Sentenza n. 609/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego o parziale riscontro all'istanza di accesso documentale relativa a graduatorie, convocazioni e orari delle supplenze per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, docente inserito nelle graduatorie per le classi di concorso AB25 e ADMM, non essendo stato convocato per incarichi di supplenza presso l'istituto resistente, ha presentato un'istanza di accesso documentale per ottenere le graduatorie di istituto, le convocazioni inviate agli aspiranti e gli orari delle cattedre o degli spezzoni assegnati. L'istituto ha riscontrato l'istanza richiamando la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale e una precedente risposta, senza fornire integralmente la documentazione richiesta. Nel giudizio il ricorrente ha sostenuto di avere un interesse diretto, concreto e attuale a verificare la propria posizione in graduatoria, le modalità di convocazione e la corretta applicazione della disciplina sul conferimento delle supplenze. L'amministrazione ha depositato nel corso del processo alcune convocazioni relative alle classi AB25 e ADMM. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività della memoria di replica depositata dal ricorrente, dichiarandola inutilizzabile ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 89, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere quanto alle convocazioni effettivamente inviate per le classi AB25 e ADMM, poiché l'istituto ha prodotto in giudizio le relative stampe e la dirigente scolastica ha dichiarato che si trattava delle convocazioni effettuate per quelle classi. Per il resto, il ricorso è stato accolto. Le convocazioni prodotte non indicavano gli orari delle supplenze e non erano corredate dalle graduatorie integrali, ma soltanto dagli elenchi dei soggetti convocati. Il Collegio ha riconosciuto l'interesse diretto, concreto e attuale del docente, quale soggetto inserito nelle graduatorie, all'accesso alla documentazione idonea a verificare la propria posizione e la correttezza delle procedure di convocazione e assegnazione. L'accesso agli orari scolastici è stato ritenuto ammissibile perché tali orari costituiscono documenti amministrativi formati nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione scolastica e possono incidere, anche indirettamente, sulla posizione dell'aspirante docente. Il giudizio sull'accesso non ha invece definito la legittimità delle nomine o della mancata convocazione, questioni estranee al thema decidendum, ma ha consentito al ricorrente di acquisire gli elementi necessari per eventualmente tutelare i propri diritti. L'istituto è stato ordinato di consentire l'accesso all'ulteriore documentazione entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con condanna alle spese di giudizio per euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso
Il docente inserito nelle graduatorie possiede un interesse qualificato all'accesso agli atti relativi alle graduatorie, alle convocazioni e agli orari delle supplenze, autonomo rispetto all'eventuale successiva contestazione della nomina o della mancata convocazione.
La produzione in giudizio delle convocazioni richieste e la dichiarazione dell'amministrazione circa la completezza delle convocazioni effettuate determinano la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente a quei documenti.
Il mancato rispetto del termine perentorio per il deposito della memoria di replica rende la memoria tardiva e inutilizzabile.
Il combinato disposto con l'art. 73, comma 1, c.p.a. impedisce al giudice di considerare la memoria di replica depositata oltre il termine previsto.
art. 10, comma 4, d.lgs. 297/1994
La disciplina dell'organizzazione scolastica contribuisce a qualificare l'orario scolastico e delle lezioni come documento amministrativo.
art. 7, comma 2, lettera b), d.lgs. 297/1994
La disciplina degli organi e dell'organizzazione dell'istituzione scolastica concorre alla formazione documentale degli orari scolastici.
art. 396, comma 2, lettera d), d.lgs. 297/1994
Le competenze organizzative dell'amministrazione scolastica rilevano ai fini della qualificazione dell'orario delle lezioni come documento amministrativo ostensibile.
art. 25, comma 2, d.lgs. 165/2001
Le attribuzioni del dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica confermano la natura amministrativa della documentazione relativa agli orari.
art. 12, commi 12 e 13, O.M. 88/2024
La disciplina delle convocazioni e del conferimento delle supplenze costituisce il contesto normativo rispetto al quale il ricorrente intende verificare la correttezza dell'operato dell'istituzione scolastica; la sentenza non ne definisce direttamente la legittimità.
Massime di principio
- Il soggetto inserito in una graduatoria per il conferimento di supplenze ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alle graduatorie, alle convocazioni e agli orari delle supplenze, quando tali documenti siano idonei a incidere sulla sua posizione, anche indirettamente.
- Il diritto di accesso agli atti relativi a una graduatoria e alle procedure di conferimento di incarichi è autonomo rispetto all'eventuale diritto sostanziale alla nomina o alla convocazione; l'interessato non deve prima dimostrare che la nomina sia illegittima, poiché l'accesso può servire proprio a verificare tale eventualità.
- L'orario scolastico e delle lezioni, formato nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione scolastica secondo la disciplina normativa di settore, costituisce documento amministrativo ostensibile quando sia rilevante per verificare la disponibilità, l'assegnazione o il completamento di incarichi di supplenza.
- Nel giudizio sull'accesso, la produzione in corso di causa dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere soltanto limitatamente ai documenti effettivamente messi a disposizione; se la produzione è parziale, il giudice deve esaminare e, ove sussistano i presupposti, ordinare l'accesso alla documentazione residua.
- Il giudice dell'accesso può riconoscere il diritto a ottenere documenti utili a verificare la correttezza dell'azione amministrativa senza pronunciarsi, nel medesimo giudizio, sulla legittimità delle nomine, delle convocazioni o della mancata assegnazione dell'incarico, che costituiscono questioni eventualmente da far valere in un distinto giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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