Cassazione Civile, Ordinanza n. 30422/2022 del 17/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di alcuni originari attori, poi danti causa della società ricorrente, volta ad ottenere l'accertamento dell'usucapione della piena proprietà di un'area già adibita a sede ferroviaria dismessa; in subordine, veniva chiesto l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio a favore dei fondi vicini. Il tribunale aveva respinto la domanda principale e accolto quella subordinata, riconoscendo la servitù. Dopo una prima vicenda di appello definita con cassazione con rinvio, la corte territoriale, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato la domanda di usucapione della proprietà, ritenendo insufficiente la mera coltivazione del fondo a dimostrare il possesso uti dominus. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e apparenza della motivazione, per omesso esame della censura relativa alla mancata prova di atti interruttivi del possesso; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c., 832, 1158 e 1140 c.c., sostenendo che la coltivazione dell'area, corroborata dalle testimonianze, fosse sufficiente a provare l'intenzione di possedere come proprietario; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., assumendo che la sentenza di primo grado avesse già accertato il possesso ultraventennale ai fini della servitù di passaggio e che la corte d'appello avesse violato il giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, esaminandoli congiuntamente, i primi due motivi perché la mera coltivazione del fondo agricolo non è sufficiente, di per sé, a provare il possesso uti dominus ai fini dell'usucapione; tale attività è compatibile con una relazione materiale fondata su titolo convenzionale o tolleranza del proprietario e richiede, invece, elementi univoci ulteriori, come la recinzione o altri indizi idonei a esprimere lo ius excludendi alios. Di conseguenza, non era necessario dimostrare un atto interruttivo del possesso, non essendo stato prima provato un possesso utile ad usucapionem. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la sentenza impugnata non aveva inciso sul capo relativo alla servitù di passaggio, che non era stato devoluto con l'appello della società; pertanto non vi era violazione del giudicato interno. Nulla è stato disposto per le spese, poiché il Comune intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È stata invocata per dedurre l'omesso esame di una censura, ma la Corte ha escluso il vizio perché il motivo non coglieva una reale omissione decisoria rispetto al thema devolutum.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ribadito che la coltivazione del fondo, da sola, non integra prova sufficiente del possesso uti dominus.
Richiamato quale parametro del contenuto del diritto di proprietà, in relazione allo ius excludendi alios che deve emergere dal possesso usucapivo.
Richiamato per definire il possesso; la Corte ha affermato che occorrono indici univoci di signoria di fatto sul bene, non la sola coltivazione.
Richiamato in tema di usucapione; il possesso ventennale deve essere dimostrato da chi invoca l'acquisto a titolo originario.
Invocato per sostenere la formazione del giudicato sul capo relativo alla servitù, ma la Corte ha escluso che la decisione impugnata avesse inciso su quel capo.
Richiamato con riferimento al giudicato interno; la Corte ha precisato che non vi era stata alcuna violazione perché il capo sulla servitù non era stato devoluto in appello.
Richiamato nella proposta del relatore per la definizione in camera di consiglio e per la declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
La prova dell'usucapione grava su chi la invoca e richiede un possesso continuato, pacifico e corrispondente all'esercizio della proprietà.
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione di un fondo agricolo, la mera coltivazione del terreno non è sufficiente a provare il possesso uti dominus, perché è compatibile anche con un rapporto di detenzione o con la tolleranza del proprietario.
- Per dimostrare l'acquisto per usucapione occorrono elementi univoci e complessivi che manifestino la volontà di esercitare sul bene un potere corrispondente alla proprietà, come ad esempio la recinzione o altri fatti incompatibili con il godimento altrui.
- L'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione grava su chi la invoca; se tale prova manca, non è necessario per la controparte dimostrare atti interruttivi di un possesso non provato.
- La violazione del giudicato interno può essere dedotta solo se la decisione impugnata abbia effettivamente inciso sul capo di sentenza non devoluto in appello; in mancanza, la censura è inammissibile.
- In cassazione non è consentito sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie alla valutazione di merito quando il giudice abbia applicato un principio di diritto corretto e coerente con il tema probatorio.
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