Cassazione Civile, Ordinanza n. 16137/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società aveva convenuto due soggetti davanti al Tribunale ordinario per l'inadempimento di un contratto preliminare. Il convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'esistenza di un contratto di affitto di fondo rustico. Il Tribunale ordinario aveva dichiarato la propria incompetenza e assegnato termine per la riassunzione davanti alla sezione specializzata agraria dello stesso Tribunale. Riassunta la causa, il convenuto aveva eccepito l'incompetenza funzionale del giudice adito; la sezione agraria aveva però deciso nel merito, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento e rigettando la riconvenzionale. Con il ricorso per regolamento facoltativo di competenza, il convenuto ha sostenuto che la controversia non avesse ad oggetto materia agraria e che, pertanto, fosse stato mal applicato l'art. 11, commi 1 e 2, d.lgs. n. 150/2011, oltre agli artt. 103 e 40 c.p.c., perché il giudice specializzato avrebbe deciso una lite relativa a un contratto di vendita/preliminare e non a contratti agrari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto che l'ordinanza declinatoria di competenza pronunciata dal giudice originariamente adito, non essendo stata impugnata con regolamento di competenza, avesse reso incontestabile la competenza del giudice indicato in sede di riassunzione. Di conseguenza, non era più possibile rimettere in discussione la competenza per materia nel successivo ricorso avverso la sentenza di merito emessa dalla sezione specializzata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 11, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 150/2011
invocato dal ricorrente per sostenere che la controversia non rientrasse nella materia agraria devoluta alla sezione specializzata; la Corte non accoglie tale tesi perché rileva che la questione di competenza era ormai coperta da incontestabilità processuale.
richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione delle regole sul cumulo soggettivo di domande; non è oggetto di accoglimento perché la Corte decide sull'inammissibilità del mezzo per preclusione derivante dalla mancata impugnazione della declinatoria.
richiamato insieme all'art. 103 c.p.c. come norma violata; la Corte non esamina nel merito la corretta applicazione, ritenendo preclusa la contestazione della competenza.
"l'ordinanza che, a norma degli articoli 39 e 40 dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non impugnata con regolamento di competenza, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'articolo 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di competenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c."
la Corte vi fonda il principio per cui la mancata impugnazione della declinatoria di competenza rende definitiva la statuizione sulla competenza del giudice indicato in sede di riassunzione, salvo le eccezioni testuali richiamate.
richiamato dalla giurisprudenza citata dalla Corte in relazione al regolamento necessario di competenza e all'eventuale conflitto d'ufficio.
richiamato dall'art. 44 c.p.c. come norma che disciplina la riassunzione della causa nei termini assegnati dal giudice che ha declinato la competenza.
richiamato dall'art. 44 c.p.c. quale eccezione alla regola di incontestabilità della competenza dichiarata, nei casi ivi previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza processuale.
Massime di principio
- L'ordinanza o sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito deve essere tempestivamente impugnata con regolamento di competenza; in difetto, la statuizione sulla incompetenza e sulla competenza del giudice indicato diviene incontestabile.
- Se la causa viene riassunta davanti al giudice indicato come competente senza che la declinatoria sia stata impugnata, le parti e il giudice del successivo grado non possono più rimettere in discussione la competenza così determinata, salvo le eccezioni previste dalla legge.
- Il regolamento di competenza proposto contro la decisione di merito è inammissibile quando mira, in realtà, a contestare una competenza già consolidata per effetto della mancata impugnazione della precedente declinatoria.
- La preclusione sulla competenza opera anche rispetto alla competenza per materia, se la declinatoria non è stata oggetto di regolamento di competenza nei modi e nei tempi previsti dal codice.
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