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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02193/2023 del 24/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato nel 2016 una intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle esattoriali. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo vizi propri dell'intimazione e, limitatamente a due cartelle riferite alle dichiarazioni dei redditi 1999 e 2000, la decadenza della pretesa. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata la notifica delle cartelle e fondate le ulteriori censure. In appello l'amministrazione sosteneva che le due cartelle erano state in realtà notificate nel 2007, mentre il giudice regionale respingeva il gravame affermando che tali notifiche erano comunque intervenute dopo la decadenza e che anche l'intimazione del 2016 era tardiva rispetto al termine quinquennale. In cassazione l'amministrazione ha proposto due motivi, ma la Corte ha esaminato prioritariamente la questione della ritualità della notifica del ricorso per cassazione: la prima notifica, eseguita via PEC entro il termine, era stata rifiutata dal sistema perché la casella PEC del difensore della controricorrente risultava piena. La Corte ha quindi affrontato il contrasto giurisprudenziale sulla equiparazione della casella PEC piena alla consegna e sull'eventuale onere del notificante di rinnovare la notifica presso il domicilio fisico eletto. Nel caso concreto ha ritenuto che, poiché la parte aveva eletto domicilio fisico e la notifica telematica non si era perfezionata per mancata consegna, il notificante avrebbe dovuto riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio; la rinnovazione avvenuta solo due anni dopo è stata giudicata tardiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la notifica del ricorso per cassazione non si era perfezionata: la casella PEC del difensore della controricorrente era piena e, secondo il principio applicato dalla Corte, in presenza di una valida elezione di domicilio fisico il notificante, appreso l'esito negativo, doveva rinnovare la notifica in tempi brevi presso il domicilio eletto. Poiché il rinnovo è intervenuto solo dopo circa due anni, ben oltre il termine ragionevole individuato dalla giurisprudenza richiamata, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento dell'introduzione del giudizio. È stato inoltre escluso l'obbligo per l'Agenzia di versare l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di Amministrazione dello Stato soggetta al meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 16-sexies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    "Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata"

    impone, in ambito civile, la notifica al difensore tramite PEC risultante dagli elenchi/registri; il ricorso alla cancelleria è residuale e ammissibile solo se la notifica via PEC non sia possibile per causa imputabile al destinatario.

  • art. 149-bis, comma 3, c.p.c.

    "la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario"

    la Corte lo considera norma neutra rispetto al tema della casella piena, ma rilevante per affermare che il perfezionamento della notifica telematica dipende dalla disponibilità del documento nella casella del destinatario.

  • art. 20, comma 5, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    "Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione."

    è richiamato a sostegno dell'onere del difensore di controllare e gestire la propria casella PEC, ma la Corte ne attenua la portata sottolineando che si tratta di norma secondaria.

  • art. 138, comma 2, c.p.c.

    non è ritenuto decisivo per equiparare la casella PEC piena al rifiuto di ricevere la notifica, perché il comportamento negligente del destinatario non coincide con il rifiuto volontario.

  • art. 330 c.p.c.

    è richiamato nel contesto della persistente domiciliazione fisica e degli effetti sulle notifiche delle impugnazioni.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    è utilizzato come parametro temporale per qualificare come tempestiva la riattivazione del procedimento notificatorio; il rinnovo deve avvenire in un tempo contenuto, non oltre la metà del termine di impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non si applica alle Amministrazioni dello Stato che versano il contributo unificato con prenotazione a debito.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    è richiamato solo per la disciplina dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 366 c.p.c.

    è richiamato come limite espresso alla disciplina del domicilio digitale nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Quando la notifica di un atto processuale via PEC non si perfeziona per causa imputabile al destinatario, il notificante non può limitarsi a considerare comunque avvenuta la notifica: deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio.
  • In presenza di una valida elezione di domicilio fisico del difensore destinatario, la sopravvenuta impossibilità della notifica telematica per casella PEC piena non consente automaticamente il deposito in cancelleria, ma impone il rinnovo secondo le regole ordinarie presso il domicilio eletto, salvo specifiche diverse previsioni di legge.
  • La casella PEC piena, per il soggetto tenuto per legge a munirsi di PEC, è indice di una condotta imputabile al destinatario; tuttavia, secondo l'indirizzo accolto nella decisione, tale imputabilità non elimina gli oneri di diligenza del notificante quando esiste anche un domicilio fisico eletto.
  • Ai fini della conservazione degli effetti della originaria richiesta di notificazione, la riattivazione deve avvenire in tempi molto ravvicinati; il rinnovo effettuato a distanza di un periodo eccessivo rende la notifica tardiva e l'impugnazione inammissibile.
  • In tema di contributo unificato, l'ulteriore importo previsto per il rigetto o l'inammissibilità non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato che beneficiano della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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