Cassazione Civile, Ordinanza n. 13691/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti avevano chiesto il rimborso delle somme versate per perfezionare la procedura di rimpatrio/regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero prevista dallo scudo fiscale, sostenendo che l'Amministrazione, dopo avere negato gli effetti preclusivi della procedura per il mancato rimpatrio delle attività, aveva comunque ripreso a tassazione i medesimi imponibili e irrogato sanzioni, così determinando una duplicazione del prelievo e rendendo indebito il pagamento originario. L'Agenzia aveva invece negato il rimborso, e la CTR aveva ritenuto che il mancato perfezionamento della procedura, non imputabile all'Amministrazione e dovuto alla mancata effettiva emersione/rimpatrio delle somme, escludesse il diritto alla restituzione. Con il ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul rimborso dell'indebito e della disciplina dello scudo fiscale, assumendo che il pagamento dell'imposta straordinaria sostitutiva dovesse essere rimborsato se la procedura non aveva prodotto i propri effetti preclusivi; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, perché la CTR aveva da un lato valorizzato la natura sostitutiva dello scudo e dall'altro trattato l'istituto come una procedura di condono.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che lo scudo fiscale non è un condono in senso proprio, ma un meccanismo con effetti sostitutivi che, con il pagamento dell'imposta straordinaria, affranca gli imponibili da ulteriori accertamenti; se però, prima del perfezionamento della procedura, ricorrono le cause ostative previste dalla disciplina, il versamento effettuato in vista del rimpatrio si configura come indebito e deve essere rimborsato. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso dei contribuenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia, con compensazione delle spese dei gradi di merito per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come norma processuale a sostegno della domanda di rimborso impugnata
richiamato quale fondamento della ripetizione dell'indebito in caso di pagamento non dovuto
art. 23 Cost.
invocato dai ricorrenti in relazione alla riserva di legge in materia tributaria
artt. 12, 13 e 14 d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. in L. n. 409/2001
disciplinano la procedura di rimpatrio/regolarizzazione delle attività estere e gli effetti preclusivi dello scudo fiscale; il pagamento dell'imposta straordinaria produce effetti sostitutivi e di affrancamento, ma non quando operano le cause ostative previste dall'art. 14, comma 7
art. 14, comma 7, d.l. n. 350/2001
esclude gli effetti favorevoli dello scudo quando, alla data della dichiarazione riservata, siano già state constatate violazioni o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento conosciute formalmente dall'interessato
art. 38, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
riconosce il diritto al rimborso in caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento, con applicazione ampia alle ipotesi di indebito
Cass. n. 6035/2023
richiamata per qualificare lo scudo fiscale come istituto a effetti sostitutivi e non come condono proprio
Cass. n. 14068/2019
richiamata per il principio secondo cui il rimborso spetta in tutte le ipotesi di versamento indebito, indipendentemente dalla causa dell'errore
Massime di principio
- Lo scudo fiscale, a differenza dei condoni propriamente detti, produce effetti sostitutivi e preclusivi: il pagamento dell'imposta straordinaria affranca gli imponibili dichiarati da ulteriori pretese accertative e sanzionatorie nei limiti previsti dalla legge.
- Se la procedura di rimpatrio non si perfeziona perché sopravviene una causa ostativa prevista dalla disciplina dello scudo, il versamento eseguito in vista del rimpatrio può configurarsi come indebito e quindi essere ripetuto.
- Il diritto al rimborso dell'indebito tributario sussiste anche quando l'inesistenza dell'obbligo di versamento dipende dall'assetto sostanziale della pretesa fiscale e non da un semplice errore materiale sul pagamento.
- Non è coerente con la disciplina dello scudo fiscale negare il rimborso del pagamento straordinario e, al tempo stesso, assoggettare nuovamente a tassazione il medesimo imponibile, poiché ciò determinerebbe una duplicazione del prelievo.
- Ai fini della decisione sul rimborso, rileva verificare se, prima del perfezionamento della procedura agevolativa, siano già intervenuti atti di accertamento o comunque cause che impediscano il prodursi degli effetti favorevoli dell'istituto.
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