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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18680/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Una società a responsabilità limitata aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da un proprio ex socio per il rimborso di somme versate alla società a titolo di finanziamenti infruttiferi. La società sosteneva che il credito fosse postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c., perché al momento dell'erogazione del finanziamento la società versava in situazione di squilibrio economico-finanziario; il tribunale aveva rigettato l'opposizione e confermato il decreto. In appello la decisione era stata riformata, con revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo provati i presupposti della postergazione sulla base del bilancio 2011, delle perdite e del patrimonio netto negativo, e valorizzando anche il perdurare della crisi fino alla richiesta di rimborso. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 342 c.p.c. e omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello, deducendo che l'appellante non avrebbe individuato correttamente il quantum appellatum e i capi della sentenza impugnata; il secondo per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2467 c.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nel considerare anche la situazione successiva alla concessione del finanziamento, mentre ai fini della postergazione rileverebbe solo il momento in cui il finanziamento è stato concesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorrente non aveva trascritto o riassunto in modo adeguato il contenuto dell'atto di appello e non aveva assolto l'onere di indicazione richiesto dall'art. 366 c.p.c. Il secondo motivo è stato pure dichiarato inammissibile perché, da un lato, investiva un accertamento di fatto sui presupposti applicativi dell'art. 2467 c.c.; dall'altro, risultava comunque non decisivo, poiché la Corte territoriale non aveva affermato che le condizioni della postergazione dovessero sussistere anche al momento della richiesta di rimborso, ma aveva soltanto usato la protrazione della crisi fino a tale momento come elemento corroborante della gravità della situazione già esistente al tempo del finanziamento. È stata quindi confermata la soccombenza del ricorrente e disposta la condanna alle spese, con atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2467 c.c.

    La postergazione dei finanziamenti dei soci opera quando, al momento della concessione del finanziamento, sussistano eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria tale da rendere ragionevole un conferimento; la norma integra una condizione legale di temporanea inesigibilità del credito restitutorio fino al superamento della crisi.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve individuare in modo chiaro e circostanziato i capi impugnati e le ragioni di dissenso rispetto alla sentenza di primo grado.

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte rileva che i motivi non superano il vaglio di ammissibilità e specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti e documenti rilevanti e chiara indicazione del loro contenuto.

  • art. 116 c.p.c.

    È evocato dal ricorrente come parametro di censura della valutazione delle prove, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché involgeva un giudizio di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. richiede che il ricorso sia autosufficiente: il ricorrente deve indicare in modo puntuale il contenuto dell'atto di appello e i passaggi rilevanti della sentenza impugnata, non essendo sufficiente una critica generica o meramente assertiva.
  • Il ricorso per cassazione che deduca errores in procedendo o vizi di motivazione deve comunque rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza di cui all'art. 366 c.p.c.; la mera evocazione di vizi processuali o la riproduzione frammentaria degli atti non consente il controllo di legittimità.
  • In tema di finanziamenti dei soci, la verifica dei presupposti dell'art. 2467 c.c. va ancorata innanzitutto al momento della concessione del finanziamento; la permanenza o il peggioramento successivo della crisi può al più fungere da elemento di riscontro della situazione preesistente, ma non sostituire il necessario accertamento originario.
  • La postergazione ex art. 2467 c.c. opera come condizione di inesigibilità temporanea del credito del socio e può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, purché la situazione di crisi risulti provata dagli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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