Cassazione Penale, Sentenza n. 12000/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato misure cautelari diverse a seconda degli indagati (obbligo di dimora e obbligo quotidiano di presentazione alla P.G. per Baharvand, Gallocchio, Fratini, Nascimben e Trentin; obbligo quotidiano di presentazione per Lisanti; obbligo di presentazione quattro volte a settimana per Ruggeri e Muzul), ritenendoli coinvolti nel reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale (artt. 110, 81, 337 e 339 c.p.), in concorso con più di dieci persone riconducibili all'area anarchica, poiché avrebbero caricato e spinto con violenza un carrello contenente oggetti da usare negli scontri contro agenti di polizia. I ricorrenti deducevano, in sintesi, insufficienza e travisamento degli indizi (mancata individuazione delle singole condotte materiali, eccessiva generalizzazione sul concorso morale), errata valutazione delle riprese video rispetto alle annotazioni di P.G., illogicità e carenza della motivazione relativa alle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di recidiva), e violazione di legge nella configurazione del concorso.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto fondata e corretta la ricostruzione del Tribunale del riesame secondo cui dalle annotazioni di polizia giudiziaria emergevano gravi indizi di concorso, anche morale, nella resistenza aggravata: la partecipazione collettiva alla presa del carrello, il caricamento di bastoni e pannelli e lo spingere del carrello contro gli operatori erano elementi idonei a configurare contributi apprezzabili alla azione delittuosa. La Corte ha confermato che le riprese video avevano rilievo marginale rispetto alle annotazioni degli operatori e non smentivano l'identificazione degli indagati nelle fasi rilevanti. In ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del riesame che, anche in presenza di incensuratezza di alcuni, ha potuto desumere l'attualità del pericolo di recidiva e la necessità di misure non custodiali proporzionate alla gravità della condotta. Tutti i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
La Corte conferma che il concorso può essere morale: è sufficiente un comportamento esteriore che fornisca un contributo apprezzabile all'altrui azione criminosa; non è necessario un accordo preliminare o la partecipazione materiale a tutte le fasi.
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Interpretato nel senso che la condotta di chi, in contesto collettivo, rafforza o aggrava l'azione violenta altrui verso pubblici ufficiali può integrare il concorso nel reato di resistenza.
Citato nel capo di imputazione per la valutazione delle circostanze aggravanti connesse al reato collettivo; la Corte ha mantenuto la configurazione aggravata in presenza di concorso numeroso e di strumenti idonei alla violenza.
art. 339 cod. pen. e art. 61 n. 2 cod. pen.
Riferiti nei capi di imputazione e richiamati come quadro normativo delle accuse aggravate: la Corte ha accettato la valutazione della gravità degli elementi posti a base delle misure cautelari.
art. 273 cod. proc. pen. (misure cautelari: motivazione dell'ordinanza?)
Richiamato dalle difese nel motivo relativo all'art. 110; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente esaminato e motivato gli elementi probatori raccolti.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (esigenze cautelari: pericolo di reiterazione)
La Corte ha confermato che, ai fini della sussistenza del pericolo di recidiva, il giudice può valorizzare la gravità e le modalità concrete della condotta anche se l'indagato è incensurato; la valutazione è individuale e non vincolata alla posizione degli altri coindagati.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (motivazione dei ricorsi in cassazione)
Norma procedurale richiamata per la esposizione dei motivi di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati.
art. 41-bis O.P. (contestualizzazione fattuale)
Richiesta/contesto della protesta (motivazione della manifestazione) citata a titolo descrittivo; non incide sulla valutazione della responsabilità penale, che si fonda sulle condotte materiali e sul concorso.
Massime di principio
- La mera presenza in un corteo non esclude la responsabilità: comportamenti esteriori che rafforzano, sostengono o aggravano l'azione di altri (anche se non materiale) possono integrare il concorso morale in reati come la resistenza a pubblico ufficiale.
- Le annotazioni di polizia giudiziaria, se specifiche e circostanziate, possono costituire elemento indiziario decisivo anche se i filmati non riproducono tutte le fasi dell'azione; il giudice deve valutare complessivamente le fonti di prova.
- In sede cautelare il giudice di appello compie una valutazione autonoma e globale degli elementi: non è richiesta una 'motivazione rafforzata' rispetto al giudice di primo grado, ma occorre confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) può essere desunta dalla gravità e dalle modalità concrete della condotta anche per soggetti privi di precedenti, purché la motivazione sia individualizzata e collegata ai fatti contestati.
- La posizione processuale dei coindagati è autonoma: misure diverse possono essere adottate per persone coinvolte nello stesso fatto sulla base del contributo materiale o morale e delle caratteristiche personali.
- La valutazione dei video deve considerare ambito temporale e contenuto: filmati che riprendono solo fasi immediate non necessariamente escludono ricostruzioni basate su annotazioni di servizio dettagliate e su identificazioni effettuate dagli agenti.
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