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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9964/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale che, in sede di riesame, aveva sostituito la misura della custodia in carcere con gli arresti domiciliari relativamente all'imputazione di estorsione continuata in concorso e aggravata dall'uso del metodo mafioso. Il ricorrente ha denunciato: (i) violazione di legge e difetto di autonoma valutazione in tema di gravi indizi ai sensi dell'art. 273 c.p.p., sostenendo che il Tribunale si sia limitato a ripetere le argomentazioni del G.I.P. e abbia travisato le intercettazioni (omissis/dialetto); (ii) mancanza di elementi idonei a integrare il reato di estorsione (art. 628), contestando l'interpretazione delle conversazioni e sostenendo che il ruolo dell'Arcodia era di mediatore e non di istigatore; (iii) vizio di motivazione per omessa valorizzazione di elementi oggettivi (es. consegna di denaro come pagamento per lavori di tinteggiatura) e per lo iato temporale fra fatti; (iv) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso); (v) carenza e genericità della motivazione circa le esigenze cautelari e assenza di attualità del pericolo di reiterazione, nonché indebita valorizzazione di presunte relazioni pregresse tra Cantarero e Arcodia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi manifestamente infondati e ripetitivi. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente si risolvessero in una richiesta di diversa valutazione del quadro indiziario (valutazione di merito non sindacabile in cassazione salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione). La Corte ha osservato l'esistenza di una "doppia conforme" di merito (G.I.P. e Tribunale concordi), ha richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è giudizio di fatto e non è revisibile in assenza di illogicità manifesta e ha rilevato genericità e ripetitività dei motivi (mancanza dei requisiti di specificità ex art. 581 c.p.p.). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.p., comma 5

    Richiamato in relazione alla procedura: la trattazione in camera di consiglio è avvenuta senza le parti per mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini previsti.

  • art. 611 c.p.p., comma 1-bis

    Richiamato insieme all'art. 610 per giustificare l'assenza delle parti in camera di consiglio quando non richiesta la trattazione orale.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha stabilito che la sua verifica in cassazione è consentita solo se emerge mancanza o manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.

  • art. 606, lett. c) c.p.p.

    Parametro di censura invocato dal ricorrente (violazione di norme processuali); la Corte ha chiarito che molte censure erano, nei fatti, contestazioni di merito non sindacabili in cassazione.

  • artt. 81, 110, 629 secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma, n. 3 c.p.

    Richiamate dal ricorrente per contestare gli elementi costitutivi e le aggravanti del reato di estorsione; la Corte ha ritenuto che la contestazione sostanzialmente richiedesse una diversa valutazione probatoria, di competenza del merito.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Norma sull'aggravante del 'metodo mafioso': la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la sussistenza dell'aggravante e che il motivo fosse generico e non confrontasse la motivazione del Tribunale.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle presunzioni sull'adeguatezza delle misure cautelari; la Corte ha condiviso il Tribunale nel ritenere che non fossero emersi elementi sufficienti a superare le presunzioni relative quando sia contestata l'aggravante applicata.

  • art. 275 c.p.p.

    Citato nel ragionamento circa le presunzioni relative: il Tribunale ha escluso che fossero stati prodotti elementi idonei a vincere quelle presunzioni sull'applicazione dell'aggravante.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. d)

    Richiamato per la carenza di specificità dei motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse esposto in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto richieste dalla norma.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Richiamato per affermare il divieto, in cassazione, di sindacare nuovamente il giudizio sull'animus e sulla valutazione probatoria che competono al giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e, se sussistono profili di colpa, il pagamento di somme a favore della cassa delle ammende: applicata alla luce dell'inammissibilità per motivi ripetitivi e infondati.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato in relazione ai limiti di motivazione da rispettare nella formulazione del ricorso (esposizione sintetica dei motivi nei limiti per la decisione).

Massime di principio

  • La Cassazione non sostituisce il proprio convincimento a quello del giudice di merito: le contestazioni che mirano a una diversa valutazione del quadro indiziario sono normalmente inammissibili, salvo che emergano violazioni di legge specifiche o una motivazione mancante o manifestamente illogica.
  • Quando esiste una "doppia conforme" (concordanza tra G.I.P. e Tribunale di riesame) le possibilità di successo in cassazione risultano molto limitate, perché si forma un corpo decisionale coerente sul piano probatorio.
  • L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni è giudizio di fatto: la sua sindacabilità in cassazione è ammessa solo se la motivazione è illogica o contraddittoria nei termini previsti dalla giurisprudenza.
  • I ricorsi per cassazione devono contenere censure specifiche e circostanziate (art. 581 c.p.p.): argomentazioni generiche, ripetitive o che non confrontino la motivazione impugnata risultano inammissibili.
  • Per impugnare misure cautelari è efficace censurare carenze formali di motivazione o violazioni normative puntuali (es. mancata valutazione di singoli presupposti di legge); la mera prospettazione di alternative interpretative dei fatti non è sufficiente.
  • La pronuncia di inammissibilità può essere accompagnata da condanna alle spese e da sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se il ricorso risulta manifestamente infondato o presentato con colpa.

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