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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02093/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per far dichiarare l'illegittimità della clausola appositiva del termine in una serie di contratti di lavoro con cui era stato reiteratamente assunto come professore d'orchestra, deducendo che le assunzioni non erano riferite a specifici spettacoli ma a esigenze strutturali e stabili della fondazione, connessa a carenza di organico e impossibilità di far fronte alle esigenze artistiche con il personale stabile. Chiedeva, come conseguenza, il risarcimento del danno e le differenze retributive per ricostruzione di carriera. La Corte d'appello aveva però ritenuto il rapporto risolto per mutuo consenso, valorizzando l'inerzia del lavoratore per circa sette anni senza prestazione, il totale reciproco inadempimento degli obblighi contrattuali, la percezione del TFR e la brevità complessiva dei rapporti (quattro contratti in circa sei mesi). In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1372 e 1362 c.c. e vizio motivazionale, sostenendo che non fosse stata accertata una chiara e certa comune volontà di scioglimento del rapporto; 2) violazione degli artt. 244, 245, 253 e 437 c.p.c., per il mancato esame della prova testimoniale decisiva offerta sul punto; 3) violazione degli artt. 3, comma 6, L. n. 100/2010 e 1 e 10 d.lgs. n. 368/2001, riproponendo le domande originarie in caso di accoglimento dei primi due motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la verifica della sussistenza di una concorde volontà delle parti di sciogliere il rapporto è apprezzamento di merito, non censurabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.; qui la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a una rivalutazione delle circostanze fattuali poste a fondamento del convincimento della corte territoriale. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché si limitava a contestare la valutazione di rilevanza e decisività della prova testimoniale, valutazione rimessa al giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    La volontà concorde di scioglimento del rapporto costituisce accertamento di merito; la censura di legittimità non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale fattuale.

  • art. 1362 c.c.

    La doglianza sulla corretta interpretazione del comportamento delle parti non può mascherare una critica al merito della valutazione compiuta dal giudice di appello.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è consentito solo nei limiti del vizio previsto dalla norma; non è ammessa una nuova valutazione delle circostanze storiche.

  • artt. 244, 245, 253 e 437 c.p.c.

    La mancata ammissione della prova testimoniale è insindacabile in cassazione quando la censura si risolva nella mera contestazione del giudizio di rilevanza e decisività rimesso al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3, comma 6, L. n. 100/2010

    Norma invocata dal ricorrente a sostegno della nullità del termine e delle domande conseguenti, ma non esaminata nel merito per l'assorbimento del motivo.

  • artt. 1 e 10 d.lgs. n. 368/2001

    Norme richiamate dal ricorrente per contestare la legittimità del termine apposto ai contratti, ma non esaminate nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • L'accertamento della comune volontà delle parti di porre fine a un rapporto di lavoro costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge se la censura mira in realtà a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale.
  • La deduzione del vizio motivazionale o dell'error in procedendo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle circostanze e delle prove già apprezzate dal giudice di merito.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale non è censurabile in cassazione quando la doglianza investe soltanto il giudizio di rilevanza e decisività della prova, rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito.
  • Quando i primi motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità, i motivi ulteriori che presuppongono il loro accoglimento restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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