Cassazione Civile, Ordinanza n. 29879/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasceva da una successione ereditaria nella quale due coeredi, insieme ad altra sorella non ricorrente nel giudizio di legittimità, avevano chiesto la divisione dell'asse, la collazione di donazioni asseritamente ricevute da un fratello e il rilascio di un immobile sito in Terni, oltre al pagamento di somme per il mancato godimento del bene. Il fratello convenuto aveva in precedenza proposto, tra l'altro, domanda ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento dell'immobile sulla base di una scrittura che egli assumeva preliminare, ma nel corso del giudizio di rinvio, dopo una precedente cassazione che aveva escluso la decisività di documenti prodotti tardivamente in appello, aveva prodotto una nuova scrittura privata del 28 settembre 1991 e aveva chiesto non più l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, bensì l'accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile per effetto di una vendita definitiva. Le ricorrenti hanno censurato tale mutamento della domanda come inammissibile, perché introdotto per la prima volta in sede di rinvio, in violazione del carattere chiuso di quel giudizio e delle preclusioni processuali; hanno inoltre denunciato l'uso di documenti nuovi e, con altro motivo, la violazione del giudicato interno sulla ricomprensione dell'immobile nell'asse ereditario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo inammissibile, nel giudizio di rinvio, la nuova domanda di accertamento dell'avvenuto trasferimento della proprietà dell'immobile, poiché il rinvio era circoscritto alla diversa domanda originaria di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. e non consentiva l'ampliamento del thema decidendum mediante un diverso titolo di acquisto fondato su documentazione mai prodotta prima. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà decidere nuovamente nei limiti fissati dalla precedente sentenza di cassazione e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
richiamato come norma sulle nuove domande e nuove produzioni in appello; la Corte valorizza però soprattutto il limite autonomo del giudizio di rinvio, che impedisce l'introduzione di un diverso thema decidendum.
interpretato nel senso che il giudizio di rinvio ha carattere chiuso e non consente alle parti di proporre domande nuove o conclusioni diverse, salvo che siano rese necessarie dalla sentenza di cassazione.
la domanda originaria riguardava l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre; la Corte precisa che la questione rimessa al rinvio era limitata a tale domanda e non poteva trasformarsi in una domanda diversa di accertamento dell'avvenuto trasferimento.
richiamati nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle prove e dei documenti prodotti; non costituiscono il fulcro della ratio decidendi.
evocato nel confronto giurisprudenziale sulla possibilità di modificare domanda e petitum nel primo grado; la Corte distingue però quel regime dalla più rigida preclusione del giudizio di rinvio.
invocato nel terzo motivo per il giudicato interno sull'inclusione del bene nell'asse ereditario; motivo assorbito.
richiamati nel terzo motivo in relazione alla divisione ereditaria e agli effetti della collazione; motivo assorbito.
richiamato dalla resistente per prospettare l'eventuale rimedio revocatorio, ma la Corte esclude che ciò giustifichi l'ampliamento del giudizio di rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione il thema decidendum resta chiuso nei limiti tracciati dalla sentenza rescindente e dalla domanda originariamente devoluta; non è consentito introdurre una domanda nuova o un diverso titolo giuridico che ampli il contenuto della cognizione.
- La possibilità di modificare la domanda nei limiti dell'art. 183 c.p.c. non si estende automaticamente al giudizio di rinvio, nel quale operano preclusioni più rigide e la modifica non può tradursi in un mutamento del petitum e della causa petendi estraneo alla vicenda sostanziale già decisa.
- Quando una parte abbia agito per l'esecuzione in forma specifica di un preteso preliminare, non può in sede di rinvio trasformare il petitum in un accertamento dell'avvenuto trasferimento per contratto definitivo se tale questione non era stata devoluta nei precedenti gradi e non è resa necessaria dalla cassazione.
- La produzione di documenti nuovi in rinvio non è sufficiente, di per sé, a giustificare l'introduzione di una domanda diversa rispetto a quella oggetto della precedente cassazione, specie se il documento assume rilievo solo per un diverso assetto della lite.
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