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Sentenza

Sentenza n. 609/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o parziale riscontro all'istanza di accesso documentale relativa a graduatorie, convocazioni e orari delle supplenze per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, docente inserito nelle graduatorie per le classi di concorso AB25 e ADMM, non essendo stato convocato per incarichi di supplenza presso l'istituto resistente, ha presentato un'istanza di accesso documentale per ottenere le graduatorie di istituto, le convocazioni inviate agli aspiranti e gli orari delle cattedre o degli spezzoni assegnati. L'istituto ha riscontrato l'istanza richiamando la pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale e una precedente risposta, senza fornire integralmente la documentazione richiesta. Nel giudizio il ricorrente ha sostenuto di avere un interesse diretto, concreto e attuale a verificare la propria posizione in graduatoria, le modalità di convocazione e la corretta applicazione della disciplina sul conferimento delle supplenze. L'amministrazione ha depositato nel corso del processo alcune convocazioni relative alle classi AB25 e ADMM. Il TAR ha inoltre rilevato la tardività della memoria di replica depositata dal ricorrente, dichiarandola inutilizzabile ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 89, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione parziale della materia del contendere quanto alle convocazioni effettivamente inviate per le classi AB25 e ADMM, poiché l'istituto ha prodotto in giudizio le relative stampe e la dirigente scolastica ha dichiarato che si trattava delle convocazioni effettuate per quelle classi. Per il resto, il ricorso è stato accolto. Le convocazioni prodotte non indicavano gli orari delle supplenze e non erano corredate dalle graduatorie integrali, ma soltanto dagli elenchi dei soggetti convocati. Il Collegio ha riconosciuto l'interesse diretto, concreto e attuale del docente, quale soggetto inserito nelle graduatorie, all'accesso alla documentazione idonea a verificare la propria posizione e la correttezza delle procedure di convocazione e assegnazione. L'accesso agli orari scolastici è stato ritenuto ammissibile perché tali orari costituiscono documenti amministrativi formati nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione scolastica e possono incidere, anche indirettamente, sulla posizione dell'aspirante docente. Il giudizio sull'accesso non ha invece definito la legittimità delle nomine o della mancata convocazione, questioni estranee al thema decidendum, ma ha consentito al ricorrente di acquisire gli elementi necessari per eventualmente tutelare i propri diritti. L'istituto è stato ordinato di consentire l'accesso all'ulteriore documentazione entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con condanna alle spese di giudizio per euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

    Il docente inserito nelle graduatorie possiede un interesse qualificato all'accesso agli atti relativi alle graduatorie, alle convocazioni e agli orari delle supplenze, autonomo rispetto all'eventuale successiva contestazione della nomina o della mancata convocazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La produzione in giudizio delle convocazioni richieste e la dichiarazione dell'amministrazione circa la completezza delle convocazioni effettuate determinano la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente a quei documenti.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il mancato rispetto del termine perentorio per il deposito della memoria di replica rende la memoria tardiva e inutilizzabile.

  • art. 89, comma 3, c.p.a.

    Il combinato disposto con l'art. 73, comma 1, c.p.a. impedisce al giudice di considerare la memoria di replica depositata oltre il termine previsto.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 297/1994

    La disciplina dell'organizzazione scolastica contribuisce a qualificare l'orario scolastico e delle lezioni come documento amministrativo.

  • art. 7, comma 2, lettera b), d.lgs. 297/1994

    La disciplina degli organi e dell'organizzazione dell'istituzione scolastica concorre alla formazione documentale degli orari scolastici.

  • art. 396, comma 2, lettera d), d.lgs. 297/1994

    Le competenze organizzative dell'amministrazione scolastica rilevano ai fini della qualificazione dell'orario delle lezioni come documento amministrativo ostensibile.

  • art. 25, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Le attribuzioni del dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica confermano la natura amministrativa della documentazione relativa agli orari.

  • art. 12, commi 12 e 13, O.M. 88/2024

    La disciplina delle convocazioni e del conferimento delle supplenze costituisce il contesto normativo rispetto al quale il ricorrente intende verificare la correttezza dell'operato dell'istituzione scolastica; la sentenza non ne definisce direttamente la legittimità.

Massime di principio

  • Il soggetto inserito in una graduatoria per il conferimento di supplenze ha un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere alle graduatorie, alle convocazioni e agli orari delle supplenze, quando tali documenti siano idonei a incidere sulla sua posizione, anche indirettamente.
  • Il diritto di accesso agli atti relativi a una graduatoria e alle procedure di conferimento di incarichi è autonomo rispetto all'eventuale diritto sostanziale alla nomina o alla convocazione; l'interessato non deve prima dimostrare che la nomina sia illegittima, poiché l'accesso può servire proprio a verificare tale eventualità.
  • L'orario scolastico e delle lezioni, formato nell'ambito dell'organizzazione dell'istituzione scolastica secondo la disciplina normativa di settore, costituisce documento amministrativo ostensibile quando sia rilevante per verificare la disponibilità, l'assegnazione o il completamento di incarichi di supplenza.
  • Nel giudizio sull'accesso, la produzione in corso di causa dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere soltanto limitatamente ai documenti effettivamente messi a disposizione; se la produzione è parziale, il giudice deve esaminare e, ove sussistano i presupposti, ordinare l'accesso alla documentazione residua.
  • Il giudice dell'accesso può riconoscere il diritto a ottenere documenti utili a verificare la correttezza dell'azione amministrativa senza pronunciarsi, nel medesimo giudizio, sulla legittimità delle nomine, delle convocazioni o della mancata assegnazione dell'incarico, che costituiscono questioni eventualmente da far valere in un distinto giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàTrasparenza e pubblicità

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