Cassazione Civile, Ordinanza n. 07370/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto di notte a un incrocio in cui un motociclo e un'autovettura si sono scontrati, con decesso del conducente della moto e del trasportato. I congiunti del conducente deceduto hanno chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti del proprietario dell'auto e della sua compagnia assicuratrice; in una separata causa un altro congiunto del trasportato deceduto ha agito contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, per asserita mancanza di copertura assicurativa del motociclo. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello, i congiunti del conducente della moto hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell'art. 145 del codice della strada, sostenendo che la responsabilità dell'urto andasse imputata al conducente dell'auto per aver impegnato il crocevia senza adeguata visibilità e senza ispezionare la strada; con il secondo hanno dedotto omesso esame di un fatto decisivo, riproponendo in sostanza la medesima ricostruzione alternativa dell'incidente. La Suprema Corte ha ritenuto che entrambi i motivi mirassero in realtà a ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio e della ricostruzione del sinistro, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva accertato, sulla base di plurime risultanze tecniche e testimoniali, che l'autovettura si era fermata allo STOP e aveva poi ripreso la marcia, che il conducente non poteva avvistare la moto mediante lo specchio parabolico, e che la moto procedeva a velocità notevolmente superiore al limite, con possibilità di evitare l'impatto a velocità più contenute. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della compagnia controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha ritenuto che le censure non denunciassero veri errori di diritto o un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma chiedessero un riesame del compendio probatorio e della dinamica del sinistro, precluso in sede di legittimità.
Norme richiamate
La norma è richiamata come parametro della censura sulla precedenza in prossimità dell'intersezione, ma la Corte osserva che la doglianza non denuncia un errore di sussunzione, bensì contesta la ricostruzione fattuale del sinistro.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo formalmente impostato come violazione di legge è stato reputato inammissibile perché, nella sostanza, mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deducibile in cassazione riguarda un fatto storico, principale o secondario, e non questioni, argomentazioni difensive, elementi istruttori o valutazioni probatorie.
La mancata notificazione del ricorso a un litisconsorte evocato in giudizio non assume rilievo quando il ricorso sia comunque prima facie inammissibile.
Il principio di ragionevole durata impone di evitare attività processuali superflue, incluse le rinnovazioni della notifica o integrazioni del contraddittorio in presenza di un ricorso manifestamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di esito sfavorevole del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio o una diversa ricostruzione della dinamica fattuale del sinistro, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo effettivamente omesso, non quando si contesti la valutazione di prove, perizie o argomentazioni difensive.
- Il motivo formalmente qualificato come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito.
- Quando il ricorso per cassazione è prima facie inammissibile, non occorre disporre rinnovazioni di notifiche o integrazioni del contraddittorio che avrebbero solo effetti dilatori.
- La violazione delle regole di precedenza o la responsabilità nella circolazione stradale devono essere valutate alla luce degli accertamenti di merito sulla visibilità, sulla velocità e sulle concrete possibilità di evitare l'urto, accertamenti che non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
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