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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35999/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di due mesi di arresto per una contravvenzione prevista dal codice della strada, commessa il 18 aprile 2018 a San Benedetto del Tronto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge per mancata dichiarazione della prescrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) violazione di legge, con riferimento alla disciplina del codice della strada richiamata in sentenza, per il mancato ordine di restituzione del veicolo all'avente diritto. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la prescrizione non era ancora maturata, dovendosi applicare la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 e computare un ulteriore periodo di sospensione; il secondo motivo manifestamente infondato perché la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, trattandosi di reato che già sul piano tipico postula la recidiva nel biennio e dunque difetta del requisito della non abitualità; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non devoluto in appello e comunque generico e non documentato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emerse ragioni di esonero. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per la contravvenzione contestata; la Corte non ha affrontato il merito in senso rescindente, perché i motivi erano in parte manifestamente infondati e in parte non deducibili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La contravvenzione di guida senza patente rileva penalmente nei casi previsti dalla norma, in particolare in presenza di recidiva nel biennio; la Corte richiama inoltre la disciplina sanzionatoria connessa al veicolo.

  • art. 159, comma 2, c.p.

    Nel computo della prescrizione si applica la sospensione del corso del tempo prevista dalla disciplina vigente al momento del fatto, con ulteriore periodo di sospensione di 18 mesi secondo la c.d. riforma Orlando.

  • legge n. 103/2017

    È richiamata come disciplina applicabile al calcolo della prescrizione, comportando l'estensione del periodo di sospensione da considerare ai fini della maturazione del termine.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, perché manca il requisito della non abitualità del comportamento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, il giudice di legittimità deve applicare la disciplina temporalmente vigente al momento del fatto quando essa regoli la sospensione del termine, computando i periodi di sospensione previsti dalla legge e verificando in concreto se il termine sia effettivamente maturato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è configurabile quando la struttura incriminatrice della contravvenzione esige già una reiterazione o una recidiva nel biennio, poiché in tal caso difetta il requisito della non abitualità.
  • In cassazione non possono essere dedotte questioni non devolute al giudice di appello, né motivi generici o non documentati; la loro proposizione comporta inammissibilità del motivo e, se del caso, dell'intero ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoNullità processuale

Testo integrale

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