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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07642/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

Una società di persone che aveva eseguito lavori di impiantistica termoidraulica in vari cantieri ha chiesto in giudizio il pagamento del corrispettivo residuo e di ulteriori importi per lavori svolti e non ancora fatturati. Il tribunale aveva accolto la domanda e condannato le società committenti e i soci illimitatamente responsabili. In appello, però, è stata dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società attrice sul presupposto che fosse stata cancellata dal registro delle imprese e, quindi, estinta, con conseguente ritenuta insussistenza del potere di far valere il credito; la corte d’appello ha inoltre escluso che la legittimazione potesse essere trasferita ai soci. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e travisamento della visura camerale, sostenendo che non vi fosse cancellazione dal registro delle imprese ma solo inattività e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la permanenza dell’iscrizione nel registro delle imprese; 3) violazione dell’art. 2495 c.c., degli artt. 2188 ss. c.c. e dell’art. 5 L. n. 443/1985; 4) violazione dell’art. 2312 c.c., assumendo che l’azione fosse stata legittimamente proposta dai soci firmatari del mandato; 5) violazione degli artt. 1665 e 1667 c.c. per il mancato riconoscimento del credito da appalto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la società non era stata cancellata dal registro delle imprese ma solo risultava inattiva e cancellata dall’albo artigiani. Ha ribadito che la mera inattività, in presenza della perdurante iscrizione nel registro, non comporta estinzione della società né difetto di legittimazione ad agire. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto enunciato e provvedere anche sulle spese. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non può fondare la decisione su prove non esistenti; nel caso concreto il dedotto travisamento della visura camerale era rilevante ai fini della legittimazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato come vizio processuale per nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo relativo alla persistenza dell’iscrizione nel registro delle imprese.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e sul registro delle imprese.

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione dal registro delle imprese determina l’estinzione della società; la disciplina si estende alle società di persone quanto agli effetti estintivi.

  • artt. 2188 ss. c.c.

    richiamati per sottolineare la rilevanza dell’iscrizione nel registro delle imprese e dei suoi effetti pubblicitari.

  • art. 5 L. n. 443/1985

    richiamato per distinguere la cancellazione dall’albo delle imprese artigiane dalla cancellazione dal registro delle imprese.

  • art. 2312 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la successione dei soci nelle obbligazioni sociali dopo l’estinzione della società.

  • artt. 1665 e 1667 c.c.

    richiamati a sostegno del diritto al corrispettivo per i lavori eseguiti in appalto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale relativa alla trattazione in camera di consiglio e al deposito di memorie.

Massime di principio

  • La mera indicazione di inattività della società nella visura camerale non equivale alla cancellazione dal registro delle imprese e non determina, da sola, l’estinzione dell’ente né il venir meno della legittimazione processuale.
  • Solo la cancellazione dal registro delle imprese produce l’effetto estintivo della società e fa venir meno la sua capacità di stare in giudizio, con i conseguenti effetti successori nei rapporti pendenti.
  • La cancellazione dall’albo delle imprese artigiane ha rilievo amministrativo e per l’accesso alle agevolazioni di settore, ma non incide di per sé sull’esistenza giuridica della società iscritta nel registro delle imprese.
  • Quando la decisione di merito si fonda su un presupposto documentale erroneamente percepito, il vizio può riverberarsi sulla valutazione della legittimazione ad agire o resistere e giustifica la cassazione con rinvio.
  • La società di persone regolarmente iscritta nel registro delle imprese, ancorché inattiva, conserva la capacità di compiere gli atti che la riguardano e di far valere in giudizio i propri diritti di credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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