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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34922/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione ad uso non abitativo stipulato per un immobile destinato ad attività commerciale, nel quale il locatore agì per il pagamento di canoni insoluti e di una penale contro la società conduttrice originaria, la società subentrata nel contratto e i fideiussori. La società conduttrice aveva ceduto il contratto ad altra società nell’ambito della cessione d’azienda; il locatore contestò il recesso invocato dalla cessionaria e chiese il pagamento dei canoni. In primo grado furono accolte le domande del locatore anche nei confronti dei garanti. In appello, uno dei fideiussori e un altro coobbligato impugnarono la decisione, mentre la fideiussore Maria Grazia Romano propose appello incidentale sostenendo che la garanzia fosse rimasta limitata alla società originaria e che, dopo l’estinzione di questa, la sua responsabilità non potesse essere ampliata. La Corte d’appello rigettò l’appello principale, ma accolse quello incidentale della fideiussore, limitando la responsabilità dei garanti in ragione della disciplina sull’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese. Il ricorso per cassazione principale del fideiussore ha dedotto, in sintesi: 1) che la cessione del contratto avrebbe determinato l’estinzione ipso iure della fideiussione; 2) che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la novazione soggettiva e l’ammissibilità dell’eccezione; 3) che la garanzia non poteva estendersi a un diverso debitore senza consenso scritto; 4) che la Corte avrebbe illegittimamente applicato il criterio della responsabilità dei soci anche al fideiussore; 5) che vi sarebbe stato omesso esame di fatti decisivi; 6) che la decisione avrebbe violato le regole sulla solidarietà e sull’onere della prova; 7) che la statuizione sulle spese fosse consequenzialmente viziata. Il ricorso incidentale del locatore ha invece censurato la decisione d’appello nella parte in cui aveva applicato ai fideiussori la disciplina limitativa dell’art. 2495 c.c., sostenendo che tale norma riguarda solo i soci e non può restringere l’obbligazione del garante personale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale del fideiussore. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale del locatore, cassando la sentenza d’appello limitatamente alla statuizione che aveva accolto l’appello incidentale della fideiussore Maria Grazia Romano. Decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l’appello incidentale di quest’ultima, affermando che la limitazione della responsabilità dei soci prevista dall’art. 2495 c.c. non si estende ai fideiussori, la cui obbligazione resta autonoma e segue le sorti dell’obbligazione principale garantita. La Corte ha quindi regolato le spese di secondo grado e di legittimità secondo soccombenza, ponendole a carico dei soccombenti nei rispettivi rapporti processuali.

Norme richiamate

  • art. 447-bis c.p.c.

    Norma del rito locatizio richiamata per il giudizio introduttivo delle controversie sui canoni di locazione.

  • art. 27 L. n. 392 del 1978

    Richiamato per il recesso convenzionale nel contratto di locazione commerciale.

  • art. 36 L. n. 392 del 1978

    Consente la cessione o sublocazione dell’immobile locato ad uso non abitativo in presenza di cessione o locazione dell’azienda; ha natura inderogabile e rende nulle le clausole che vietano la cessione o subordinano la stessa al consenso del locatore.

  • art. 79 L. n. 392 del 1978

    "E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge..."

    È richiamato per affermare la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina inderogabile della locazione commerciale.

  • artt. 1230-1235 c.c.

    Richiamati per la disciplina della novazione, che non costituisce eccezione in senso proprio ed è rilevabile dal giudice se i fatti sono ritualmente introdotti nel processo.

  • art. 1242 c.c.

    Usato come termine di raffronto per evidenziare che la compensazione è invece espressamente non rilevabile d’ufficio.

  • art. 1300 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere gli effetti della novazione nei rapporti solidali; la Corte ne esclude la rilevanza nella fattispecie per insussistenza della novazione.

  • art. 1936 c.c.

    Definisce la fideiussione come garanzia personale dell’obbligazione altrui.

  • art. 1937 c.c.

    Richiamato per il requisito della forma della fideiussione e per escludere estensioni della garanzia non consentite dal consenso scritto.

  • art. 2495 c.c.

    Regola la responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese; la Corte afferma che non può essere estesa ai fideiussori.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova, ma la Corte esclude che gravasse sul locatore l’onere di provare la percezione di somme da parte dei soci per mantenere ferma la garanzia fideiussoria.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla regolazione delle spese.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa novità di eccezioni e questioni in appello; la Corte osserva che l’eventuale error in procedendo, nella specie, non incide sul decisum.

  • art. 360 c.p.c.

    Richiamato nei vari motivi di ricorso per la deduzione dei vizi di violazione di legge, omesso esame e nullità della sentenza.

  • art. 360-bis n. 2 c.p.c.

    Utilizzato per affermare l’inammissibilità di un motivo che, anche se fondato su un errore procedurale, non è idoneo a determinare la cassazione per mancanza di effettiva incidenza sul contenuto della decisione.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per qualificare come non motivo la censura sulle spese formulata solo come conseguenza dell’auspicato accoglimento di altri motivi.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato per il termine di deposito del ricorso e, per rinvio dell’art. 371 c.p.c., anche del controricorso con ricorso incidentale.

  • art. 370 c.p.c.

    Richiamato per il termine di deposito del controricorso entro venti giorni dalla notificazione.

  • art. 371 c.p.c.

    La Corte afferma che, per il ricorso incidentale contenuto nel controricorso, il termine di deposito decorre dall’ultima notificazione alle controparti.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato per il principio di unicità del processo di impugnazione contro la stessa sentenza, che rende incidentali le impugnazioni successive.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Usato per la cassazione con decisione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come paradigma dell’errore revocatorio denunciato in modo improprio dal ricorrente.

Massime di principio

  • La clausola di un contratto di locazione non abitativa che vieta la cessione del contratto o la sublocazione è nulla se contrasta con l’art. 36 L. n. 392/1978, norma inderogabile che consente cessione e sublocazione anche senza consenso del locatore quando vi sia cessione o locazione dell’azienda.
  • La mancata comunicazione della cessione del contratto al locatore non determina di per sé inadempimento del conduttore, ma solo l’inopponibilità della cessione al locatore medesimo.
  • La nullità della clausola di divieto di cessione esclude che dalla sua violazione possa derivare una risoluzione automatica del contratto o l’estinzione della fideiussione collegata al rapporto locatizio.
  • La fideiussione segue l’obbligazione principale garantita: se il debitore originario non è liberato dal creditore, il garante resta obbligato anche dopo la cessione del contratto o la successione nel rapporto.
  • La disciplina dell’art. 2495 c.c. limita la responsabilità dei soci dopo l’estinzione della società, ma non è estensibile ai fideiussori, perché la garanzia personale opera su un piano diverso rispetto alla responsabilità successoria dei soci.
  • Nel giudizio di cassazione, un motivo è inammissibile quando si risolve in una critica a una questione non decisiva o in un preteso errore procedurale privo di incidenza sul contenuto effettivo della decisione.
  • L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. consente di censurare soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di questioni giuridiche o argomentazioni difensive.
  • Nel ricorso incidentale contenuto nel controricorso, il termine di deposito decorre dall’ultima notificazione alle controparti, in applicazione coordinata degli artt. 369, 370 e 371 c.p.c. e del principio di unicità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiLocazioniContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contrattoGiudicato

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