Cassazione Penale, Sentenza n. 9340/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un errore di fatto della sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Campobasso (inammissibilità dell'istanza di revisione). La censura sosteneva che vi fosse contrasto tra il giudicato di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti dell'ente (Fassa s.r.l., responsabilità amministrativa ex d.lgs. n.231/2001 per il reato presupposto di cui all'art. 590, comma 3 c.p.) e la sentenza di assoluzione nei confronti delle due persone fisiche imputate per lo stesso fatto, con formula "perché il fatto non sussiste". Si deduceva che l'assoluzione aveva escluso la sussistenza del reato presupposto (quindi l'evento non poteva fondare la responsabilità dell'ente) e che la Corte di Cassazione avrebbe errato nella lettura degli atti e nella valutazione delle risultanze motivazionali.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha richiamato i principi sull'errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. (si configura solo come errore percettivo/di svista, non come errore di giudizio o di interpretazione giuridica) e sul limite del contrasto tra giudicati per la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p.: la causa di revisione richiede un'inconciliabilità tra i "fatti stabiliti" nelle decisioni irrevocabili, intesi come fatti oggetto di una argomentata verifica motivazionale. Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non vi fosse errore percettivo nella lettura degli atti ma, al più, una diversa valutazione: i fatti storici (l'infortunio e la dinamica del portone) non sono stati negati dalla sentenza di assoluzione, la quale ha escluso la responsabilità personale in ragione della mancanza di posizione di garanzia e di avviso al direttore, come emerge dalla motivazione. Pertanto non sussiste l'inconciliabilità richiesta per la revisione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
L'errore di fatto revocatorio è inteso come errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti che abbia inciso sulla volontà decisoria; non comprende errori di giudizio o di interpretazione normativa.
art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
La revisione è ammessa quando i fatti stabiliti a fondamento di una sentenza di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile; per "fatti stabiliti" si intendono quelli oggetto di argomentata verifica nella motivazione.
La responsabilità amministrativa dell'ente presuppone l'accertamento di un reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente; la verifica richiede accertamenti sul reato presupposto, ma l'assoluzione di persone fisiche non automaticamente esclude la responsabilità dell'ente se le valutazioni motivazionali sono diverse.
Reato presupposto (lesioni colpose gravi in ambito lavorativo) indicato come base per la responsabilità dell'ente; la corte ha valutato che la pronuncia di assoluzione non ha negato il fatto storico dell'infortunio, bensì l'an delitto nei confronti delle persone fisiche per mancanza di posizione di garanzia o di avviso.
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto è molto limitato: riguarda solo errori percettivi/di svista nella lettura degli atti della Corte di Cassazione e non può sostituirsi alle impugnazioni ordinarie per correggere valutazioni o interpretazioni giuridiche.
- Per ottenere la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p. è necessario dimostrare un'inconciliabilità oggettiva tra i "fatti stabiliti" dalle sentenze irrevocabili; non basta che le decisioni giungano a esiti diversi tramite differenti valutazioni giuridiche o probatorie.
- Il contenuto del giudicato si ricava non solo dal dispositivo ma soprattutto dalla motivazione: la formula del dispositivo (es. "perché il fatto non sussiste") va letta alla luce della motivazione per verificarne la portata effettiva.
- L'assoluzione delle persone fisiche non determina automaticamente l'esclusione della responsabilità dell'ente ai fini del d.lgs. 231/2001; occorre verificare se la motivazione abbia realmente negato il fatto storico o soltanto l'an della responsabilità personale per ragioni diverse (posizione di garanzia, obblighi specifici, avvisi non pervenuti ecc.).
- Chi propone rimedi straordinari deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (es. cassa delle ammende) quando il ricorso appare manifestamente infondato o fondato su un errore di giudizio piuttosto che su un errore percettivo.
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