Cassazione Civile, Ordinanza n. 31457/2022 del 25/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Forlì dichiarativa di fallimento. Nel merito del reclamo, la società aveva sostenuto di non essere assoggettabile a fallimento per mancato superamento dei requisiti dimensionali, deducendo l'inattività dell'impresa; la Corte d'appello aveva però rilevato l'incompletezza della documentazione contabile, il mancato deposito dei bilanci e la proprietà di beni immobili, oltre alla sussistenza di un debito erariale valorizzato nella sentenza di fallimento e riscontrato dal curatore in sede di accertamento del passivo. In cassazione il ricorso era affidato a un unico motivo, ma la sentenza non ne riporta il contenuto specifico, perché la Corte ha esaminato preliminarmente e d'ufficio la questione della tempestività dell'impugnazione, ritenendola decisiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha ritenuto che la comunicazione integrale della sentenza di reclamo da parte della cancelleria via PEC, effettuata il giorno della pubblicazione, fosse idonea a far decorrere il termine breve di trenta giorni per il ricorso per cassazione previsto dall'art. 18, comma 14, l. fall. Poiché il ricorso era stato notificato molto oltre tale termine, è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18, comma 13, legge fall.
La comunicazione integrale del provvedimento da parte del cancelliere, anche via PEC, è il meccanismo previsto per la conoscenza legale della decisione reclamata.
art. 18, comma 14, legge fall.
Il termine breve di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione decorre dalla comunicazione del testo integrale della sentenza di reclamo contro la dichiarazione di fallimento.
La comunicazione a mezzo posta elettronica certificata da parte della cancelleria è equiparata, ai fini della conoscenza legale del provvedimento, alla notificazione.
art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.
La disciplina generale sulla comunicazione del testo integrale della sentenza da parte della cancelleria non incide sulle norme speciali che prevedono la decorrenza del termine breve per impugnare dalla mera comunicazione del provvedimento.
La regola generale sui termini brevi per impugnare è richiamata solo per chiarire che essa non prevale sulle discipline speciali del procedimento fallimentare.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza dell'esito processuale.
Massime di principio
- Nel procedimento fallimentare, la comunicazione integrale della sentenza di reclamo da parte della cancelleria, effettuata via PEC, è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
- Le norme speciali sul reclamo contro la dichiarazione di fallimento prevalgono sulla disciplina generale dell'art. 133 c.p.c. e consentono che la mera comunicazione del provvedimento integri la conoscenza legale rilevante per l'impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione avverso la sentenza sul reclamo fallimentare è proposto oltre il termine breve di trenta giorni dalla comunicazione, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese di legittimità e l'applicazione della disciplina sull'ulteriore contributo unificato.
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