriale, che aveva confermato la condanna della mandataria al pagamento dei corrispettivi e del danno risarcitorio in favore della fallita. La Corte di cassazione ritiene infondato il primo motivo della ricorrente principale, perché nel giudizio di rinvio non era consentito introdurre o riesaminare questioni coperte dal giudicato implicito formatosi con la precedente sentenza rescindente, neppure se rilevabili d’ufficio. Ritiene poi in parte infondato e in parte inammissibile il secondo motivo, osservando che il giudice di rinvio aveva effettivamente svolto una nuova valutazione delle prove e che molte censure si risolvevano in una critica al merito, non deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c., oppure erano formulate in modo generico e non autosufficiente. È inoltre inammissibile la doglianza sulle spese. Il ricorso incidentale del Fallimento è dichiarato inammissibile perché la richiesta degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 presupponeva specifica allegazione e, comunque, la spettanza di tali interessi non è automatica; in difetto di specificazione, restano dovuti i soli interessi legali generali. L’incidentale condizionato della mandataria non viene esaminato perché assorbito dall’inammissibilità dell’incidentale principale. Le spese sono compensate al 50% e la mandataria è condannata al restante 50%.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di legittimazione ad agire; la Corte lo supera rilevando che la questione non poteva essere riaperta nel giudizio di rinvio se non esaminata nella sentenza rescindente.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato sul giudicato interno; la Corte afferma che nel giudizio di rinvio operano preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, ma la loro applicazione va verificata nel concreto; non è consentito però riaprire questioni coperte dal giudicato implicito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare l’asserita pronuncia ultra petita sulla quantificazione del danno; la Corte reputa la doglianza generica e non autosufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per contestare la liquidazione equitativa del danno; la censura è ritenuta generica e, in sostanza, diretta a rimettere in discussione un apprezzamento di merito.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato per l’asserito concorso colposo del creditore; la censura è dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 1671 c.c.

    Richiamato in relazione al recesso dall’appalto e all’eventuale indennizzo; la Corte osserva che nel caso concreto la domanda poteva comunque essere esaminata come domanda risarcitoria da interruzione del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’uso di ammissioni o documenti non riconosciuti; la censura è respinta perché si risolve in una critica diffusa alla valutazione di merito.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per i limiti temporali delle difese e delle allegazioni; la doglianza è ritenuta generica o comunque superata dalla precedente decisione di legittimità.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla possibile tardività di una domanda introdotta con la prima memoria; la Corte rileva che sul punto la precedente decisione di cassazione aveva già escluso l’inammissibilità per novità.

  • art. 1284 c.c.

    È la disciplina generale degli interessi legali; in difetto di specificazione di una diversa specie di interessi, si applicano gli interessi legali ordinari.

  • d.lgs. n. 231 del 2002

    La disciplina sugli interessi moratori nei rapporti commerciali non opera automaticamente: il giudice deve verificare i relativi presupposti e la domanda deve essere specificamente proposta in relazione al credito dedotto.

  • d.lgs. n. 109 del 1994

    Richiamato per affermare la responsabilità solidale della mandataria dell’ATI verso i terzi per atti o fatti inerenti alla gestione ed esecuzione dell’appalto.

  • l. n. 109 del 1994

    La Corte richiama la regola di responsabilità solidale dell’ATI e della mandataria verso la stazione appaltante e i terzi.

  • d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 3 del d.lgs. n. 231 del 2002

    La spettanza degli interessi moratori richiede la verifica della mancata imputabilità del ritardo al debitore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio non possono essere riproposte questioni che, pur rilevabili d’ufficio, non siano state esaminate nella sentenza rescindente: il giudizio di rinvio è un procedimento chiuso e opera il giudicato implicito sulle questioni non più riapparse nella cassazione precedente.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisca erroneamente l’onere probatorio; non quando la censura investa la valutazione, in fatto, dell’idoneità o della sufficienza delle prove acquisite.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti: non bastano deduzioni difensive, argomentazioni, singoli elementi istruttori o una contestazione del mero apprezzamento probatorio.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli eterogenee censure senza una chiara separazione logica e giuridica delle doglianze, perché la Corte non deve ricostruire autonomamente i singoli motivi di impugnazione.
  • Gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 non si presumono automaticamente: il giudice deve verificare i presupposti di applicazione della disciplina speciale; in difetto di specifica allegazione, restano applicabili i soli interessi legali ordinari.
  • Nel contesto di un’ATI appaltatrice, la responsabilità della mandataria verso i terzi può discendere dalla disciplina speciale richiamata dalla legge sui lavori pubblici, con effetti solidali per gli atti e i fatti inerenti all’esecuzione dell’appalto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoInadempimentoTitoli di credito
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SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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