Cassazione Civile, Ordinanza n. 21572/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia origina dalla domanda di un ex dipendente/beneficiario di trattamento pensionistico integrativo aziendale, volta ad ottenere la corresponsione delle differenze tra quanto effettivamente percepito dal 4 febbraio 2005 e quanto asseritamente dovuto per effetto della perequazione automatica al costo della vita. La corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda, ritenendo non applicabile alla pensione integrativa il blocco della perequazione previsto dall’art. 59, comma 13, l. n. 449/1997. La banca, quale incorporante della precedente erogatrice, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o insufficiente, per non avere la corte territoriale spiegato il percorso logico seguito nell’aderire all’orientamento favorevole all’applicazione della perequazione alla pensione integrativa; (2) violazione dell’art. 59, comma 13, l. n. 449/1997, per avere riconosciuto il diritto alla perequazione nel triennio 1998-2000; (3) ulteriore nullità per difetto di motivazione in ordine al rigetto del terzo motivo di appello, trattato mediante richiamo alle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. Il beneficiario ha resistito con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale, lamentando la violazione dell’art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese di lite, sostenendo che il contrasto giurisprudenziale invocato dalla corte d’appello non sarebbe stato effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al difetto di motivazione, osservando che la sentenza d’appello esponeva in modo sufficiente le ragioni dell’adesione all’orientamento giurisprudenziale favorevole e quelle del dissenso rispetto alle critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio. Ha inoltre confermato il principio secondo cui il blocco della perequazione automatica previsto dall’art. 59, comma 13, l. n. 449/1997 riguarda soltanto i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli espressamente richiamati dalla norma, non anche la pensione integrativa a carico di fondo aziendale, avente natura retributiva. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto corretta la compensazione delle spese in ragione dell’effettivo contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità esistente al momento della proposizione del gravame. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
Consente la decisione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza entro il termine indicato.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione è mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile.
La concisione della motivazione è coerente con l'esigenza di sinteticità degli atti e dei provvedimenti.
art. 59, comma 13, l. n. 449/1997
La sospensione della perequazione automatica al costo della vita si applica ai soli trattamenti previdenziali obbligatori e a quelli specificamente contemplati dalla disposizione, non alla pensione integrativa aziendale.
La Corte richiama il tema della sua applicabilità al calcolo della base perequativa, ma la sentenza d'appello, confermata dalla Cassazione, ha escluso che ciò mutasse l'esito favorevole al pensionato.
La compensazione delle spese è ritenuta giustificata dalla sussistenza di un contrasto interno alla giurisprudenza di legittimità al momento della proposizione del gravame.
art. 111 Cost.
La motivazione deve essere funzionale alla ragionevole durata del processo e alla celere definizione delle controversie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione è configurabile solo in presenza di motivazione del tutto assente, meramente apparente, perplessa, incomprensibile o affetta da contrasti irriducibili; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza argomentativa.
- Il giudice di merito può legittimamente aderire a un orientamento giurisprudenziale di legittimità, purché indichi le ragioni della scelta e del dissenso rispetto ad altri precedenti richiamati dalla parte.
- La sospensione della perequazione automatica prevista per i trattamenti previdenziali obbligatori non si estende, in mancanza di espressa previsione, alle pensioni integrative aziendali aventi natura retributiva.
- Ai fini della compensazione delle spese, il contrasto interno nella giurisprudenza di legittimità può integrare un valido giusto motivo, anche se non sussiste un "diritto vivente" in senso tecnico.
- La sinteticità della motivazione è un valore processuale coerente con il canone della ragionevole durata del processo e non integra di per sé vizio di legittimità.
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