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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19685/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata per l'attività professionale svolta negli anni 2008 e 2009 da una professionista iscritta d'ufficio. Il Tribunale aveva ritenuto prescritti i contributi; la Corte d'appello di Salerno ha confermato, ritenendo che per l'annualità 2009 il dies a quo della prescrizione fosse il 16 giugno 2010, data di scadenza ordinaria del versamento, e che non operasse la sospensione ex art. 2941, n. 8, c.c. perché la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non dimostrava una dolosa volontà di occultare il debito previdenziale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione solo per i contributi del 2009, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18 d.lgs. n. 241/1997, dell'art. 17 d.P.R. n. 435/2001 e del d.P.C.M. 10 giugno 2010, sostenendo che la prescrizione non potesse decorrere dal 16 giugno 2010 ma dovesse tener conto del differimento del termine di versamento al 6 luglio 2010 previsto per i contribuenti rientranti negli studi di settore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dei contributi relativi al 2009 dal 16 giugno 2010, senza considerare la proroga al 6 luglio 2010 prevista dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 per i contribuenti che esercitano attività economiche rientranti negli studi di settore e dichiarano compensi entro il relativo limite. La Cassazione ha richiamato la propria giurisprudenza recente, affermando che il dies a quo della prescrizione contributiva coincide con la scadenza prorogata del pagamento, e che il differimento opera per tutti i contribuenti che esercitano tali attività, non solo per quelli concretamente assoggettati agli studi di settore in sede fiscale. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente ai contributi del 2009 e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali il dies a quo va collegato alla scadenza del pagamento.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    la sospensione per occultamento doloso del debito non è ricavabile dalla sola omissione del quadro RR, occorrendo elementi ulteriori di dolosa volontà di occultamento.

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    individua il regime della Gestione separata cui sono assoggettati i contributi oggetto di causa.

  • art. 18 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    prevede che i versamenti dei contributi dovuti dagli assicurati siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

  • art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

    richiamato quale disciplina dei termini di versamento delle imposte e, per riflesso, dei contributi collegati.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010

    art. 1, comma 1, lett. a) e b)

    ha differito al 6 luglio 2010, senza maggiorazione, il termine di versamento per i contribuenti che esercitano attività economiche soggette agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi entro i limiti previsti; la maggiorazione dello 0,40% della lett. b) è stata ritenuta irrilevante per la decorrenza della prescrizione.

  • art. 18 del d.lgs. n. 241 del 1997

    costituisce il fondamento della disciplina del coordinamento tra termini fiscali e termini di pagamento dei contributi previdenziali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, perché la dichiarazione fiscale è un mero atto di scienza e non presupposto del credito contributivo.
  • Se un provvedimento normativo differisce il termine di versamento dei contributi collegati alla dichiarazione dei redditi, il dies a quo della prescrizione va individuato nel termine prorogato, purché la proroga sia applicabile al soggetto obbligato.
  • La proroga del termine prevista per i contribuenti che esercitano attività economiche rientranti negli studi di settore si applica in base alla natura dell'attività svolta e non richiede che il contribuente sia stato concretamente assoggettato agli studi di settore ai fini fiscali.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito previdenziale non può essere desunta dalla sola mancata compilazione di un quadro dichiarativo, essendo necessari elementi idonei a dimostrare una volontà fraudolenta di occultamento.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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