Cassazione Civile, Ordinanza n. 25498/2023 del 31/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto in primo grado l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e l'annullamento del conseguente avviso di addebito relativo a contributi e sanzioni per gli anni 2009-2010. In appello, l'ente previdenziale aveva ottenuto solo una parziale riforma: era stata ritenuta legittima l'iscrizione alla Gestione separata per entrambi gli anni, ma erano stati dichiarati prescritti i contributi 2010; quanto alle sanzioni, la Corte territoriale aveva ravvisato la buona fede del professionista, applicando il regime dell'omissione ex art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000 e non quello più grave dell'evasione di cui alla lett. b). L'ente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che la mancata comunicazione nei termini dei dati reddituali e contributivi integrasse, nella specie, evasione contributiva, poiché il lavoratore autonomo avrebbe omesso dati rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, formalmente prospettata come violazione di legge, investisse in realtà un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello sulla sussistenza della buona fede del contribuente e sull'assenza del fine fraudolento, accertamento fondato sul rilievo che, nonostante la mancata compilazione del quadro RR, il credito contributivo era comunque evincibile dalla compilazione del quadro CM. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omissione o l'infedeltà della denuncia può costituire indice presuntivo di occultamento, ma si tratta di presunzione relativa superabile con prova contraria a carico dell'inadempiente, e tale valutazione di merito non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell'omesso esame di fatto decisivo. È stato inoltre escluso che potesse rilevare la sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità richiamata, in assenza di specifico motivo sul punto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata per il professionista
art. 116, comma 8, lett. a), L. 388/2000
art. 116 comma 8 lett. a)
applicabile al regime sanzionatorio dell'omissione contributiva in presenza di buona fede e assenza di finalità evasiva
art. 116, comma 8, lett. b), L. 388/2000
art. 116 comma 8 lett. a) e b)
norma invocata dall'ente per sostenere la più grave ipotesi di evasione contributiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
il motivo è stato formalmente ricondotto alla violazione di legge, ma la Corte ha osservato che in realtà censurava un accertamento di fatto
richiamato per affermare che l'accertamento di fatto è sindacabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo
art. 22, L. 576/1980
art. 22 della legge n. 576/80
richiamato nel passaggio sulla disciplina degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per insufficienza di reddito o volume d'affari
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
art. 18 comma 12 del DL n. 98 del 2011, conv. nella legge n. 111/11
evocato il profilo di incostituzionalità relativo all'esonero dalle sanzioni civili per l'omessa iscrizione, ma la Corte ne ha escluso la rilevanza per difetto di specifica censura
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
ha giustificato il disposto sull'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali, l'omissione o l'infedeltà della denuncia può costituire indice presuntivo di occultamento e quindi di evasione, ma si tratta di una presunzione relativa che può essere vinta dalla prova contraria dell'assenza di finalità fraudolenta.
- La qualificazione della condotta come omissione o evasione contributiva dipende da un accertamento di fatto sulla presenza o meno del fine di occultamento; tale accertamento, se congruamente motivato, non è censurabile in cassazione sotto il profilo della violazione di legge.
- Quando il giudice di merito ritiene raggiunta la buona fede del contribuente sulla base di elementi documentali da cui il credito previdenziale sia comunque desumibile, la censura che miri a sovvertire tale valutazione è inammissibile se dedotta solo come violazione di legge.
- La deduzione di una sopravvenuta questione di legittimità costituzionale o di una disciplina più favorevole richiede uno specifico motivo di impugnazione; in mancanza, essa non può essere valorizzata in cassazione.
- Le valutazioni di merito sono sindacabili in sede di legittimità solo nei rigorosi limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, non potendo la Corte di cassazione sostituirsi al giudice del fatto nella ricostruzione della buona fede o del fine evasivo.
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