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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08983/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata con cui due costruttori si erano obbligati a realizzare, a proprie cure e spese, un fabbricato su un terreno appartenente al geometra, in cambio delle prestazioni tecniche già svolte e di quelle future relative alla pratica edilizia e amministrativa, con previsione di penali e maggiori danni in caso di inadempimento. La società originariamente attrice aveva sostenuto che il professionista dovesse farsi carico del pagamento dei tecnici incaricati, mentre il convenuto aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva della società e aveva domandato la risoluzione del rapporto e il pagamento della penale. In appello, oltre al rigetto dell'impugnazione principale, era stato accolto l'appello incidentale del geometra, con riconoscimento della penale per ritardo e del danno ulteriore per il mancato completamento del fabbricato. Nel ricorso per cassazione i costruttori hanno dedotto: 1) errata interpretazione del contratto, che a loro dire sarebbe una datio in solutum o comunque un accordo che avrebbe sostituito ai debitori originari anche i costruttori, con conseguente nullità per indeterminatezza dell'oggetto/carenza di causa; 2) erroneo rigetto della rescissione per lesione, sostenendo che i proprietari dei suoli avrebbero imposto un tecnico di fiducia e riversato i costi sulle imprese; 3) errata valutazione di alcune clausole contrattuali e delle risultanze della CTU, prospettando che talune clausole disciplinassero l'ipotesi di mancata esecuzione dell'opera e avrebbero dovuto condurre a diversa quantificazione; 4) omesso esame e cattiva valutazione delle prove e della consulenza tecnica circa la sproporzione delle competenze del professionista; 5) erroneo accoglimento dell'appello incidentale del geometra, poiché i costruttori avevano comunque parzialmente eseguito i lavori e il professionista non avrebbe pagato i tecnici, con conseguente contestazione della penale e del risarcimento ulteriore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, ribadendo che l'interpretazione del contratto è attività di merito censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati, che la rescissione per lesione richiede l'accertamento in fatto dello stato di bisogno e della sproporzione ultra dimidium, che le nuove questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, e che, in presenza di inadempimenti reciproci, la valutazione è unitaria e può essere attribuita al contraente il cui comportamento prevalente abbia determinato la crisi del sinallagma. È stato inoltre confermato che la penale per il ritardo può cumularsi con il risarcimento del danno ulteriore derivante dall'inadempimento definitivo, purché non vi sia duplicazione del medesimo pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bari, che aveva respinto l'impugnazione principale dei costruttori e accolto l'appello incidentale del geometra, riconoscendo a quest'ultimo la penale per il ritardo nella realizzazione dell'opera e il risarcimento del danno ulteriore per il mancato completamento del fabbricato. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del contratto come accordo corrispettivo per prestazioni tecniche e futura costruzione, ha escluso la configurabilità della datio in solutum e ha rilevato che la questione di nullità era comunque preclusa per giudicato interno. Ha poi confermato il diniego di rescissione per lesione per mancanza di prova dello stato di bisogno e ha dichiarato inammissibili le censure nuove o meramente di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con altresì l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1368, 1371 c.c.

    richiamati come canoni ermeneutici; la Corte ribadisce che la loro violazione va indicata specificamente e che non è consentito in cassazione sostituire una diversa interpretazione plausibile a quella accolta dal giudice di merito

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente nel contesto della dedotta nullità del contratto, ma la Corte non accoglie la censura e richiama il limite del giudicato interno

  • art. 1197 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la datio in solutum; la Corte esclude che ricorressero i presupposti dell'accollo del debito altrui e quindi della datio

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per la dedotta nullità; la Corte afferma che la questione non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione e che era comunque preclusa dal giudicato interno

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 1448 c.c.

    richiamato per la domanda di rescissione per lesione; la Corte ribadisce che la sussistenza dello stato di bisogno e della sproporzione ultra dimidium è accertamento di fatto riservato al merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi inerenti la valutazione delle prove, ma la Corte respinge le censure perché attinenti al merito e non deducibili in cassazione come riesame del materiale probatorio

  • art. 1453 c.c.

    richiamato in tema di risoluzione per inadempimento; la Corte conferma che, nei contratti sinallagmatici, la valutazione dell'inadempimento prevalente è unitaria

  • art. 1460 c.c.

    richiamato in tema di eccezione di inadempimento; la Corte ribadisce che non può riconoscersi la legittimità del rifiuto di adempiere a entrambe le parti, dovendosi individuare l'inadempimento prevalente

  • art. 1382 c.c.

    richiamato sulla clausola penale; la Corte conferma che la penale per ritardo può cumularsi con il risarcimento del danno ulteriore da inadempimento definitivo

  • art. 1383 c.c.

    interpretato nel senso che vieta il cumulo della penale per l'inadempimento con la prestazione principale, ma non esclude il cumulo tra penale per ritardo e risarcimento del danno ulteriore

  • art. 1384 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in chiave di riduzione della penale, ma la Corte non accoglie la censura

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la contestazione della valutazione delle prove e della CTU, censura ritenuta inammissibile perché di merito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica, non mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa della clausola.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, il giudice di legittimità non può sostituire la propria lettura a quella scelta dal giudice di merito se quest'ultima è sorretta da motivazione non illogica e non viola specifici canoni interpretativi.
  • La qualificazione di un rapporto come datio in solutum richiede che emerga l'effettiva sostituzione della prestazione dovuta con un adempimento diverso e, soprattutto, l'accollo del preesistente debito altrui; in difetto di tale presupposto, la qualificazione non può essere accolta.
  • La nullità del contratto o altre questioni di diritto non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione quando richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito o quando sul punto si sia formato giudicato interno.
  • La rescissione per lesione presuppone la prova, valutata dal giudice di merito, di una situazione di stato di bisogno e di una sproporzione ultra dimidium tra le prestazioni; tali valutazioni non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.
  • Nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di inadempimenti reciproci, la valutazione deve essere unitaria e deve individuare quale comportamento abbia prevalso nell'alterare il sinallagma, senza attribuire pari rilevanza liberatoria a entrambe le parti.
  • La clausola penale prevista per il ritardo nell'adempimento può cumularsi con il risarcimento del danno ulteriore derivante da successivo inadempimento definitivo, purché la liquidazione eviti duplicazioni del medesimo pregiudizio.
  • Le censure che mirano soltanto a ottenere una diversa lettura delle prove o della consulenza tecnica, senza evidenziare un vero vizio di legittimità, sono inammissibili in cassazione.
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