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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31699/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo (Sezione per il riesame) del 18/03/2025 che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 03/03/2025 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per Angelo Costa per i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990, con aggravante richiamata ex art. 416-bis.1 c.p., capo 4) e di trasporto e offerta in vendita di sostanza stupefacente (capo 22). Il ricorso denunciava vizio di motivazione per travisamento e svalutazione di elementi indiziari decisivi (conversazioni intercettate su utenze criptate con vertici del mandamento, rapporti con Autieri e Lo Presti, ruolo vicario rispetto al cognato Nicolò Di Michele, esito del sequestro di denaro e documenti presso l'abitazione di Francesca Tantillo per Euro 313.525,00), nonché omessa considerazione di atti sopravvenuti e valutazione "parcellizzata" del compendio probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha respinto l'eccezione della difesa circa l'inutilizzabilità degli atti sequestrati presso la suocera, rilevando che il P.M. ha trasmesso tempestivamente gli atti al Tribunale del riesame e che l'art. 309 c.p.p. consente alle parti di integrare il compendio indiziario in udienza anche con elementi sfavorevoli per l'indagato. La Corte ha censurato il Tribunale per un apprezzamento parziale e, in taluni passi, illogico del materiale probatorio (intercettazioni, uso di telefoni criptati, rapporti diretti con vertici detenuti/latitanti, somma consistente e documentazione sequestrata), ritenendo che letti in una cornice unitaria tali elementi possono sostenere la gravità indiziaria circa la partecipazione stabile all'associazione di narcotraffico. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al giudice di merito per una rinnovata valutazione complessiva degli elementi, colmando le lacune motivazionali, verificando in particolare se il rapporto fiduciario con i vertici si sia tradotto in una compenetrazione stabile nell'organizzazione e fornendo adeguata motivazione anche sul capo 22 (concorso nel trasporto e vendita di stupefacente).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; il reato contestato al capo 4 rientra in questa fattispecie.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Rilevata come aggravante/recidiva di natura mafiosa collegata all'associazione a delinquere di tipo mafioso; la decisione valuta la rilevanza dei rapporti con vertici di mandamento alla luce di questa aggravazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla "probatio minor" richiesta dal Tribunale: necessità di elementi che attestino la stabile e consapevole adesione all'associazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Fattispecie processuale di ricorso per cassazione per vizio di motivazione (travisamento degli elementi indiziari), invocata dal P.M. per censurare la valutazione del Tribunale.

  • art. 309, comma 5 c.p.p.

    Regola l'obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame degli atti selezionati per sostenere la richiesta cautelare e degli elementi sopravvenuti a favore dell'indagato; la Corte precisa che non vieta la trasmissione di elementi sopravvenuti sfavorevoli all'indagato.

  • art. 309, comma 9 c.p.p.

    Il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza

    Consente al Tribunale del riesame di valutare anche elementi addotti in udienza dalle parti; la Corte l'ha usata per giustificare la legittimità della trasmissione e valutazione degli atti sopravvenuti dal P.M.

  • art. 291, comma 1 c.p.p.

    Norma richiamata come riferimento per gli atti che il titolare delle indagini deve trasmettere; il Tribunale del riesame deve considerare gli atti indicati dal P.M. e quelli pertinenti.

Massime di principio

  • Il P.M. può integrare il compendio indiziario in sede di riesame anche con atti sopravvenuti sfavorevoli all'indagato, purché siano trasmessi in tempo utile e sia garantito il contraddittorio.
  • Il Tribunale del riesame deve valutare il materiale probatorio nel suo complesso e non in modo parcellizzato; una valutazione frammentaria può costituire vizio di motivazione impugnabile in Cassazione.
  • Contatti diretti con vertici dell'organizzazione (anche tramite utenze criptate) e l'accesso a canali riservati sono indici significativi di un rapporto fiduciario e possono contribuire a sostenere l'appartenenza all'associazione mafiosa.
  • La circostanza che parte dell'attività illecita sia stata svolta in autonomia o "all'insaputa" dei vertici non esclude automaticamente la partecipazione all'associazione; possono coesistere autonome attività illecite e una messa a disposizione stabile verso il sodalizio.
  • Il sequestro di denaro e documentazione presso terzi (es. congiunti) può avere rilievo probatorio se vi sono elementi che collegano materialmente o funzionalmente tali risorse all'indagato e all'attività criminosa.
  • Quando il provvedimento di riesame presenta lacune o illogicità nella motivazione su punti decisivi (es. ruolo nell'organizzazione, concorso in specifiche condotte), la Corte di legittimità annulla e rinvia per una rinnovata e completa valutazione.

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