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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23083/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento di euro 9.134,29 quale corrispettivo di una fornitura di capi di abbigliamento. L'opposta ha contestato l'esistenza stessa del contratto, sostenendo che la propria proposta d'acquisto non era mai stata accettata in modo conforme, perché la società aveva introdotto modifiche alle modalità di pagamento, trasformando la risposta in una nuova proposta non accettata. La corte di merito ha accolto l'opposizione e revocato il decreto, ritenendo che non si fosse formato alcun valido accordo. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1326 c.c., sostenendo che la modifica delle modalità di pagamento non impedisse la conclusione del contratto e che vi fosse già un accordo; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato testimonianze e conversazioni telefoniche dalle quali sarebbe emerso un ulteriore accordo; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento di un nuovo accordo telefonico del 26/1/2012; 4) violazione dell'art. 1328 c.c., lamentando la mancata attribuzione di un indennizzo per perdite e spese nonostante la buona fede nell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello secondo cui la comunicazione della fornitrice non costituiva accettazione della proposta originaria, ma nuova proposta, ai sensi dell'art. 1326 c.c., perché introduceva condizioni diverse in tema di pagamento; non risultando l'accettazione della controproposta, il contratto non si era perfezionato. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame, osservando che il giudice di merito aveva comunque considerato il fatto storico decisivo della mancata formazione dell'accordo, e che l'omessa valorizzazione di singoli elementi istruttori non integra il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha respinto anche la censura sull'art. 1328 c.c., rilevando che tale norma presuppone una revoca della proposta e l'iniziata esecuzione in buona fede, mentre nel caso di specie vi era stata non già revoca, ma mancata accettazione con formulazione di controproposta. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1326 c.c.

    L'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta; anche modifiche di valore secondario possono impedire la conclusione del contratto se alterano il contenuto dell'originaria proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per la denuncia di violazione di legge sulla qualificazione dell'accettazione come nuova proposta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per mancanza di motivazione ricorre solo quando l'iter argomentativo è talmente incoerente o contraddittorio da rendere non riconoscibile la ratio decidendi.

  • art. 1328 c.c.

    La tutela indennitaria per spese e perdite presuppone la revoca della proposta e l'esecuzione iniziata in buona fede prima della conoscenza della revoca; non opera se manca la conclusione del contratto per mancata accettazione.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della conclusione del contratto, l'accettazione deve essere conforme alla proposta: se introduce condizioni o modifiche, anche non essenziali, non vale come accettazione ma come nuova proposta.
  • La formazione del vincolo contrattuale richiede l'incontro di proposta e accettazione; in mancanza di adesione alla controproposta, il contratto non si perfeziona.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mancata considerazione di singoli mezzi di prova o di specifiche risultanze istruttorie.
  • La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è fondata solo quando la motivazione sia meramente apparente o incomprensibile; non basta che il giudice non abbia esaminato tutte le prove addotte.
  • L'indennizzo previsto per la revoca della proposta non è dovuto quando la vicenda concreta integri una mancata accettazione con formulazione di controproposta, e non una revoca della proposta originaria.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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