Cassazione Penale, Sentenza n. 32792/2024 del 21/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello rilevando il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 163 e 164 c.p., per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Sostiene che, dopo la rideterminazione della pena in anni due di reclusione in sede di appello, sarebbero state presenti le condizioni per la sospensione condizionale e che la sentenza impugnata non ha motivato l'esclusione di tale beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo infondato richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui, pur essendo obbligo del giudice d'appello motivare la mancata concessione della sospensione condizionale quando ricorrano le condizioni per essa, il ricorrente non può lamentarne la mancata concessione in sede di cassazione se non ha sollecitato il riconoscimento del beneficio in sede di merito (almeno con istanza o nelle conclusioni). Poiché il ricorrente non aveva proposto istanza né motivo di appello sul punto, il vizio non è rilevabile in cassazione. Segue condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sull'omicidio stradale; nella vicenda il reato di cui al comma 2 è stato inizialmente contestato e ritenuto, poi in sede d'appello alcune aggravanti sono state escluse e la pena rideterminata.
Prevede circostanze attenuanti specifiche per i reati stradali; nella fattispecie è stata riconosciuta l'attenuante di cui al comma 7 ed è stata valutata in relazione alle aggravanti contestate
Contravvenzione collegata alla guida in stato di alterazione (richiamata come assorbita nel reato più grave); nel processo la contravvenzione è stata ritenuta assorbita dall'art. 589-bis.
Disciplina la sospensione condizionale della pena; richiede che il giudice motivi la mancata concessione quando le condizioni sono presenti, ma la sua mancata applicazione non è sempre censurabile in cassazione se il beneficio non è stato richiesto in sede di merito.
Norma collegata alla sospensione condizionale (esecuzione, prescrizioni o termini); richiamata dal ricorrente in prospettiva della tutela del beneficio, ma la Corte ha sottolineato la rilevanza procedurale della mancata richiesta nelle fasi di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Prevede il motivo di cassazione per vizio di motivazione; il ricorrente lo ha invocato per la presunta omissione motivazionale relativa alla sospensione condizionale, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile/infondata per mancata sollecitazione del beneficio in sede di merito.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Principio richiamato: se l'imputato non ha chiesto il beneficio nel corso del giudizio di merito, non può dolersene in cassazione per la sua mancata concessione.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019
Ulteriore principio richiamato: il mancato esercizio d'ufficio di benefici o attenuanti da parte del giudice d'appello, non motivato, non è censurabile in cassazione se le parti non hanno sollecitato l'applicazione del potere-dovere in sede di conclusioni nel giudizio di appello (o con conclusioni subordinate nel primo grado quando la condanna interviene per la prima volta in appello).
Massime di principio
- La Corte d'appello deve motivare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena quando le condizioni per concederla risultano sussistenti e il beneficio è stato sollecitato dalle parti.
- Se il condannato non richiede il beneficio (o non lo inserisce nelle conclusioni di merito), non può poi sostenere in cassazione la nullità o il difetto di motivazione per la mancata concessione.
- Per preservare la possibilità di censurare in sede di legittimità il rifiuto di benefici (come la sospensione condizionale), l'interessato deve formulare espressa istanza o richiederne l'applicazione nelle conclusioni del giudizio di appello (o, se la condanna avviene per la prima volta in appello, mediante conclusioni subordinate nel primo grado).
- Il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), richiede che la parte abbia attivamente sollecitato il beneficio o la valutazione della circostanza contestata in sede di merito per poter essere valutato in cassazione.
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