Cassazione Civile, Ordinanza n. 34367/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta a ottenere dal Fondo di Garanzia dell'INPS il pagamento del T.f.r. non corrisposto dal datore di lavoro. Nei precedenti gradi di merito era stata accolta la pretesa del lavoratore, con condanna dell'INPS al pagamento della somma di euro 5.527,23. La Corte d'appello aveva ritenuto integrati i presupposti della prestazione di garanzia, valorizzando: l'infruttuoso esperimento di plurimi pignoramenti mobiliari dopo un decreto ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro; l'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese nel 2019; la conseguente non fallibilità dell'impresa, anche per decorso dell'anno di cui all'art. 10 l. fall. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la possibilità per il giudice civile di accertare incidentalmente la non fallibilità del datore di lavoro, sostenendo che tale accertamento spetterebbe al tribunale fallimentare e che la semplice allegazione del lavoratore circa l'importo del credito inferiore alla soglia di fallibilità non basti; con il secondo ha dedotto che non poteva ritenersi provata la non assoggettabilità al fallimento del datore di lavoro sulla base della mera non contestazione dell'importo del credito al di sotto della soglia minima. La Cassazione ha però rilevato che i motivi non colpivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione di merito non si fondava sull'esiguità del credito rispetto alla soglia di fallibilità, ma sull'intervenuta decorrenza del termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese, oltre il quale la società non era più fallibile ex art. 10 l. fall.; inoltre ha evidenziato che i motivi erano generici e non specifici, e che la memoria non può integrare censure nuove.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che i motivi non fossero specifici e non aggredissero la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata non sulla prova dell'insufficienza del credito del lavoratore rispetto alla soglia di fallibilità, ma sull'ultraannualità dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, che escludeva la fallibilità ai sensi dell'art. 10 l. fall. La Corte ha quindi confermato indirettamente la condanna dell'INPS quale gestore del Fondo di Garanzia e lo ha condannato alla rifusione delle spese di lite, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002 per il contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 2 e 5, l. 297/1982
Disciplina i presupposti dell'intervento del Fondo di Garanzia a tutela del T.f.r.; la prestazione richiede la prova delle condizioni costitutive del diritto, inclusa la non assoggettabilità del datore di lavoro al fallimento.
art. 15, ultimo comma, l. fall.
Richiamato per la soglia di fallibilità e per il rapporto tra istruttoria prefallimentare e accertamento della non fallibilità.
Consente al giudice ordinario l'accertamento incidentale della fallibilità o non fallibilità quando rilevante nella causa principale.
Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova: chi chiede l'intervento del Fondo deve provare i fatti costitutivi della domanda.
Richiamato in relazione alla valutazione della non contestazione dei fatti allegati.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
I motivi del ricorso per cassazione devono essere specifici e contenere l'esposizione analitica delle ragioni della censura, pena l'inammissibilità.
La memoria può solo illustrare e chiarire i motivi già formulati, senza integrarli con nuove censure.
La decorrenza del termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese determina l'impossibilità di dichiarare il fallimento dell'impresa.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove spettante.
Massime di principio
- In tema di intervento del Fondo di Garanzia per il T.f.r., il lavoratore che agisce nei confronti dell'INPS deve provare tutti i fatti costitutivi della domanda, compresa la non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento, sia essa desumibile in astratto o in concreto.
- La non fallibilità del datore di lavoro può essere accertata anche incidenter tantum dal giudice ordinario quando la questione rileva ai fini della decisione sulla prestazione previdenziale richiesta.
- La mera allegazione dell'importo del credito del lavoratore inferiore alla soglia di fallibilità, o la semplice non contestazione di tale dato, non basta da sola a dimostrare la non assoggettabilità al fallimento se la sentenza di merito fonda la decisione su un diverso presupposto fattuale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata e difettano di specificità; la memoria successiva non può introdurre censure nuove ma solo illustrare i motivi già proposti.
- Ai fini dell'art. 10 l. fall., il termine annuale per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non dalla mera richiesta di cancellazione.
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