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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13693/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di insinuazione al passivo proposta da una società proprietaria di un immobile nei confronti del fallimento di una società che aveva occupato il bene senza titolo, chiedendo l'ammissione di un credito complessivo per indennità conseguenti all'occupazione abusiva. In sede di verifica dello stato passivo, il giudice delegato ha ammesso solo una parte del credito, in collocazione chirografaria, ritenendo prescritte le annualità anteriori al quinquennio e non riconoscendo la prededuzione. La creditrice ha proposto opposizione allo stato passivo. Il tribunale ha rigettato l'opposizione rilevando, da un lato, che la richiesta di prededuzione era stata introdotta solo con osservazioni successive al deposito del progetto di stato passivo e quindi non poteva modificare la domanda originaria; dall'altro, che il credito, qualificato come extracontrattuale, era soggetto a prescrizione quinquennale decorrente dalla protrazione dell'illecito e che non risultavano atti interruttivi validamente rivolti agli organi della procedura fallimentare. Nel ricorso per cassazione la creditrice ha dedotto: 1) violazione delle norme fallimentari e processuali, sostenendo che la richiesta di prededuzione non costituiva mutatio libelli ma semplice emendatio, poiché i fatti costitutivi della prededuzione erano già stati allegati; 2) omesso esame e violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che non poteva interrompere prima di conoscere il fallimento e che la prescrizione era sospesa o interrotta per effetto della condotta del curatore, oltre che per il riconoscimento del credito contenuto nella pec inviata dal curatore. La Corte ha rigettato il primo motivo, affermando che la domanda di ammissione al passivo, una volta proposta, non può essere modificata con la richiesta di riconoscimento della prededuzione. Ha dichiarato inammissibili i motivi sulla prescrizione perché investivano questioni non trattate dal decreto impugnato e non specificamente dedotte nei precedenti gradi, quindi nuove in cassazione. Il ricorso è stato complessivamente rigettato, con compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società creditrice. Ha confermato il principio per cui, nel procedimento di verifica del passivo, la domanda di ammissione non può essere successivamente modificata mediante la richiesta di riconoscimento della prededuzione. Ha inoltre ritenuto inammissibili i motivi relativi alla prescrizione perché introducevano questioni non affrontate dal giudice di merito e non adeguatamente riproposte in cassazione con specifica indicazione degli atti processuali rilevanti. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti; inoltre è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 93 l.fall.

    la domanda di ammissione deve indicare somma, titolo e ragioni della pretesa; l'omissione o l'assoluta incertezza del titolo di prelazione incide sulla collocazione del credito, ma tale regola non consente di mutare successivamente la domanda per introdurre la prededuzione.

  • art. 95 l.fall.

    consente osservazioni scritte e documenti integrativi prima dell'udienza di verifica, ma non una modifica della domanda originaria; il thema decidendum si cristallizza all'udienza di verifica entro i limiti della domanda proposta.

  • art. 101 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio concorsuale, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 111 l.fall.

    la prededuzione è una forma di collocazione del credito che deve essere fatta valere con la domanda di insinuazione, non potendo essere introdotta successivamente come nuova pretesa.

  • art. 52 l.fall.

    l'accertamento giudiziale del credito in sede concorsuale passa attraverso l'insinuazione al passivo anche quando si invochi la prededuzione.

  • art. 111-bis l.fall.

    richiamato per affermare che il credito in prededuzione contestato va accertato nell'ambito del procedimento di verifica del passivo.

  • art. 16 l.fall.

    il termine per la presentazione della domanda di insinuazione è perentorio, a sostegno della rigidità del procedimento di verifica del passivo.

  • art. 2943 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere l'interruzione della prescrizione, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 2941 c.c.

    invocato come causa di sospensione della prescrizione per asserito impedimento doloso del titolare a far valere il diritto; censura inammissibile per novità e difetto di specificità.

  • art. 2944 c.c.

    invocato per sostenere il riconoscimento del debito da parte del curatore come fatto interruttivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 2947 c.c.

    richiamato dal tribunale e nei motivi di ricorso per la prescrizione quinquennale del credito da illecito extracontrattuale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per dedurre omessa pronuncia o ultrapetizione in tema di prescrizione; la Corte ha escluso l'esame per novità della questione.

  • art. 360 c.p.c.

    norma sulla deducibilità dei motivi di ricorso per cassazione, utilizzata per qualificare le censure della ricorrente.

  • art. 135 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nel provvedimento.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di nullità processuali, ma senza esito nel merito.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione, senza rilievo decisivo nel rigetto.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1 l. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento di verifica dello stato passivo, la domanda di insinuazione deve rimanere ancorata al petitum e alla causa petendi originariamente dedotti: le osservazioni scritte possono precisare o illustrare la domanda, ma non ampliarla o mutarne il contenuto sostanziale, neppure per introdurre successivamente la prededuzione.
  • La richiesta di collocazione in prededuzione deve essere fatta valere con la domanda di ammissione al passivo quando il credito sia contestato; la prededuzione non può essere introdotta per la prima volta in un momento successivo come modifica della domanda originaria.
  • Il procedimento di accertamento del passivo è caratterizzato da specialità, concorsualità e perentorietà dei termini, sicché la rigidità delle preclusioni è coerente con l'esigenza di consentire a tutti i creditori di conoscere tempestivamente l'assetto delle pretese concorsuali.
  • In cassazione non possono essere esaminate questioni nuove che non risultino trattate nella decisione impugnata e che richiedano accertamenti in fatto non compiuti dal giudice di merito; il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente dove e come la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti.
  • Le censure di violazione di norme sulla prescrizione o sulla sua interruzione/sospensione sono inammissibili se formulate in modo astratto, senza confronto con la motivazione del provvedimento impugnato e senza precisa localizzazione processuale delle deduzioni già svolte.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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