Cassazione Penale, Sentenza n. 12648/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 01/06/2023 che aveva respinto il riesame avverso il sequestro preventivo disposto dal GIP della somma di euro 40.700,00 occultata in 17 pacchetti di sigarette e di un foglio manoscritto con l'indicazione del luogo dove era nascosto il denaro. Il ricorrente deduce la mancata indicazione, anche sommaria, del delitto presupposto e svolgeva difese circa le ragioni della detenzione del denaro. Il PG aveva chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al tribunale di Palermo ai sensi dell'art. 324 comma 5 c.p.p. La Corte ha censurato il Tribunale del riesame per motivazione apparente e per essersi limitato a richiamare la precedente ordinanza sulle misure personali senza effettuare una verifica concreta e puntuale del fumus commissi delicti e della fondatezza dell'accusa ai fini del sequestro preventivo ex art. 240-bis c.p.
Norme richiamate
art. 321 comma 1 e 2 c.p.p.
norma richiamata in relazione al sequestro preventivo disposto dal gip; la Corte valuta che l'adozione del sequestro richiede verifica concreta della compatibilità tra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata
previsione della confisca obbligatoria per i beni di provenienza illecita; la Corte precisa che per il sequestro funzionale alla confisca non è sufficiente accertare la sola pendenza di un procedimento, ma occorre apprezzare la fondatezza dell'accusa
richiesta di motivazione adeguata: la Corte sottolinea che la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente integra un vizio deducibile per cassazione
limiti del sindacato della Corte di cassazione sulle misure cautelari reali: la revisione è circoscritta ai casi di assoluta mancanza di motivazione o motivazione meramente apparente
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)
distinzione tra vizi deducibili per motivazione nulla (lett. c) e vizi relativi a valutazione illogica o omesso esame di specifici fatti (lett. e) che esulano dall'ambito ristretto dell'art. 325 c.p.p.
norma richiamata per il rinvio ad un nuovo giudizio del tribunale di merito dopo annullamento dell'ordinanza impugnata
D.L. n.137/2020 e D.L. 198/2022
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020; art. 8 D.L. 198/2022
richiamate in relazione alla disciplina del procedimento e al trattamento del ricorso (contraddittorio scritto)
Ordinanza Corte Costituzionale
ordinanza n. 153 del 2007
richiamata per sottolineare la differenza di presupposti tra misure cautelari personali (che richiedono gravità indiziaria) e misure cautelari reali (per le quali il requisito è diverso)
Massime di principio
- Per i sequestri preventivi funzionali alla confisca ex art. 240-bis non è sufficiente la sola pendenza di un procedimento per i reati indicati: il giudice deve valutare la fondatezza dell'accusa e il fumus commissi delicti in modo concreto e motivato
- Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali è limitato ma investe la verifica della assoluta mancanza di motivazione o della motivazione meramente apparente; una motivazione che si limiti a richiamare precedenti decisioni senza un esame concreto può essere annullata
- Esiste una differenza pregnante tra misure cautelari personali e reali: per le prime è richiesta la gravità indiziaria, per le seconde il metro è il fumus commissi delicti e la compatibilità tra fattispecie concreta e quella legale ipotizzata
- Il tribunale del riesame deve esaminare le argomentazioni difensive e le risultanze di fatto in modo puntuale prima di ritenere sussistente il fumus; non è ammesso un esame meramente formale o 'cartolare'
- In caso di motivazione apparente o mancante il ricorso per cassazione è ammissibile entro i limiti indicati dall'art. 325 c.p.p.; vizi di valutazione logica o omesso esame di singoli fatti possono invece rientrare nell'art. 606 c.p.p.
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