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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32900/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gli imputati hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva confermati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Carmen ha proposto un unico motivo denunciando la mancanza del reato di bancarotta documentale: sostiene che la contabilità è andata dispersa per azione di terzi (Orvieto Carni) e che quindi mancherebbero gli elementi oggettivo (sottrazione/distruzione/falsificazione/omessa tenuta) e soggettivo (dolo) richiesti, configurandosi al più una negligenza. Sandro ha articolato quattro motivi: (1) censura della qualificazione come "co-amministratore di fatto" ritenendo di essere solo un dipendente; (2) vizio di motivazione sulla ricostruzione della bancarotta patrimoniale (sostiene discrasia tra fatto contestato e quanto ritenuto, rileva che i locali sarebbero tornati al proprietario e poi riaffittati e che i beni sarebbero dati in comodato o di scarso valore); (3) critica sulla bancarotta documentale per mancata prova della sua specifica responsabilità nella tenuta della contabilità e per l'assenza di dolo; (4) richiamo al principio del ragionevole dubbio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Azzocchi Carmen e ha rigettato, nel merito, il ricorso di Azzocchi Sandro. Per Carmen: la Corte ha ritenuto che la documentazione contabile fosse sparita e che l'abbandono volontario della documentazione in locali di cui la fallita aveva perso la disponibilità costituisse occultamento/sottrazione. Tale occultamento, correlato alla distrazione patrimoniale (cessione gratuita dei beni alla Fratelli Azzocchi s.r.l.), permette di inferire il dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori e a favorire la nuova società; conseguentemente il motivo è inammissibile e Carmen è condannata al pagamento delle spese e a Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Per Sandro: la Corte ha ritenuto correttamente provato che egli aveva svolto in concreto funzioni gestorie tali da configurarlo "amministratore di fatto" (elementi sintomatici e continuità dell'attività gestionale), sicché si estendono a lui i doveri e le responsabilità dell'amministratore. La ricostruzione della distrazione patrimoniale (prosecuzione dell'attività sotto diversa veste giuridica e appropriamento dei beni lasciati dalla fallita, senza corrispettivo) è stata ritenuta coerente con l'imputazione; l'assenza o irrilevanza formale di contratti (comodo, scadenza affitto, clausole) non esclude l'effetto patrimoniale pregiudizievole per i creditori. Anche la bancarotta documentale è stata ritenuta sussistente, in connessione con la distrazione patrimoniale, e il dolo è stato desunto logicamente dal complesso delle condotte. Il quarto motivo (ragionevole dubbio) è stato ritenuto generico e inammissibile. Rigetto del ricorso di Sandro con condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta, comma 1, n.2 prima parte)

    La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale richiede condotte quali sottrazione, distruzione, falsificazione o omessa tenuta delle scritture contabili, con dolo specifico diretto a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori. L'occultamento può ricomprendersi nella nozione di "sottrazione" quando la documentazione è volontariamente resa non accessibile agli organi fallimentari.

  • art. 2639 cod. civ. (amministratore di fatto)

    La nozione di amministratore di fatto si fonda sull'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori anche se non tutti i poteri formali sono esercitati; chi è amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri dell'amministratore di diritto e può essere ritenuto responsabile per comportamenti omissivi o commissivi inerenti la gestione.

  • art. 40, comma 2 cod. pen. (concorso per omissione)

    Chi pur avendo poteri di controllo o vigilanza si rende colpevolmente inerme può concorrere penalmente per comportamenti imputabili all'organo gestorio; l'amministratore di fatto risponde anche per colpevole inerzia.

  • art. 43 cod. pen. e art. 27, comma 2 Cost. (riferiti dalle difese)

    I principi sul dolo e sulla responsabilità personale sono richiamati dalle difese per contestare l'estrapolazione del dolo dalla condotta materiale; la Corte però conferma che il dolo specifico può essere desunto per via logico-inferenziale dalle modalità della condotta e dalla connessione con altri fatti (es. distrazione patrimoniale).

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma processuale richiamata quale parametro di censura dai ricorrenti per dedurre vizi di motivazione e violazioni di legge; la Corte valuta che molte censure siano infondate o generiche.

Massime di principio

  • La sparizione dei registri contabili può integrare la "sottrazione" ai fini della bancarotta documentale anche se la perdita materiale è avvenuta successivamente, quando si dimostri che la documentazione è stata volontariamente resa non più accessibile: l'abbandono in locali di cui si perde la disponibilità può costituire occultamento.
  • La valutazione sullo stato di "amministratore di fatto" è sostanziale: conta l'esercizio continuativo e significativo di funzioni gestorie, non la qualifica formale; chi assume funzioni gestorie può essere ritenuto responsabile per gli obblighi e le conseguenze penali connesse.
  • La presenza di un trasferimento patrimoniale gratuito e duraturo a vantaggio di una società controllata o riconducibile agli stessi soggetti (anche se formalmente avvenuto tramite diverso contratto) può costituire distrazione patrimoniale idonea a ledere i creditori, indipendentemente dall'esistenza formale di contratti di comodato o dalla scadenza di un contratto d'affitto.
  • Il dolo specifico nella bancarotta documentale può essere desunto per via logico-inferenziale dalla connessione tra occultamento delle scritture e operazioni patrimoniali pregiudizievoli che impediscono l'accertamento della reale situazione patrimoniale, soprattutto se tali operazioni avvantaggiano soggetti legati agli amministratori.
  • La mera asserzione che i beni fossero di scarso valore non è di per sé idonea a escludere la configurabilità della distrazione se il trasferimento è gratuito e produce l'esclusivo vantaggio della beneficiaria a danno della fallita e dei creditori.
  • Le eccezioni generiche sul "ragionevole dubbio" o le censure non specificamente correlate ai passaggi motivazionali decisivi della sentenza sono difficilmente accolte in Cassazione; è necessario indicare con precisione dove e perché la motivazione sarebbe viziata.

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