Cassazione Penale, Sentenza n. 18525/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) mancata assunzione di prova decisiva e travisamento della prova per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (documentazione sopravvenuta, in particolare atto di transazione e ricevute di versamento); 2) violazione del principio della condanna "oltre ogni ragionevole dubbio" e dell'art. 533 c.p.p., per non avere considerato le prove sopravvenute idonee a determinare ragionevole dubbio; 3) errata qualificazione giuridica del fatto e applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 anziché dell'art. 3, sostenendo che si tratterebbe di falso materiale (contraffazione delle fatture) e che, con importo contestato di euro 16.000, non sarebbe superata la soglia di punibilità dell'art. 3.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima doglianza ha ritenuto che la rinnovazione del dibattimento in appello sia una misura eccezionale e che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato il rigetto, osservando la completezza dell'istruttoria di primo grado e la non idoneità/irregolarità formale della documentazione prodotta in appello. Sulla seconda ha affermato che il sindacato di legittimità non è idoneo a trasformare in decisiva una plausibile ricostruzione alternativa esaminata e scartata in sede di merito, posto che la Corte d'appello ha svolto una valutazione approfondita e ha dato motivazioni ritenute sufficienti. Sulla terza ha confermato la corretta applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, chiarendo che tale fattispecie penalizza l'utilizzo di fatture o documenti relativi a operazioni inesistenti indipendentemente dalla natura del falso (ideologico o materiale) e che l'art. 3 è disciplina specializzata con ulteriori requisiti e soglia di punibilità. Conseguentemente resta ferma la condanna di merito (pena inflitta in primo grado: 8 mesi di reclusione) e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'art. 2 punisce la dichiarazione fraudolenta tramite l'utilizzo di fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti; la Corte interpreta tale norma come applicabile sia nel caso di falso ideologico sia di falso materiale, posto che il nucleo comune è la presentazione di dichiarazione infedele avvalendosi di documenti di operazioni inesistenti
L'art. 3 disciplina una fattispecie di frode contabile specializzante con requisiti aggiuntivi (frode nelle scritture contabili e mezzi idonei a ostacolare l'accertamento) e con soglia minima di punibilità; non è sovrapponibile all'art. 2 quando manchino tali elementi qualificanti
codice di procedura penale, art. 533
Stabilisce il principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio e il metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria; la Corte precisa che tale principio non autorizza la Cassazione a sostituirsi al giudice di merito quando quest'ultimo ha compiuto una disamina approfondita delle alternative
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere di condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma per irrogare la sanzione al ricorrente
d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020, art. 23
Norma citata in relazione alla richiesta di trattazione orale del ricorso; disciplina la trattazione in Cassazione nelle ipotesi previste
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata quale riferimento giurisprudenziale in tema di esclusione di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è eccezionale: va chiesta e concessa solo se indispensabile per decidere (prova sopravvenuta, diritto alla prova violato per causa di forza maggiore o ammissione irragionevolmente negata in primo grado). In tutti gli altri casi la decisione è rimessa alla discrezionalità del giudice d'appello.
- Il rigetto della richiesta di rinnovazione può essere motivato anche implicitamente quando il quadro probatorio di primo grado sia definito, coerente e non bisognoso di approfondimenti imprescindibili.
- Il sindacato di legittimità non può trasformare in decisiva una ricostruzione alternativa plausibile già esaminata e scartata in sede di merito, salvo che emergano vizi di motivazione o violazioni di legge evidenti.
- L'art. 2 d.lgs. 74/2000 riguarda l'utilizzo di fatture o documenti relativi a operazioni inesistenti a prescindere dal fatto che il falso sia materiale o ideologico; pertanto la qualificazione come art. 2 può essere corretta anche quando siano utilizzati documenti materialmente contraffatti.
- L'art. 3 d.lgs. 74/2000 è norma specializzante e richiede elementi ulteriori (frode contabile con mezzi idonei a ostacolare l'accertamento) e il superamento di una soglia di punibilità; se tali elementi non sussistono, va esclusa la riqualificazione ex art. 3.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato il rischio economico di un ricorso infondato.
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