Cassazione Civile, Sentenza n. 23678/2020 del 28/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a un impianto sportivo concesso in uso all'associazione: la ricorrente contestava il difetto di soggettività passiva (sosteneva che il concessionario non fosse soggetto passivo ICI) e, in subordine, chiedeva il riconoscimento dell'esenzione prevista dall'art. 7 lett. i) del d.lgs. n. 504/1992 per associazioni sportive dilettantistiche non commerciali; censurata anche la carenza di motivazione della decisione di merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo, affermando che il concessionario di beni demaniali è soggetto passivo ICI ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 504/1992 e che per analogia (interpretazione estensiva) la soggettività passiva può estendersi anche al concessionario di beni del patrimonio indisponibile. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione perché valuti in concreto la sussistenza dei presupposti per l'esenzione ex art. 7 lett. i) (requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente e requisito oggettivo che l'attività svolta nell'immobile sia tra quelle esenti e non svolta con modalità commerciali). La Corte ha inoltre rimesso alla CTR la regolazione delle spese di lite
Norme richiamate
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2
disciplina la soggettività passiva ICI nei confronti del concessionario di aree demaniali
Interpretata in senso estensivo: il concessionario è soggetto passivo ICI anche per concessioni su beni del patrimonio indisponibile, senza necessità di accertare il contenuto reale del rapporto concessorio
d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i)
prevede l'esenzione ICI per attività di associazioni sportive dilettantistiche
L'esenzione richiede due condizioni cumulative: il requisito soggettivo (natura non commerciale dell'ente) e il requisito oggettivo (attività dell'immobile rientrante nelle previste e non svolta con modalità commerciali); l'onere della prova grava sul contribuente
Codice civile, artt. 822 e ss.
definiscono i beni demaniali
I beni demaniali sono individuati e destinati all'uso pubblico; la loro natura giustifica l'applicazione della soggettività passiva al concessionario
definisce il patrimonio indisponibile
I beni del patrimonio indisponibile, pur distinti dai demaniali, rientrano nella categoria dei beni pubblici e per analogia giustificano l'applicazione della soggettività passiva al concessionario
Decisione della Commissione Europea del 19/12/2012
valuta se l'art. 7 lett. i) d.lgs. 504/1992 costituisse aiuto di Stato
La Commissione osserva che un ente senza scopo di lucro può svolgere attività economica; per escludere il carattere economico è necessario che l'attività sia gratuita o a pagamento simbolico
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata: Sez. 5 n. 9429/2019; n.13966/2016; n.24500/2009; n.10754/2017; n.5041/2015; n.6711/2015)
più pronunce richiamate nella sentenza
Confermano la soggettività passiva del concessionario e chiariscono i criteri per l'esenzione: distinzione tra attività economica e non economica, onere della prova a carico del contribuente, e necessità di valutare le concrete modalità operative
Massime di principio
- Il concessionario di un bene pubblico (demaniale o del patrimonio indisponibile) è di regola soggetto passivo dell'ICI: la qualificazione formale della concessione prevale, ancorché il rapporto possa avere effetti reali o obbligatori
- Per ottenere l'esenzione ICI ex art. 7 lett. i) l'associazione deve dimostrare sia la natura non commerciale sia che l'attività svolta nell'immobile non abbia carattere commerciale nelle modalità di erogazione
- L'onere probatorio spetta al contribuente: statuti, bilanci, regolamenti, tariffe praticate, modalità di accesso e documentazione sull'effettiva gestione sono fondamentali
- La sola classificazione catastale (es. categoria D/6) non è sufficiente a determinare l'esenzione o l'imposizione: è necessaria una valutazione concreta delle modalità di svolgimento dell'attività
- Se l'attività prevede corrispettivi non simbolici o offerta di servizi sul mercato, è difficile qualificare l'attività come non economica; attività gratuite o a pagamento simbolico favoriscono il riconoscimento dell'esenzione
- In contenziosi analoghi conviene predisporre una istruttoria probatoria completa e, in caso di esito negativo in grado d'appello, valutare il ricorso per cassazione con motivi sia di diritto sulla soggettività passiva sia sull'assenza di elementi probatori per escludere il carattere commerciale
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