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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13691/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti avevano chiesto il rimborso delle somme versate per perfezionare la procedura di rimpatrio/regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero prevista dallo scudo fiscale, sostenendo che l'Amministrazione, dopo avere negato gli effetti preclusivi della procedura per il mancato rimpatrio delle attività, aveva comunque ripreso a tassazione i medesimi imponibili e irrogato sanzioni, così determinando una duplicazione del prelievo e rendendo indebito il pagamento originario. L'Agenzia aveva invece negato il rimborso, e la CTR aveva ritenuto che il mancato perfezionamento della procedura, non imputabile all'Amministrazione e dovuto alla mancata effettiva emersione/rimpatrio delle somme, escludesse il diritto alla restituzione. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul rimborso dell'indebito e della disciplina dello scudo fiscale, assumendo che il pagamento dell'imposta straordinaria sostitutiva dovesse essere rimborsato se la procedura non aveva prodotto i propri effetti preclusivi; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la CTR aveva da un lato valorizzato la natura sostitutiva dello scudo e dall'altro trattato l'istituto come una procedura di condono.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che lo scudo fiscale non è un condono in senso proprio, ma un meccanismo con effetti sostitutivi che, con il pagamento dell'imposta straordinaria, affranca gli imponibili da ulteriori accertamenti; se però, prima del perfezionamento della procedura, ricorrono le cause ostative previste dalla disciplina, il versamento effettuato in vista del rimpatrio si configura come indebito e deve essere rimborsato. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia, con compensazione delle spese dei gradi di merito per la particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato come norma processuale a sostegno della domanda di rimborso impugnata

  • art. 2033 c.c.

    richiamato quale fondamento della ripetizione dell'indebito in caso di pagamento non dovuto

  • art. 23 Cost.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla riserva di legge in materia tributaria

  • artt. 12, 13 e 14 d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. in L. n. 409/2001

    disciplinano la procedura di rimpatrio/regolarizzazione delle attività estere e gli effetti preclusivi dello scudo fiscale; il pagamento dell'imposta straordinaria produce effetti sostitutivi e di affrancamento, ma non quando operano le cause ostative previste dall'art. 14, comma 7

  • art. 14, comma 7, d.l. n. 350/2001

    esclude gli effetti favorevoli dello scudo quando, alla data della dichiarazione riservata, siano già state constatate violazioni o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento conosciute formalmente dall'interessato

  • art. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    riconosce il diritto al rimborso in caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, con applicazione ampia alle ipotesi di indebito

  • Cass. n. 6035/2023

    richiamata per qualificare lo scudo fiscale come istituto a effetti sostitutivi e non come condono proprio

  • Cass. n. 14068/2019

    richiamata per il principio secondo cui il rimborso spetta in tutte le ipotesi di versamento indebito, indipendentemente dalla causa dell'errore

Massime di principio

  • Lo scudo fiscale, a differenza dei condoni propriamente detti, produce effetti sostitutivi e preclusivi: il pagamento dell'imposta straordinaria affranca gli imponibili dichiarati da ulteriori pretese accertative e sanzionatorie nei limiti previsti dalla legge.
  • Se la procedura di rimpatrio non si perfeziona perché sopravviene una causa ostativa prevista dalla disciplina dello scudo, il versamento eseguito in vista del rimpatrio può configurarsi come indebito e quindi essere ripetuto.
  • Il diritto al rimborso dell'indebito tributario sussiste anche quando l'inesistenza dell'obbligo di versamento dipende dall'assetto sostanziale della pretesa fiscale e non da un semplice errore materiale sul pagamento.
  • Non è coerente con la disciplina dello scudo fiscale negare il rimborso del pagamento straordinario e, al tempo stesso, assoggettare nuovamente a tassazione il medesimo imponibile, poiché ciò determinerebbe una duplicazione del prelievo.
  • Ai fini della decisione sul rimborso, rileva verificare se, prima del perfezionamento della procedura agevolativa, siano già intervenuti atti di accertamento o comunque cause che impediscano il prodursi degli effetti favorevoli dell'istituto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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