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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17505/2026 del 02/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da intimazioni di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate a una società in liquidazione e a due soci, emesse per la riscossione di somme dovute in base ad avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2009, poi rideterminati da una precedente sentenza della CTR ligure. I contribuenti avevano impugnato le intimazioni sostenendo che l'Ufficio non si fosse attenuto a quanto statuito in quella sentenza. La CTP aveva respinto il ricorso, ritenendo legittima la rideterminazione operata dall'Agenzia. La CTR, invece, aveva accolto l'appello dei contribuenti e annullato gli atti, osservando che eventuali difficoltà nell'eseguire il dictum giudiziale non consentivano di disapplicarlo. Contro tale decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato contraddittorietà della motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2 e 68 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 112 e 277 c.p.c., sostenendo che, una volta ritenute ineseguibili le statuizioni della precedente sentenza, la CTR non avrebbe dovuto limitarsi ad annullare le intimazioni, ma avrebbe dovuto riesaminare il merito della pretesa tributaria e rideterminarla correttamente. La Corte rileva però che la precedente sentenza della CTR posta a base delle intimazioni era stata nel frattempo cassata con rinvio in altro giudizio, con conseguente venir meno del fondamento degli atti impugnati e sopravvenuta carenza di interesse al ricorso dell'Agenzia.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La ragione decisiva è che la sentenza della CTR n. 519/2018, dalla quale le intimazioni di pagamento traevano fondamento, è stata successivamente cassata con rinvio; per effetto dell'effetto espansivo esterno, gli atti di riscossione provvisoria fondati su quella pronuncia restano travolti. Le spese del giudizio di legittimità sono interamente compensate tra le parti. Non viene resa l'attestazione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010

    Le intimazioni di pagamento emesse in base a tale norma servono a rideterminare gli importi dovuti in relazione agli avvisi di accertamento e operano nel quadro degli atti impo-esattivi.

  • L. n. 122 del 2010

    Norma di conversione del d.l. n. 78 del 2010 richiamata per la disciplina delle intimazioni di pagamento.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    La riscossione provvisoria in pendenza di giudizio tributario è travolta se la sentenza presupposta viene riformata o cassata.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come parametro della dedotta nullità della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma sul corrispondente potere-dovere del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda.

  • art. 277 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    È applicato il principio dell'effetto espansivo esterno: la riforma o cassazione della sentenza presupposta travolge gli atti esecutivi fondati su di essa.

  • art. 101, secondo comma, c.p.c.

    Non è necessario il contraddittorio preventivo sulla questione di puro diritto rilevata d'ufficio per la sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 384, terzo comma, c.p.c.

    Non è necessario il contraddittorio preventivo sulla questione di puro diritto rilevata d'ufficio per la sopravvenuta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica l'ulteriore contributo unificato perché il giudizio è definito per inammissibilità sopravvenuta e perché l'Agenzia delle Entrate è ammessa alla prenotazione a debito.

  • art. 65, primo comma, ordinamento giudiziario

    Richiamato per affermare il dovere del giudice di legittimità di conoscere i propri precedenti nell'esercizio della funzione nomofilattica.

Massime di principio

  • In materia di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio tributario, l'atto di riscossione fondato su una sentenza presupposta viene travolto se tale sentenza è successivamente riformata o cassata, per effetto dell'espansione esterna degli effetti della decisione impugnata.
  • Le intimazioni di pagamento emesse ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), d.l. n. 78 del 2010 hanno funzione strumentale rispetto all'esecuzione frazionata ex art. 68 d.lgs. 546/1992 e non possono conservare efficacia quando venga meno il titolo giudiziale cui si riferiscono.
  • Quando sopravviene il venir meno del fondamento giuridico dell'impugnazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse, se rilevata d'ufficio e su questione di puro diritto, non richiede la previa instaurazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
  • La definizione del giudizio per sopravvenuta inammissibilità non comporta automaticamente l'ulteriore contributo unificato quando la fattispecie non rientri nelle ipotesi tipizzate dalla norma e il ricorrente sia un ente ammesso alla prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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