Cassazione Civile, Ordinanza n. 22149/2021 del 03/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (destinatario)
La controversia
Un tribunale aveva emesso decreto ingiuntivo, su ricorso del vettore, per il pagamento del corrispettivo di servizi di trasporto nei confronti della destinataria della merce. La destinataria aveva proposto opposizione, eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale adito e sostenendo la competenza di altro foro, con conseguente contestazione della validità dell'ingiunzione. In appello la corte territoriale aveva accolto l'eccezione, ritenendo applicabile alla destinataria, in quanto terzo beneficiario del contratto di trasporto, la clausola di deroga della competenza pattuita tra vettore e mittente. La società vettore ha quindi proposto regolamento di competenza deducendo: 1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sull'efficacia del contratto rispetto ai terzi e sulla competenza territoriale, sostenendo che la destinataria non era parte del contratto, non era indicata come destinataria nel testo contrattuale e non aveva comunicato alcuna adesione alla clausola di foro; 2) vizio di motivazione/contraddittorietà della sentenza, perché la destinataria aveva da un lato eccepito l'incompetenza assumendo di aver aderito al contratto e, dall'altro, nel merito aveva negato la propria legittimazione passiva affermando di essere estranea al contratto stesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che nel contratto di trasporto il destinatario, quando chiede o riceve la consegna della merce, subentra nella posizione contrattuale del mittente e può quindi avvalersi anche della clausola di deroga della competenza pattuita tra vettore e mittente. La Corte ha valorizzato l'art. 1689 c.c. e la propria giurisprudenza sul punto, distinguendo il caso dal contratto a favore di terzo in senso stretto. Ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata comunicazione al vettore di una specifica adesione alla clausola, poiché la fruibilità del foro convenzionale discende dal subentro nel contratto. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per la complessità e parziale novità delle questioni; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
è la base formale dei motivi di ricorso, dedotti rispettivamente per violazione di legge e vizio di motivazione/contraddittorietà
richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della clausola contrattuale e della posizione del destinatario
richiamato dal ricorrente nel quadro dei canoni ermeneutici contrattuali
art. 1372, secondo comma, c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere l'inefficacia nei confronti del terzo estraneo del contratto stipulato tra altre parti
art. 1689, secondo comma, c.c.
la Corte lo interpreta nel senso che, nel trasporto, il destinatario che chiede o riceve la merce subentra nella posizione contrattuale del mittente e non resta estraneo al rapporto
richiamato dal ricorrente nell'ambito della censura sulla dimostrazione dell'adesione del terzo al contratto
richiamato dal ricorrente in tema di competenza territoriale
richiamato dal ricorrente in tema di competenza territoriale
richiamato dal ricorrente in tema di competenza per territorio derogabile
richiamato dal ricorrente per dedurre una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato / contraddittorio
art. 29, secondo comma, c.p.c.
la Corte vi collega il valore della clausola di foro esclusivo risultante dal testo contrattuale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel contratto di trasporto, quando il destinatario diverso dal mittente richiede o riceve la consegna della merce, egli non resta un terzo estraneo al rapporto, ma subentra nella posizione contrattuale del mittente nei limiti previsti dall'art. 1689 c.c.
- La clausola di deroga convenzionale della competenza territoriale inserita nel contratto di trasporto è opponibile anche al destinatario che abbia chiesto o ricevuto la merce, perché il subentro nel rapporto comporta l'acquisizione dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto, inclusi quelli relativi al foro pattizio.
- La disciplina del contratto a favore di terzo non si applica in modo pienamente sovrapponibile al trasporto: non basta richiamare l'estraneità formale del destinatario per escludere l'efficacia di clausole contrattuali che operano una volta intervenuto il subentro previsto dalla legge.
- In presenza di clausola di foro esclusivo espressamente pattuita tra vettore e mittente, il destinatario che abbia accettato la consegna non può opporre la propria mancata comunicazione di adesione, poiché l'operatività della clausola deriva direttamente dal rapporto contrattuale in cui è subentrato.
- La contestazione della competenza territoriale va risolta secondo la struttura effettiva del rapporto di trasporto e non sulla sola base della formale estraneità iniziale del destinatario al contratto stipulato tra vettore e mittente.
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