Cassazione Civile, Ordinanza n. 32627/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società impugnava un avviso di rettifica e liquidazione con cui l'Ufficio, in relazione alla registrazione della sentenza del Tribunale che aveva accertato l'usucapione di un terreno, aveva applicato maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale. L'Amministrazione aveva rivalutato il bene con metodo sintetico-comparativo, assumendo che, nonostante il dato formale di classificazione come bosco, dal contenuto della sentenza civile emergesse che il fondo era stato in realtà utilizzato da oltre vent'anni come vigneto, e dunque dovesse essere tassato in base a tale effettiva destinazione. La contribuente sosteneva invece che il terreno era un bosco, utilizzato per ricavarne legna a servizio dei vigneti circostanti, e che il giudice tributario non poteva valorizzare elementi istruttori della sentenza civile né discostarsi dal dato risultante dal dispositivo. Con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, lamentando che la CTR avesse trattato l'imposta di registro come tassa d'atto e non avesse considerato la sostanza effettiva dell'operazione. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato non si forma sui mezzi di prova e che l'Amministrazione finanziaria, estranea al giudizio civile, non potesse essere vincolata o comunque influenzata da quelle risultanze probatorie.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, quando l'atto da registrare è una sentenza, la tassazione deve essere determinata avendo riguardo al contenuto complessivo e agli effetti emergenti dalla pronuncia, senza ricorrere a elementi estranei, ma anche senza limitarsi al solo dispositivo ove la motivazione chiarisca il contenuto della statuizione. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente interpretato la sentenza civile nel suo complesso, considerando anche le deposizioni testimoniali richiamate nella motivazione per ricostruire l'effettiva natura del terreno ai fini della base imponibile. La Corte ha inoltre precisato che non veniva in rilievo un giudicato opponibile all'Amministrazione ex art. 2909 c.c., ma solo gli effetti riflessi della pronuncia, sicché era legittimo valorizzarne anche la motivazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986
Ai fini dell'imposta di registro sulla sentenza, occorre avere riguardo al contenuto e agli effetti della pronuncia, secondo l'assetto giuridico effettivamente emergente dall'atto da registrare.
art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986
Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato
Le sentenze civili sono soggette a registro anche se impugnate o impugnabili, con possibile conguaglio o rimborso in base all'esito definitivo del giudizio.
Nota II-bis all'art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili sono assoggettati alle regole previste per gli atti traslativi della proprietà.
Il giudicato non è stato ritenuto decisivo nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria estranea al giudizio civile; rileva invece l'effetto riflesso della sentenza, interpretata nel suo complesso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Ha modificato il regime dell'ulteriore contributo unificato richiamato dall'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro su sentenze, il presupposto e la base imponibile vanno individuati avendo riguardo al contenuto complessivo della pronuncia e agli effetti giuridici che ne derivano, non a elementi estranei al provvedimento.
- L'interpretazione di una sentenza da tassare non può arrestarsi al solo dispositivo quando la motivazione, letta con esso, consente di chiarire la reale portata della statuizione e il bene oggetto del trasferimento o dell'accertamento.
- Il giudicato ex art. 2909 c.c. non opera automaticamente nei confronti di soggetti rimasti estranei al precedente processo; tuttavia la pronuncia giudiziale può spiegare effetti riflessi anche verso i terzi, che devono subirne l'oggettiva affermazione di verità nei limiti rilevanti.
- Quando il ricorso per cassazione mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito, la censura è inammissibile perché preclusa al giudice di legittimità.
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